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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 15 LUGLIO 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, componente, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 24 maggio 2010, presentato da Isabella Palmisano nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con il quale la ricorrente - intestataria di un utenza telefonica fissa - ha ribadito le richieste previamente avanzate ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), volte ad avere conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano e ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscere l'origine dei dati stessi, la logica, le modalitˆ e le finalitˆ su cui si basa il trattamento, nonchŽ i soggetti o le categorie di soggetti cui i medesimi dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati; rilevato che con il ricorso la ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 25 maggio 2010 con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata; VISTA la nota anticipata via fax il 15 giugno 2010 con la quale Telecom Italia S.p.A. ha riscontrato le richieste della ricorrente comunicando, tra l'altro, i dati personali che la riguardano detenuti presso i propri archivi e le restanti informazioni richieste dalla stessa, precisando anche che, a partire dal gennaio 2010, l'utenza telefonica in questione Òrisulta essere passata ad altro gestoreÓ; VISTA la nota pervenuta via e-mail il 28 giugno 2010 con la quale la ricorrente ha preso atto del riscontro ottenuto e, nel sottolinearne la tardivitˆ, ha ribadito la richiesta relative alle spese; RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice, avendo la resistente fornito complessivamente un riscontro adeguato alle richieste dell'interessata, seppure solo dopo la presentazione del ricorso; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della societˆ resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all'interessata, seppure solo dopo la presentazione del ricorso; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della societˆ resistente, la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Roma, 15 luglio 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |