Garante per la protezione
    dei dati personali


Trattamento di dati sensibili riferiti ad una terza persona in una causa di separazione

PROVVEDIMENTO DEL 4 NOVEMBRE 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Esaminato il reclamo presentato dalla sig.ra XY concernente i trattamenti di dati personali che la riguardano effettuati dalla sig.ra KW e dall'KK;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Esaminate le informazioni fornite dalle parti;

Visto il verbale dell'audizione del 18 marzo 2010;

Vista la restante documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

La signora XY ha presentato a questa Autorit un reclamo lamentando che nel giudizio di separazione personale in corso avanti al Tribunale civile di Frosinone fra la signora KW e il sig. ZH la sig.ra KW e il suo legale, avv. KK, hanno effettuato un trattamento di dati personali sensibili che la riguardano, mediante la produzione nel giudizio di alcune missive che li contengono intercorse tra il sig. ZH e la reclamante medesima.

La sig.ra XY ritiene illecito detto trattamento, in primo luogo perch concernente informazioni personali contenute in una corrispondenza privata ed effettuato in assenza di consenso.

Nel reclamo viene, inoltre, affermata l'illecita acquisizione dei dati e la loro conseguente inutilizzabilit, in quanto le missive sarebbero state sottratte dallo studio del sig. ZH; al riguardo la reclamante rappresenta che stata presentata dal sig. ZH formale denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone. Viene, altres, sostenuto che il trattamento senza consenso dei dati relativi alla sig.ra XY - che non parte del giudizio - sarebbe ammissibile, al fine di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, solo ove tale diritto fosse di rango pari a quello dell'interessata; nel caso di specie, diversamente, i dati trattati risulterebbero idonei a rivelare la vita sessuale della reclamante, mentre l'azione proposta dalla resistente sarebbe volta unicamente a soddisfare interessi di natura patrimoniale. Viene, infine, rilevato che in ogni caso il trattamento dei dati relativi alla sig.ra XY non sarebbe conforme ai vigenti principi di proporzionalit, pertinenza e non eccedenza, anche a causa del reiterato, bench non necessario, riferimento operato negli atti prodotti alla professione svolta dalla reclamante.

Nel fornire riscontro alla richiesta del Garante di comunicare ogni informazione ritenuta utile al fine della valutazione, da parte dell'Autorit, della fondatezza del reclamo, con particolare riferimento alla presenza di dati personali relativi alla sig.ra XY nella corrispondenza prodotta in giudizio e alla loro natura, nonch alle specifiche modalit di acquisizione delle missive contenenti tali dati, l'avvocato KK ha rappresentato che: "il sottoscritto ha prodotto in giudizio quattro missive manoscritte, di contenuto amoroso, di cui due riferite a XY, senza data, che mi sono state consegnate dalla cliente, che proverebbero l'adulterio del ZH. La produzione in giudizio delle missive di XY sono state necessarie per tutelare il diritto della cliente ()". L'avvocato Barrella ha, altres, precisato di custodire le missive presso il proprio studio in qualit di titolare del trattamento e si impegnato a "utilizzarle esclusivamente nel giudizio () ed a distruggerle al passaggio in giudicato del giudizio di separazione o in caso di omologa della separazione".

La sig.ra KW, da parte sua, ha dichiarato di aver "rinvenuto, per caso, quattro missive manoscritte di cui due scritte da XY a mio marito, e due scritte da questi alla XY. Poich il contenuto delle lettere evidenzia l'esistenza di una relazione extraconiugale () ho ritenuto opportuno portarle all'avv. Barrella che le ha considerate utili per il giudizio".

L'Autorit ha, altres, richiesto informazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone in ordine allo stato del procedimento a carico della sig.ra XY.

Nel fornire riscontro, la Procura ha comunicato che il procedimento, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, stato archiviato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Frosinone "data la estrema conflittualit sussistente tra le parti e l'assenza di oggettivi riscontri".

Conclusa l'istruttoria preliminare, con nota del 26 gennaio 2010   stato dato formale avviso alle parti dell'avvio del procedimento amministrativo funzionale all'adozione di un provvedimento collegiale.

Nel corso del procedimento la reclamante ha chiesto di essere sentita personalmente tramite il proprio legale, avv. YY. Nel corso dell'audizione, che ha avuto luogo in data 18 marzo 2010 e della quale stato redatto verbale, la parte ha ribadito la propria posizione e ha prodotto ulteriore documentazione, che stata acquisita agli atti.

OSSERVA:

Dagli elementi sopra riportati – noti a entrambe le parti e non contestati nella loro componente fattuale – risulta, pertanto, che, effettivamente, la sig.ra KW e l'KK hanno trattato dati personali sensibili (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice) relativi alla sig.ra XY.

Il trattamento consistito nella produzione di quattro missive contenenti i predetti dati nel giudizio di separazione personale in corso fra la sig.ra KW e il sig. ZH avanti al Tribunale civile di Frosinone.

In tale situazione, spetta al Giudice adito - ove ritualmente richiesto -stabilire se tale trattamento sia lecito. L'art. 160, comma 6, del Codice stabilisce, infatti, che la validit, l'efficacia e l'utilizzabilit di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali, ancorch non conforme a disposizioni di legge o di regolamento, restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.

Va, altres, rilevato che, alla luce dell'archiviazione del procedimento penale promosso a carico della sig.ra KW, non vi evidenza di un'acquisizione illecita dei dati di cui si tratta.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul reclamo, spettando al Giudice adito, ai sensi dell'art. 160, comma 6, del Codice, la valutazione della liceit dell'avvenuta produzione nel giudizio in corso fra la sig.ra KW e il sig. ZH avanti al Tribunale civile di Frosinone dei dati personali sensibili attinenti alla sig.ra XY da parte della sig.ra KW e dell'avv. KK.

Roma, 4 novembre 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli