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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 9 DICEMBRE 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), avanzata da Antonio Pace nei confronti di NSA Italia s.r.l. con la quale l'interessato, al quale era stato addebitato un importo sulla propria carta di credito per un prodotto erroneamente inviatogli, ha chiesto la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile e di ottenere l'indicazione dell'origine di tali dati, delle modalit, della logica e delle finalit del trattamento, nonch degli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 26 ottobre 2010, presentato da Antonio Pace nei confronti di NSA Italia s.r.l. con il quale il ricorrente, nel comunicare di non aver ottenuto riscontro all'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste, sollecitando altres la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; visto che il ricorrente ha inoltre chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 27 ottobre 2010 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la societ resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota pervenuta via fax il 10 novembre 2010 con la quale la societ resistente, nel precisare che "l'addebito dell'importo avvenuto per una mancata comunicazione al nostro interno e che a seguito della segnalazione del ricorrente lo stesso stato rimborsato e il prodotto inviato stato ritirato a nostre spese", ha affermato, tra l'altro, che i dati del ricorrente "sono stati raccolti telefonicamente da un nostro incaricato di vendita e trasmessi alla scrivente tramite il nostro sito web" e che "nell'archivio elettronico della societ () sono stati cancellati tutti i dati del ricorrente (cognome, nome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale ed estremi della carta di credito ()", mentre "l'archivio di contabilit contiene i dati necessari a fini contabili e fiscali"; VISTA la nota anticipata via fax il 15 novembre 2010 con la quale il ricorrente, nel ritenere incompleto il riscontro ottenuto, ha lamentato che la controparte si limitata ad indicare il "tipo" di dati personali trattati (ovvero nome, cognome, indirizzo ecc.) senza piuttosto comunicare i dati stessi, ovvero senza specificare "da quali numeri composto il numero di telefono e quali siano gli estremi della carta di credito usata per il pagamento"; rilevato che l'interessato ha altres sottolineato come la resistente, nel fare riferimento ad un "archivio elettronico" e ad un "archivio di contabilit", non ha chiarito quali siano i dati ancora conservati e quali invece siano stati cancellati; VISTA la nota pervenuta via fax il 19 novembre 2010 con la quale la societ resistente, nell'integrare il riscontro precedentemente fornito, ha comunicato i dati personali dell'interessato che erano "conservati nell'archivio elettronico" della societ e che "in data 5 e 8 novembre 2010 sono stati cancellati", precisando altres che i "dati riportati sulle fatture e sulla nota di credito () saranno conservati con la sola finalit del rispetto degli adempimenti di natura tributaria e fiscale imposti per legge e nei limiti di tempo previsti dalle norme"; VISTA la nota anticipata via fax il 23 novembre 2010 con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardivit con cui la resistente ha fornito i dati richiesti, ha ribadito la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento; VISTO il verbale dell'audizione tenutasi presso questa Autorit il 24 novembre 2010 nel corso della quale le parti hanno ribadito quanto gi detto nelle rispettive precedenti memorie e viste, in particolare, le dichiarazioni del ricorrente che, nel prendere atto degli ultimi chiarimenti forniti, ha rinnovato la richiesta di condanna alle spese del procedimento; RILEVATO di dover dichiarare inammissibile la richiesta di cancellazione dei dati personali formulata dal ricorrente, atteso che l'interpello preventivo del 3 settembre 2010 allegato in atti non contiene la predetta istanza, che requisito indispensabile per la successiva proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 146 del Codice; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste dell'interessato, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro, seppure solo nel corso del procedimento; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto, in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste dell'interessato, di porli a carico di NSA Italia s.r.l., nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara inammissibile la richiesta di cancellazione dei dati personali; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di NSA Italia s.r.l., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 9 dicembre 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |