|
Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 4 NOVEMBRE 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato al Garante il 22 luglio 2010 nei confronti di Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A. con il quale Centro Diagnostico G.B. Morgagni s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro, nel ribadire le istanze già formulate in sede di interpello preventivo, ha chiesto, ritenendo inidonei i riscontri ricevuti, di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che la riguardano riferiti ad un rapporto di conto corrente bancario intercorrente con il predetto istituto di credito, con specifico riferimento ai dati contenuti nel "contratto di apertura dello stesso e a tutta la documentazione contabile ad esso riferibile dall'inizio del rapporto all'estinzione"; rilevato che la società ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 26 luglio 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della società ricorrente; VISTA la nota pervenuta via fax il 10 agosto 2010, con la quale la banca resistente, dopo avere evidenziato di avere già fornito un riscontro alle istanze della ricorrente con la nota dell'8 luglio 2010 con cui la stessa è stata invitata a prendere visione "gratuitamente, dei dati contenuti nei contratti stipulati e negli estratti conto relativi al conto corrente in questione, garantendo così il libero esercizio del diritto di accesso ai dati personali", ha sottolineato come "nel caso di specie, poiché la ricorrente ha richiesto la copia di documenti, appare del tutto legittima, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 119 del T.U.B., la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la produzione delle copie"; VISTA la nota datata 16 settembre 2010 (e la successiva del 14 ottobre 2010) con la quale la società ricorrente ha eccepito l'inadeguatezza del riscontro fornito, insistendo per l'accoglimento delle proprie istanze; VISTA la nota pervenuta via fax il 14 ottobre 2010 con cui l'istituto resistente ha ribadito quanto già dichiarato nella precedente nota circa la ritenuta applicabilità, nel caso di specie, della disciplina di cui all'art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario, rilevando come "l'estrazione dei dati richiesti risulti particolarmente difficoltosa, soprattutto per quanto concerne gli estratti conto scalare antecedenti al terzo trimestre 2002" per i quali è necessaria una ricerca manuale in archivio; RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall'Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall'interessato, effettuata ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario e la richiesta, avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all'interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest'ultima richiesta l'art. 10 del Codice prevede, infatti, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all'interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico; RILEVATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali avendo la società interessata chiesto espressamente la comunicazione mediante trasposizione su supporto cartaceo di dati personali che la riguardano contenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca; considerato altresì che il diritto di ottenere tali dati, così come disciplinato ai sensi dell'art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali; RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare fondato il ricorso, non avendo la banca resistente fornito un riscontro che possa reputarsi idoneo ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, e ritenuto pertanto di dover ordinare a Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A. di comunicare alla società ricorrente i dati richiesti entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento, dando conferma all'Autorità dell'avvenuto adempimento entro la medesima data; ciò con particolare riferimento ai dati, fatti oggetto delle specifiche richieste di cui all'art. 7 del Codice, contenuti nel contratto di apertura del conto corrente, nonché negli altri documenti richiesti; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara fondato il ricorso e, per l'effetto, ordina a Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A. di comunicare alla società ricorrente, in forma intelligibile, i dati dalla medesima richiesti entro sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entro il medesimo termine; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese. Roma, 4 novembre 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |