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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 15 LUGLIO 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, componente, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato il 7 aprile 2010 da XY nei confronti del Comune di ZX, con il quale il ricorrente, dipendente del predetto ente in qualit di vigile urbano, ha ribadito la richiesta formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volta a ottenere la conferma dell'esistenza di propri dati personali contenuti nel "fascicolo personale e stato matricolare" ed in particolare la comunicazione in forma scritta del "relativo indice cronologico", nonch a conoscere l'origine dei dati medesimi e a ottenerne l'aggiornamento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15 aprile 2010, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch l'ulteriore nota del 25 maggio 2010 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7 del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota anticipata via fax il 3 maggio 2010, con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste al fine di vedere "regolarizzato il proprio fascicolo personale carente di documenti essenziali" con conseguente "danno ai fini del giusto riconoscimento di carriera e/o del punteggio dei titoli da preordinare per qualsiasi concorso (.)"; VISTE le note inviate via fax il 4 e il 6 maggio 2010 con le quali l'ente resistente -nel restare a disposizione per un riesame del fascicolo in questione- ha fornito al ricorrente "l'indice cronologico dei documenti posti a fascicolo () ricostruito sulla base dell'ordine di inserimento dei documenti posti a fascicolo del dipendente di cui all'art. 24 del DPR n. 686/1957", tra l'altro comprensivo di "una serie di dati personali e documenti che nel tempo, a far data dal 13/12/1982, sono confluiti nel medesimo fascicolo personale"; visto che l'interessato medesimo "ha avuto modo in data 09/03/2010 di visionare (tale fascicolo) e di estrarne copia"; VISTO il verbale dell'audizione del ricorrente del 10 maggio 2010, nonch la nota datata 15 maggio 2010, con la quale il ricorrente ha ribadito nuovamente le proprie richieste, contestando il riscontro ottenuto, dal momento che, a suo dire, la ricostruzione del fascicolo matricolare resa dall'ente resistente sarebbe carente tra l'altro di alcuni elementi (attestazioni di corsi frequentati, valutazione del titolo di geometra, ecc.); VISTA la nota datata 14 giugno 2010 con la quale l'ente resistente ha ribadito di aver consegnato al ricorrente le informazioni in proprio possesso utili per la ricostruzione della carriera, precisando altres: a) di aver provveduto "circa due anni fa () ad inviare a tutti i dipendenti una comunicazione con la richiesta di presentare eventuali documenti per l'aggiornamento del proprio fascicolo personale"; b) che pertanto "le attestazioni elencate dal sig. XY nella sua memoria non sono presenti nel suo fascicolo personale, perch evidentemente non ci sono mai state da lui consegnate"; c) di essere, ad ogni modo, a disposizione per inserirle appena il ricorrente ne presenter copia originale; RITENUTO, sulla base della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro all'interessato con riferimento alle istanze dallo stesso proposte; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; Roma, 15 luglio 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |