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Garante per la protezione     dei dati personali Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. PROVVEDIMENTO DEL 17 NOVEMBRE 2010 Registro delle deliberazioni Del. n. 55 del 17 novembre 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; ESAMINATO il rapporto dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 19 maggio 2009 nei confronti dell'Azienda trasporti di Messina, con sede in Messina, via Giuseppe La Farina n. 336, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell'art. 26 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice); CONSIDERATO che il Comando Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, dopo aver effettuato un'attivit di controllo ai sensi dell'art. 157 del Codice (richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice n. 1073/53969 datata 20 gennaio 2009) appositamente delegata (nota n. 1083/53969 del 20 gennaio 2009), ha contestato all'Azienda di aver trattato i dati personali, anche di natura sensibile, delle persone che, per richiedere il rilascio di tessere a titolo gratuito per la circolazione su mezzi di trasporto, devono esibire documentazione medica attestante il grado di invalidit, senza rendere loro la prescritta informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice; RILEVATO che successivamente, l'Ufficio, dall'esame degli atti, ha rilevato anche la sussistenza della violazione dell'art. 26 del Codice per aver l'Azienda, in conseguenza dell'omessa informativa, trattato dati di natura sensibile senza il consenso degli interessati; VISTO il verbale n. 11060/62902 del 19 maggio 2009 con cui stata contestata alla predetta Azienda la violazione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione all'art. 26 informandola della facolt di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981; RILEVATO che l'Azienda si avvalsa della facolt di estinguere, mediante l'oblazione la sanzione amministrativa relativa all'informativa; RILEVATO inoltre dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione relativa alla violazione dell'art. 26 del Codice; VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale l'Azienda ha rilevato che "() le violazioni oggi contestate () risultano gi rilevate nel precedente verbale della Guardia di Finanza, e quindi, assorbite dalla successiva contestazione e pagamento"; RITENUTO che le osservazioni prodotte non consentono di superare le argomentazioni poste alla base della contestazione atteso che il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981 relativo alla contestazione effettuata dalla Guardia di finanza non produce alcun effetto estintivo in ordine alla distinta fattispecie prevista dall'art. 26, sanzionata dall'art. 162, comma 2-bis del Codice oggetto di un distinto, ancorch collegato, procedimento sanzionatorio; RILEVATO che l'Azienda ha effettuato un trattamento di dati sensibili (art. 4 comma 1, lett. a) e b) e d) del Codice) senza acquisire validamente il consenso degli interessati ai sensi dell'art. 26 del Codice; VISTO l'art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con la legge 20 novembre 2009 n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell'art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all'art. 26 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro; VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni; RITENUTO, comunque, di dover determinare l'ammontare delle sanzioni pecuniarie, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravit della violazione, all'opera svolta dall'agente e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del minimo pari alla somma di ventimila euro; VISTA la documentazione in atti; VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; ORDINA all'Azienda trasporti di Messina, con sede in Messina, via Giuseppe La Farina n. 336, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dal' art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione; INGIUNGE alla medesima Azienda di pagare la somma di euro 20.00,00 (ventimila), secondo le modalit indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorit, in originale o in copia autentica, quietanza dell'avvenuto versamento; D ATTO CHE avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice, pu essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento. Roma, 17 novembre 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |