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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 15 LUGLIO 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, componente, del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato il 7 aprile 2010 nei confronti di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., in qualit di editore del sito internet www.larepubblica.it, con il quale XY, rappresentato e difeso dall'avv. Crescenzo Correa, in relazione alla pubblicazione, nell'archivio storico on line del quotidiano, di un articolo, risalente al marzo del 1988, contenente dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria in cui il medesimo era stato coinvolto, ha chiesto, ribadendo in parte le istanze gi avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, in via principale, la "cancellazione e/o la rimozione definitiva dell'articolo" o, in subordine, l'adozione di accorgimenti idonei ad escludere l'identificabilit del ricorrente all'interno dello stesso (quali ad esempio l'oscuramento dei suoi dati o l'uso di iniziali in luogo del nome e cognome), chiedendo altres, nell'ipotesi in cui tali richiese non possano essere accolte, "l'aggiornamento e quindi l'integrazione dei dati con i successivi sviluppi processuali" della vicenda favorevoli al ricorrente; l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla sua reputazione, personale e professionale, dalla presenza in rete di notizie relative "ad un vicenda giudiziaria () di oltre ventidue anni prima conclusasi favorevolmente e non senza sofferenza"; il ricorrente ha chiesto, infine, la compensazione delle spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15 aprile 2010, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 27 maggio 2010 con cui stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota, datata 4 maggio 2010, con la quale la societ resistente ha dichiarato di aver provveduto, gi in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, a riscontrare le richieste avanzate dall'interessato adottando, in linea con le indicazioni fornite dall'Autorit, le misure reputate idonee a contemperare "i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libert di manifestazione del pensiero" mediante l'attuazione della cd. interdizione dell'indicizzazione dell'articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano; con la medesima nota la societ editrice, nel contestare le istanze avanzate con l'odierno ricorso, ha, in particolare, evidenziato come la richiesta di cancellazione dell'articolo in questione non possa ritenersi fondata affermando, al riguardo, la liceit del trattamento posto in essere sia in origine, in quanto effettuato per finalit giornalistiche, sia attualmente, in quanto svolto per "fini documentaristici, nell'ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento pi rapido ed agevole, la rete internet"; con riguardo, invece, alla richiesta, avanzata in subordine dal ricorrente, di "pubblicare () il medesimo articolo con correzioni, modifiche o integrazioni" la resistente ha eccepito che ci "rappresenterebbe una "ripubblicazione della notizia" ovvero comporterebbe la ripubblicazione di un nuovo diverso articolo mancandone per il presupposto di cronaca, ossia l'attualit della notizia o del fatto narrato"; VISTE le note, inviate via fax il 5 e il 7 maggio 2010, con cui il ricorrente, nel ribadire le proprie istanze, ha rilevato l'inefficacia delle misure, peraltro non richieste dall'interessato, che la societ resistente dichiara di aver adottato (ovvero la compilazione del file "Robots.txt" e "Robots Meta Tag"), contestando che "ancora oggi, a distanza di circa due mesi da tale accorgimento, digitando il nome ed il cognome del ricorrente sul motore di ricerca, non solo del quotidiano on line "La Repubblica.it", ma anche sui motori di ricerca" esterni "il risultato che si ottiene sempre e solo il collegamento all'articolo incriminato"; VISTA la nota, datata 11 giugno 2010, con cui la societ editrice, nel ribadire la liceit del trattamento attualmente posto in essere, ha nuovamente contestato la legittimit delle richieste avanzate dal ricorrente rilevando, con particolare riguardo alla richiesta di aggiornamento delle informazioni, che "l'esercizio del diritto di cronaca non pu essere effettuato su richiesta o istanza di parte perch in tal caso risulterebbe arbitrario in quanto non supportato dall'imparzialit e dal preminente interesse pubblico che ne legittimano l'esercizio"; la resistente ha inoltre evidenziato come sino "ad oggi lo stesso ricorrente ha tralasciato di esercitare le azioni che la legge gli riconosceva per tutelare i propri diritti se ritenuti lesi, quali ad esempio l'esercizio dell'azione in sede penale e/o in sede civile" o, analogamente, per quel che attiene la pretesa di rettifica ex art. 8 L. 47/48"; la resistente ha inoltre ribadito l'idoneit delle misure a suo tempo adottate a salvaguardia dei diritti dell'interessato, dichiarando (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che "all'esito delle verifiche effettuate, ci risulta che l'articolo oggetto di contestazione non risulta pi indicizzato dai pi diffusi motori di ricerca esterni al sito Internet della scrivente Societ"; VISTA la nota, inviata via fax il 18 giugno 2010, con cui il ricorrente ha rinnovato le proprie richieste tra cui, in via principale, quella volta ad ottenere la cancellazione dell'articolo dal sito del quotidiano, rilevando, ancora una volta, l'inefficacia delle misure che la resistente afferma di aver adottato in quanto "digitando il nome ed il cognome del ricorrente sul motore di ricerca non solo del quotidiano on line "La Repubblica", ma anche sul motore di ricerca www.Google.it il risultato che si ottiene sempre e solo il collegamento all'articolo incriminato () alla pagina n 4 o n 5 del motore di ricerca; se poi (...) insieme al nome ed al cognome del ricorrente viene aggiunto anche il termine (terremoto) l'articolo appare finanche al posto n 1 della pagina n 1 del motore di ricerca www.google.it"; RILEVATO che il trattamento cui fa riferimento l'odierno ricorso, in origine effettuato per finalit giornalistiche, rientra attualmente, attraverso la conservazione nell'archivio on line del quotidiano del testo dell'articolo a suo tempo pubblicato, tra i trattamenti effettuati per fini storici; tale ulteriore finalit, per espressa previsione normativa (art. 99, comma 1, del Codice), considerata compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, rendendo pertanto lecito il perdurante trattamento, pur in assenza di espresso consenso dell'interessato; RILEVATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali soltanto ove essi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati; RITENUTO di dover dichiarare infondate le richieste del ricorrente tenuto conto che l'articolo in questione, attualmente contenuto nell'archivio storico del quotidiano, chiaramente percepibile come relativo al risalente contesto in cui si svolsero i fatti narrati, contiene informazioni veritiere nonch commenti del giornalista che rientrano nel corretto esercizio del diritto di cronaca; RILEVATO tuttavia che vanno separatamente considerati i diversi profili legati all'accessibilit all'articolo medesimo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, tenuto conto, in particolare, del fatto che l'interrogazione tramite questi ultimi (ad esempio Google) produce, comunque, come risultato, nonostante le misure che la societ resistente ha dichiarato di avere spontaneamente adottato, un link con l'articolo medesimo che, tenendo conto del tempo trascorso e degli esiti processuali della vicenda, sono suscettibili di pregiudicare la reputazione, personale e professionale, del ricorrente; RITENUTO pertanto di dover ordinare, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, a Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. l'adozione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che le generalit del ricorrente siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet; la societ resistente dovr inoltre dare conferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorit entro il medesimo termine; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara infondato il ricorso in ordine alle richieste avanzate dal ricorrente; b) pone, in virt dell'art. 150, comma 2, del Codice, a carico di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., quale misura a tutela dell'interessato, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che le generalit del ricorrente siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet e ordina alla societ resistente di dare conferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorit entro il medesimo termine; c) dichiara compensate le spese del procedimento tra le parti. Roma, 15 luglio 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |