Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 15 LUGLIO 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, componente, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 1 giugno 2010, presentato da XY (rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Bellacoscia) nei confronti di Banca Mediolanum S.p.A. con il quale il ricorrente (il cui nominativo, in data 29.04.2010, era stato iscritto nell''archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento - Centrale d'allarme interbancaria–C.a.i., segmento CAPRI, su segnalazione del predetto istituto di credito in relazione ad un "assegno bancario (.), emesso in temporanea carenza di provvista" e pertanto "riportato in archivio con la dicitura impagato") -nel comunicare di non avere ottenuto riscontro alla previa istanza ex artt. 7 e 8 del Codice- ha ribadito quanto richiesto alla citata banca, ossia di attivarsi al fine di cancellare i dati in questione dall'archivio C.a.i., precisando: a) che "il pagamento integrale del titolo e delle somme accessorie, per stessa ammissione del prenditore, era avvenuto nel termine previsto dall'art. 8 della legge 386/90 ma la prova di esso era stata fornita, per circostanze non riconducibili alla volont del ricorrente, dopo la segnalazione CAI"; b)  di aver, altres, trasmesso alla banca resistente "copia della quietanza munita di sottoscrizione autenticata"; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 3 giugno 2010 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota anticipata via fax il 21 giugno 2010 con la quale la resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Martinez, A. Merlo e A. Fiori ha affermato, tra l'altro, che "in data 1.6.2010 ha provveduto alla cancellazione del nominativo del ricorrente all'interno della C.a.i. con espresso riferimento all'assegno n. (.), in quanto solo in tale data () concretamente pervenuta in banca l'originale della quietanza () attestante il pagamento degli oneri accessori, dovuti in forza di legge (.); visto che la banca ha peraltro sottolineato che il proprio comportamento " stato legittimo e pienamente conforme a quanto stabilito dalla normativa di riferimento, dalle direttive provenienti dalla Banca d'Italia e dalle decisioni giurisprudenziali largamente maggioritarie";

VISTA la nota pervenuta via fax il 1 luglio 2010 con la quale il ricorrente, "nel prendere atto della cessata materia del contendere" ha comunicato di non aver "pi interesse alla prosecuzione del giudizio";

RITENUTA pertanto la necessit di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti;

Roma, 15 luglio 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
De Paoli