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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 10 NOVEMBRE 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato al Garante il 22 giugno 2010, presentato da XY rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo Ascenzi, nei confronti di Banca Popolare di Spoleto S.p.A., con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze gi avanzate in sede di interpello preventivo ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha chiesto, in qualit di garante di un finanziamento concesso a terzi dall'istituto bancario resistente, di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, con particolare riferimento a tutti i dati relativi al predetto finanziamento e alle garanzie prestate, contenuti in tutte le comunicazioni intercorse tra l'interessato e la resistente; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto la cancellazione del proprio nominativo, fatto oggetto di una "segnalazione di "incaglio" in relazione alla sua posizione di fideiussore", dal sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. e da altri s.i.c. che eventualmente conservino la medesima informazione, eccependo l'illegittimit del trattamento posto in essere lamentando, in particolare, la mancata ricezione del preavviso circa l'imminente segnalazione dei dati ai medesimi sistemi di informazioni creditizie previsto dall'art. 4, comma 7 del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrente ha chiesto altres la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 23 giugno 2010, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 28 settembre 2010 con cui stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota datata 29 giugno 2010, con cui la banca resistente, nel ribadire quanto gi comunicato all'interessato, ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che il nominativo del ricorrente "non risulta pi registrato in Crif"; VISTA la nota datata 14 luglio 2010 con cui il ricorrente ha insistito nelle richieste avanzate con il ricorso, eccependo che l'istituto di credito resistente "non ha dimostrato, neanche con una visura, l'avvenuta cancellazione dal registro della Crif", n ha fornito riscontro "in merito al mancato preavviso () e "al richiesto accesso a tutti i dati personali che lo riguardano" trattati dalla banca resistente"; VISTA la nota datata 16 agosto 2010, con cui l'istituto di credito resistente ha precisato che, in virt dell'avvenuta cancellazione del nominativo del ricorrente dal s.i.c. gestito da Crif S.p.a., il titolare "non ha pi legittimazione () per accedere ai dati inerenti" al nominativo dell'interessato, ragione per cui non sarebbe stato possibile fornire la visura richiesta dal medesimo; rilevato che la banca resistente ha altres dichiarato di non poter "verificare se il sig. XY risulti registrato presso altri s.i.c." essendo la stessa "convenzionata unicamente con la Crif"; VISTA la nota datata 20 settembre 2010, con cui il ricorrente ha rinnovato l'istanza volta ad ottenere la comunicazione di tutti i dati detenuti dalla resistente relativi "al prestito, al pegno e alla fideiussione prestata", con particolare riguardo a quelli inerenti il preavviso di segnalazione nel s.i.c. gestito da Crif S.p.A. nonch ai "dati storici delle segnalazioni effettuate" nei confronti del ricorrente; VISTO il report aggiornato all'8 novembre 2010 fornito da Crif S.p.A. in riscontro a specifica richiesta di questa Autorit, da cui risulta l'avvenuta cancellazione del nominativo del ricorrente, nella sua qualit di garante, in riferimento al finanziamento oggetto di contestazione; RICORDATO che l'art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorch questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell'art. 7 del Codice, l'obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell'interessato, ma impone allo stesso di estrapolare dai propri archivi e documenti i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi, e di comunicarli in modo intelligibile all'interessato; rilevato peraltro che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Codice, il riscontro alla richiesta dell'interessato "pu avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti" quando l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa; RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover accogliere il ricorso in ordine alla richiesta dell'interessato di avere accesso a tutti i dati personali che lo riguardano relativi al "prestito, al pegno e alla fideiussione prestata" contenuti in ogni "comunicazione intercorsa con la banca resistente" e di dover pertanto ordinare alla stessa di aderire alla richiesta medesima, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento, entro il medesimo termine; RITENUTO invece che, in ordine alla richiesta di cancellazione del nominativo del ricorrente dal sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., deve essere dichiarato non luogo a provvedere, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro in merito; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Popolare di Spoleto S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta del ricorrente di avere accesso a tutti i dati personali che lo riguardano relativi al "prestito, al pegno e alla fideiussione prestata" contenuti in ogni "comunicazione intercorsa con la banca resistente" e ordina alla stessa di aderire a tale richiesta entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro il medesimo termine; b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca Popolare di Spoleto S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 10 novembre 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |