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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 10 NOVEMBRE 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato il 17 giugno 2010 nei confronti di Casa della legalità e della cultura Onlus e del suo presidente Christian Abbondanza, in qualità di titolari dei siti Internet "casadellalegalita.org" e "genovaweb.org", con il quale XY, in relazione alla pubblicazione sui predetti siti Internet, in sezioni consultabili anche attraverso i motori di ricerca esterni agli stessi, di articoli risalenti al 2006 e relativi ad una vicenda giudiziaria nella quale lo stesso si è trovato coinvolto, ha ribadito la richiesta, già avanzata con interpello preventivo, volta a ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati che lo riguardano contenuti nelle predette pagine, opponendosi alla loro ulteriore diffusione con modalità che li rendano reperibili da parte dei motori di ricerca esterni ai siti internet citati; ciò, in quanto gli articoli in questione sarebbero ormai "privi di attualità (Š) poiché risalenti nel tempo e superati dai successivi eventi" e pubblicati "in assenza di un apprezzabile e attuale interesse pubblico alla loro ulteriore diffusione", tenuto anche conto dell'intervenuta sentenza di appello con cui, il 5 ottobre 2009, lo stesso è stato assolto "perché il fatto non costituisce reato" e della quale, nelle predette pagine web, non è fatta menzione; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 23 giugno 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 30 settembre 2010 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione ex art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la nota inviata, via e-mail, il 20 settembre 2010 con la quale la resistente, nel sostenere la liceità del trattamento effettuato, ha comunicato la propria disponibilità ad aggiornare le informazioni contenute nel sito "casadellalegalita.org", mediante la pubblicazione di una nota che dia notizia dell'assoluzione e dell'estratto della sentenza inoltrato dal ricorrente medesimo, e a cancellare "l'articolo pubblicato sul vecchio sito (www.genovaweb.org), non avendo più disponibilità del programma di aggiornamento dello stesso"; VISTA la memoria fatta pervenire in data 11 ottobre 2010 con la quale il ricorrente, nel rappresentare che, nonostante la manifestata disponibilità ad aggiornare le informazioni pubblicate, non risultava – a tale data – ancora adottata alcuna misura da parte del titolare del trattamento sui propri siti internet, ha insistito nell'opposizione all'ulteriore diffusione delle informazioni che lo riguardano, ribadendo la richiesta di cancellazione delle stesse dalle pagine web in questione ovvero l'adozione di misure che le rendano accessibili per il solo tramite dei siti web sorgente e non anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni ai siti medesimi; VISTA la comunicazione e-mail del 28 ottobre 2010 con la quale la resistente ha comunicato di aver aggiornato "le pagine del sito "casadellalegalita.org" e rimosso la pagina dal vecchio sito "genovaweb.org"", ribadendo di ritenere lecita l'ulteriore diffusione delle informazioni, così aggiornate, sulla rete internet e su pagine web accessibili anche attraverso motori di ricerca esterni al sito internet; RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero –e con essa anche l'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione–, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80); RILEVATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali soltanto ove essi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati; RITENUTO che, nel caso in esame, alla luce delle citate disposizioni, il trattamento di dati personali relativi all'interessato effettuato mediante la riproposizione on-line, sul sito Internet "casadellalegalita.org", di articoli chiaramente percepibili come relativi al risalente contesto in cui si svolsero i fatti narrati non risulta effettuato in violazione di legge, dal momento che gli articoli in questione sono relativi a fatti di interesse pubblico e ciò, tanto al tempo della loro pubblicazione, quanto attualmente, per chi opera una ricerca relativa alle vicende in esso narrate, conclusesi, allo stato, con una recente sentenza di appello, di cui peraltro l'attuale pagina web dà notizia; ritenuto pertanto che la richiesta di cancellazione di tali dati deve essere dichiarata infondata; RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di cancellare i dati personali dal sito "genovaweb.org" dal momento che la resistente ha aderito alla richiesta del ricorrente, eliminando la pagina web oggetto di ricorso; RILEVATO che la presente dichiarazione di infondatezza lascia impregiudicata la facoltà per il ricorrente di tutelare, nelle sedi competenti, i propri diritti con riferimento a eventuali profili ritenuti diffamatori contenuti negli articoli in questione; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellare i dati del ricorrente dal sito "genovaweb.org"; b) dichiara infondate le restanti richieste; c) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento. Roma, 10 novembre 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |