Garante per la protezione
    dei dati personali


Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Bios s.p.a.

PROVVEDIMENTO DEL 9 DICEMBRE 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 60 del 9 dicembre

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 3 aprile 2008 nei confronti di Bios s.p.a., con sede in Roma, via D. Chelini n. 39, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Ufficio, a fronte di una segnalazione del 20 giugno 2007 inviata dal sig. Enzo Passarelli, ha chiesto, con nota n. 11144/53637 del 25 giugno 2007, alla societ, tra l'altro, di fornire un idoneo riscontro sulle misure adottate o in corso di adozione in tema di videosorveglianza, con riferimento alla "formulazione e posizionamento dell'informativa" di cui all'art. 13 e che la medesima societ, con il riscontro del 19 luglio 2007, ha ammesso di non aver fornito tempestivamente e in modo idoneo un'effettiva e completa informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice con specifico riferimento al trattamento di dati personali a mezzo di un sistema di videosorveglianza;

VISTO il verbale del 30 aprile 2008 con cui stata contestata alla predetta societ la violazione amministrativa prevista dall'art. 161 del Codice, in relazione all'art. 13, informandola della facolt di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta cos come confermato dalla societ nella nota n. gm/0010045-10 del 26 ottobre 2010;

RILEVATO, altres, che la societ, solo con la predetta nota, inviata oltre due anni dopo la data di notifica della contestazione, ha proposto scritti difensivi confermando di non aver effettuato il pagamento in misura ridotta, non rispettando, quindi, il termine perentorio (Cass. Civ., Sez. lav., 17 giugno 1997, n. 5429) previsto dall'art. 18 della legge n. 689/1981;

CONSIDERATO, ad ogni buon conto, lo scritto difensivo inviato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la societ ha evidenziato che la condotta omissiva contestata risultava gi esplicitamente ammessa con la nota inviata all'Autorit in data 12 luglio 2007, per poi essere nuovamente rilevata nella comunicazione inviata dal Dipartimento realt economiche e produttive del 12 ottobre 2007. A fronte del lasso di tempo di circa sette mesi "() trascorso dal momento in cui era stata acclarata la mancanza dell'informativa ()" si ritiene che "() la sanzione pecuniaria (sia) stata notificata tardivamente, ben oltre il termine prescritto dalla legge e che, quindi, () dovesse considerarsi estinta l'obbligazione di pagamento ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981";

RITENUTO che le argomentazioni addotte risultano inidonee in relazione a quanto contestato posto che il momento dell'accertamento della violazione amministrativa (dies a quo), disciplinato dall'art. 13 della legge n. 689/1981, consiste nel rilievo di fatti integranti un illecito amministrativo che implica anche una necessaria valutazione e qualificazione dei fatti stessi. A tal fine stata avviata un'attivit istruttoria da parte del Dipartimento competente per materia, il quale, con la citata nota 17017/53637 del 12 ottobre 2007, ha rimesso le valutazioni in ordine alla verifica dei presupposti sanzionatori di cui all'art. 161 del Codice con riferimento al trattamento di dati personali in argomento. Solo il successivo esame degli atti e le relative valutazioni, formalizzate  con un appunto redatto dal Dipartimento attivit ispettive e sanzioni datato 22 aprile 2008, hanno determinato, a fronte di una specifica ponderazione,  la qualificazione giuridica del fatto da cui origina l'autonomo procedimento sanzionatorio (Tribunale di Piacenza sent. del 19 maggio 2009 n. 363, cit. Cass. 6 febbraio 2009 n. 3043 e 18 aprile 2007 n. 2007). Il momento dell'accertamento della violazione, pertanto, deve essere ricondotto alla data del citato appunto, per cui la contestazione, in effetti, risulta tempestivamente notificata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981. Del resto, come gi ribadito dalla Corte di cassazione (ex multis Cass. Sez. II n. 12830/2006), " () l'attivit di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialit, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (soggettivi e oggettivi) dell'infrazione ()".;

RILEVATO che la societ effettua un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b)  del  Codice ) per mezzo di un sistema di videosorveglianza, senza rendere agli interessati, attraverso gli appositi cartelli, l'informativa nelle forme previste dall'art. 13 del Codice, tenuto anche conto delle prescrizioni di cui al provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante il 29 aprile 2004 vigente all'epoca dei fatti;

VISTO l'art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;
RITENUTO, comunque, di dover determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravit della violazione, all'opera svolta dall'agente e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila euro;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Bios s.p.a., con sede in Roma, via D. Chelini n. 39, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima societ di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila), secondo le modalit indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorit, in originale o in copia autentica, quietanza dell'avvenuto versamento. Si segnala che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice, pu essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 9 dicembre 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli