Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 10 NOVEMBRE 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 13 settembre 2010 nei confronti di Guardia di finanza con il quale XY, maresciallo aiutante in servizio presso la Tenenza della Guardia di finanza di KW, dopo aver ricevuto da altri due appartenenti al Corpo, un plico chiuso accompagnato da una "relazione di notificazione () con la seguente dicitura: "Plico contenente decreto che dispone giudizio () presso il Tribunale Militare di Napoli"", ha ribadito le istanze gi avanzate ex art. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volte a conoscere l'origine dei dati in questione, le modalit, la logica del trattamento, nonch i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e, ritenendo illecito il trattamento effettuato, a ottenere la cancellazione o il blocco dei medesimi dati, opponendosi al trattamento effettuato "da personale non autorizzato"; visto che, con il medesimo ricorso, il ricorrente ha chiesto, altres, di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 14 settembre 2010 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota del 28 settembre 2010 con la quale la resistente, nel fornire riscontro alle richieste avanzate ex art. 7, comma 2, del Codice, ha precisato che la notificazione in questione avvenuta per conto del Tribunale militare di Napoli – Ufficio del giudice per le indagini preliminari che aveva chiesto al Comandante della Tenenza di KW di notificare al ricorrente, "ai sensi degli artt. 298 c.p.m.p. e 299 c.p.m.p.", l'atto in questione e di "restituire, con sollecitudine, () un esemplare dell'atto suindicato completo della relazione di notificazione recante" le indicazioni poi apposte nella stessa; rilevato che l'ente ha altres rappresentato che la notificazione in questione avvenuta nel rispetto delle disposizioni relative alle notificazioni degli atti penali e, in particolare, dell'art. 148 c.p.p. e con l'adozione di ulteriori cautele non richieste dalle predette norme (l'inserimento in busta chiusa), "atteso che il documento stato consegnato nelle mani del destinatario";

VISTA la nota inviata per posta elettronica in data 4 ottobre 2010 con la quale il ricorrente ha ribadito l'istanza relativa alle spese del procedimento;

RITENUTA la necessit di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle istanze avanzate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle stesse, indicando in particolare le modalit del trattamento dei dati personali oggetto del ricorso;

RITENUTO di dover invece dichiarare infondata la richiesta di cancellazione e blocco dei dati, nonch l'opposizione al trattamento manifestata dal ricorrente tenuto conto che i dati personali che lo riguardano oggetto di ricorso risultano essere trattati nel rispetto delle disposizioni di legge e, in particolare, essere stati trattati conformemente a quanto disposto degli artt. 298 c.p.m.p. e 148 c.p.p. secondo cui "l'atto notificato per intero () di regola mediante consegna di copia al destinatario" da parte dell'ufficiale giudiziario, come avvenuto nel caso di specie;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti anche in ragione della parziale infondatezza delle istanze avanzate;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle istanze avanzate ex art. 7, comma 2, del Codice;

b) dichiara infondate le restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 10 novembre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De PaoliProvvedimento del 10 novembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 13 settembre 2010 nei confronti di Guardia di finanza con il quale XY, maresciallo aiutante in servizio presso la Tenenza della Guardia di finanza di KW, dopo aver ricevuto da altri due appartenenti al Corpo, un plico chiuso accompagnato da una "relazione di notificazione () con la seguente dicitura: "Plico contenente decreto che dispone giudizio () presso il Tribunale Militare di Napoli"", ha ribadito le istanze gi avanzate ex art. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volte a conoscere l'origine dei dati in questione, le modalit, la logica del trattamento, nonch i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e, ritenendo illecito il trattamento effettuato, a ottenere la cancellazione o il blocco dei medesimi dati, opponendosi al trattamento effettuato "da personale non autorizzato"; visto che, con il medesimo ricorso, il ricorrente ha chiesto, altres, di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 14 settembre 2010 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota del 28 settembre 2010 con la quale la resistente, nel fornire riscontro alle richieste avanzate ex art. 7, comma 2, del Codice, ha precisato che la notificazione in questione avvenuta per conto del Tribunale militare di Napoli – Ufficio del giudice per le indagini preliminari che aveva chiesto al Comandante della Tenenza di KW di notificare al ricorrente, "ai sensi degli artt. 298 c.p.m.p. e 299 c.p.m.p.", l'atto in questione e di "restituire, con sollecitudine, () un esemplare dell'atto suindicato completo della relazione di notificazione recante" le indicazioni poi apposte nella stessa; rilevato che l'ente ha altres rappresentato che la notificazione in questione avvenuta nel rispetto delle disposizioni relative alle notificazioni degli atti penali e, in particolare, dell'art. 148 c.p.p. e con l'adozione di ulteriori cautele non richieste dalle predette norme (l'inserimento in busta chiusa), "atteso che il documento stato consegnato nelle mani del destinatario";

VISTA la nota inviata per posta elettronica in data 4 ottobre 2010 con la quale il ricorrente ha ribadito l'istanza relativa alle spese del procedimento;

RITENUTA la necessit di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle istanze avanzate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle stesse, indicando in particolare le modalit del trattamento dei dati personali oggetto del ricorso;

RITENUTO di dover invece dichiarare infondata la richiesta di cancellazione e blocco dei dati, nonch l'opposizione al trattamento manifestata dal ricorrente tenuto conto che i dati personali che lo riguardano oggetto di ricorso risultano essere trattati nel rispetto delle disposizioni di legge e, in particolare, essere stati trattati conformemente a quanto disposto degli artt. 298 c.p.m.p. e 148 c.p.p. secondo cui "l'atto notificato per intero () di regola mediante consegna di copia al destinatario" da parte dell'ufficiale giudiziario, come avvenuto nel caso di specie;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti anche in ragione della parziale infondatezza delle istanze avanzate;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle istanze avanzate ex art. 7, comma 2, del Codice;

b) dichiara infondate le restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 10 novembre 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
De Paoli