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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 15 LUGLIO 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, componente, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTI i dinieghi opposti a XY, la cui richiesta di attivazione di un particolare contratto di abbonamento offerto da H3G S.p.A. sarebbe stata ripetutamente rifiutata sulla base della presunta esistenza di protesti, contrariamente alle risultanze aggiornate del registro informatico dei protesti (una cui visura aggiornata al 20 luglio 2009 era stata anche inviata dall'interessato alla citata societˆ); rilevato che l'interessato ha pertanto presentato in data 19 aprile 2010 ricorso ex art. 145 del d.lg. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nei confronti di H3G S.p.A. con il quale ha ribadito le richieste, previste dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, lett. a) del medesimo Codice; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'11 maggio 2010, con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonchŽ la nota dell'11 giugno 2010 con la quale questa Autoritˆ ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la nota pervenuta in data 27 maggio 2010 con la quale H3G S.p.A. ha sostenuto che: 1) in data 3 maggio 2009 una prima richiesta di attivazione del contratto di abbonamento con piano tariffario "Tre Time Small Scegli 3 New Internet" veniva inviata alla societˆ resistente attraverso un rivenditore di Manduria, il quale, dopo aver raccolto i dati personali forniti dal ricorrente "al fine di compilare la proposta di abbonamento (PDA) e inserito i relativi dati anagrafici sui sistemi H3G, (É) si vedeva impossibilitato ad effettuare l'attivazione dell'utenza in questione" a causa della presenza di protesti/pregiudizievoli che impedivano la sottoscrizione del contratto, fermo restando che rispetto allo specifico impedimento il rivenditore, in casi del genere, secondo la ricostruzione della societˆ "non ha accesso ad alcuna ulteriore informazione di dettaglio"; 2) in data 20 luglio 2009, la richiesta, trasmessa per competenza direttamente ad H3G S.p.A., veniva nuovamente rifiutata a causa della presenza di un protesto, come da informazioni acquisite dalla banca dati di Crif S.p.A. e come peraltro confermato dallo stesso ricorrente con una comunicazione giˆ inviata via e.mail al servizio clienti il 27 marzo 2009; 3) in data 27 luglio 2009 la resistente informava il ricorrente della necessitˆ di acquisire ulteriore documentazione, quale il certificato di riabilitazione rilasciato dal competente tribunale civile, "non ritenendo, come da procedure interne, la sola visura di non esistenza protesti della camera di commercio, sufficiente ed idonea a dar seguito alla (..) istanza"; 4) dopo la proposizione del ricorso da parte del ricorrente, pur non avendo ricevuto la documentazione a suo tempo richiesta, la resistente ha potuto accertare, a seguito di ulteriori verifiche, che alla data del 24 maggio 2010 non risultano esserci protesti a carico del ricorrente, "come da fonti Crif", con la conseguenza che, al momento H3G non ravvisa alcun impedimento alla conclusione di un contratto" con il ricorrente; 5) la resistente, "nell'ambito delle attivitˆ di verifica della solvibilitˆ dei clienti effettuate da H3G per finalitˆ legate ad informative precontrattuali e per istruttorie legate alla sottoscrizione del contratto", come previsto dall'art. 24, comma 1, lett. b), del Codice e peraltro indicato nella stessa informativa ex art. 13 del medesimo Codice, effettua un'interrogazione della base dati di Crif S.p.A; 6) la resistente ha fornito al ricorrente le informazioni richieste ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice; VISTE le note pervenute in data 1¡ giugno 2010 e 3 giugno 2010 con le quali il ricorrente ha contestato l'utilizzo da parte della controparte di "dati sensibili forniti da terzi (Crif S.p.A.)", peraltro non aggiornati rispetto alle risultanze ufficiali della Camera di commercio; VISTA la nota pervenuta in data 8 giugno 2010 con la quale la resistente ha sostenuto che la verifica sulla solvibilitˆ del potenziale cliente, in fase di sottoscrizione del contratto, viene effettuata "esclusivamente in relazione ai dati forniti da Crif S.p.A. come acquisiti da fonti pubbliche (É) e non (É) alle informazioni relative allo stato creditizio del soggetto interessato" censite in una diversa banca dati (sistema di informazioni creditizie) di Crif S.p.A.; RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice avendo la societˆ resistente, seppur solo dopo la presentazione del ricorso, fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di H3G S.p.A., stante la tardivitˆ del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di H3G S.p.A., la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese. Roma, 15 luglio 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |