|
Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 22 LUGLIO 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso regolarizzato il 30 aprile 2010, con il quale Antonio Curci ed Elvira Curci, nella loro qualit di eredi di Michele Curci, (rappresentati e difesi dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro) hanno ribadito nei confronti di Banca Popolare di Ancona S.p.A., le richieste gi formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice (lamentando l'inidoneit del riscontro ricevuto), volte a ottenere la comunicazione in forma intellegibile di dati personali del proprio defunto congiunto conservati presso gli archivi della predetta banca, con specifico riferimento ai "dati personali contenuti nella documentazione contrattuale e contabile () riferibile al conto corrente" intestato al de cuius; il tutto, con liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13 maggio 2010, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dei ricorrenti; nonch la nota del 25 giugno 2010 con cui stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTE le note datate 24 maggio 2010 e 16 giugno 2010 con le quali la banca resistente ha ribadito il contenuto del riscontro fornito alle richieste degli interessati "cio la necessit di distinguere le richieste di documenti ai sensi dell'art. 7 del () Codice () dalle richieste di documenti ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario ()", altres richiedendo "una commissione per la ristampa e l'invio degli estratti conto e degli estratti conto scalari ()" VISTA la nota inviata via e.mail il 7 giugno 2010 e la successiva comunicazione del 22 giugno 2010, con la quale i ricorrenti hanno eccepito l'inadeguatezza del riscontro fornito, ritenendo la propria domanda correttamente "formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 ()" del Codice e pertanto insistendo per l'accoglimento delle proprie istanze in coerenza con gli orientamenti costantemente espressi dal Garante; RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall'Autorit (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall'interessato, effettuata ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario e la richiesta, avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all'interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest'ultima richiesta l'art. 10 del Codice prevede, infatti, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all'interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico; RILEVATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali avendo i ricorrenti chiesto la comunicazione di dati personali che riguardano il proprio congiunto defunto contenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca; considerato altres che il diritto di ottenere tali dati, cos come disciplinato ai sensi dell'art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non pu essere condizionato, per quanto attiene alle modalit di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1 settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali; RITENUTO, alla luce di ci, di dover dichiarare fondato il ricorso, non avendo la banca resistente fornito un riscontro che possa reputarsi idoneo ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, e ritenuto pertanto di dover ordinare a Banca Popolare di Ancona S.p.A., di comunicare ai ricorrenti i dati richiesti entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento, dando conferma all'Autorit dell'avvenuto adempimento entro la medesima data; ci con particolare riferimento ai dati, fatti oggetto delle specifiche richieste di cui all'art. 7 del Codice, contenuti nei documenti contabili (estratti conto e riassunti a scalare) relativi al rapporto di conto corrente intrattenuto con il de cuius; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca Popolare di Ancona S.p.A. nella misura di euro 350, compensandone la residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara fondato il ricorso e, per l'effetto, ordina a Banca Popolare di Ancona S.p.A. di comunicare ai ricorrenti, in forma intelligibile, i dati dai medesimi richiesti (contenuti negli estratti conto e nei riassunti a scalare riferiti al rapporto di conto corrente in questione) entro sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro il medesimo termine; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 350 euro, a carico di Banca Popolare di Ancona S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa tra le parti la residua porzione delle spese. Roma, 22 luglio 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |