Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 16 DICEMBRE 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) avanzata con nota datata 30 giugno 2010 da XY, Sostituto Commissario della Polizia di Stato, nei confronti della Questura di KW (presso la quale lo stesso presta servizio), con la quale l'interessato -al quale in data XX era stata notificata una contestazione di addebiti (derivante dalla radiazione comminata all'interessato, nella sua qualit di componente del direttivo della HZ, dal Giudice sportivo della Federazione Italiana JK "a seguito di gravi violazioni della normativa federale in ordine al tesseramento di alcuni atleti")- aveva chiesto, anche al fine di formulare correttamente le proprie giustificazioni scritte, di accedere a tutti i dati personali conservati all'interno del proprio fascicolo personale, nonch la conferma dell'esistenza di ulteriori dati contenuti in qualsiasi altro documento comunque detenuto dalla Questura di KW e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile; visto che in data 14 luglio 2010, presso l'Ufficio del Personale della Questura di KW, l'interessato ha avuto accesso al solo fascicolo personale, rinvenendo all'interno del sottofascicolo "Disciplina" esclusivamente la contestazione di addebiti in questione, mentre all'interno del sottofascicolo "Varie" rintracciava la citata decisione del Giudice sportivo del 12.03.2010, un articolo di stampa che dava conto della radiazione, oltre ad una richiesta del 23.05.2010 del Dirigente della Squadra mobile della Questura di KW e della relativa risposta del 26.05.2010 dell'Ufficio personale della medesima Questura circa il rilascio al XY di eventuale autorizzazione allo svolgimento di incarichi direttivi in societ o associazioni sportive; rilevato che il ricorrente, nel rilevare la mancanza all'interno del fascicolo personale di alcuni documenti (fascicolo di cui peraltro ha anche contestato l'irregolare tenuta), ha dichiarato, nello stesso verbale di accesso, di non aver potuto accedere ai dati contenuti in ulteriori documenti detenuti dalla Questura di KW e non presenti all'interno del proprio fascicolo personale;

RILEVATO pertanto che l'interessato, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Tonon, ha proposto ricorso al Garante ex art. 145 del Codice nei confronti della Questura di KW in data 28 luglio 2010 con il quale ha ribadito le richieste gi formulate con l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice ed ha chiesto altres di conoscere "gli elementi da cui traeva origine la contestazione datata 19.05.2010" al fine di impostare una corretta difesa nel procedimento disciplinare esprimendo comunque le proprie perplessit circa la liceit dell'acquisizione da parte della Questura della citata decisione del Giudice sportivo rinvenuta all'interno del proprio fascicolo personale; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche il rimborso delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9 agosto 2010, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 9 novembre 2010, con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7 del Codice;

VISTA la nota datata 16 agosto 2010 con la quale la Questura di KW ha comunicato che "in data 7 agosto 2010 sono state avviate le opportune procedure per l'accoglimento dell'istanza presentata, dando disposizione agli Uffici competenti per la raccolta e comunicazione dei dati richiesti nei termini indicati";

VISTA la memoria del 24 settembre 2010 con la quale il ricorrente ha preso atto che con decreto del Questore di KW pro tempore adottato il 7 settembre 2010 stata disposta l'archiviazione del procedimento disciplinare a carico del ricorrente; tuttavia, in ordine all'accesso ai dati consentito dalla Questura per il giorno 22 settembre 2010 (e di cui stato redatto apposito verbale), il ricorrente ha contestato l'esattezza dei riscontri di tipo negativo forniti da alcuni degli Uffici della polizia di Stato della provincia di KW non ritenendo possibile che gli stessi non trattino dati sul suo conto avendo egli prestato servizio presso tali uffici (quali ad esempio, il Commissariato distaccato di ZZ e la YY); inoltre, il ricorrente ha contestato che "agli atti della squadra mobile" della Questura non risulta parte del carteggio relativo alla vicenda del contestato procedimento disciplinare;

VISTA la nota datata 24 settembre 2010 con la quale la Questura di KW ha sostenuto che il ricorrente per l'esercizio del diritto di difesa nell'ambito del procedimento disciplinare in questione avrebbe contestualmente chiesto "tanto l'accesso a tutti gli atti e documenti ubicati presso la Questura di KW, quanto l'accesso ai dati personali eventualmente detenuti e trattati dalla Questura, utilizzando in modo irrituale e indistinto gli strumenti di tutela previsti dalla normative" previste dal d.lg. n. 196/2003 e dalla legge n. 241/1990; rilevato che, a parere della resistente, lo stesso ricorso al Garante "sembra essere utilizzato come mezzo di tutela di un presunto diniego di accesso (mai adottato) agli atti relativi ad un procedimento disciplinare"; rilevato che la resistente ritiene di aver pienamente aderito alle richieste del ricorrente comunicando allo stesso i dati richiesti ed ha chiesto pertanto che il Garante dichiari non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTE le dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso dell'audizione del 27 settembre 2010, nonch la nota del 13 ottobre 2010 inviata dalla resistente con le quali le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni difensive; visto che in particolare l'interessato ha lamentato la mancata comunicazione dei dati che lo riguardano che sarebbero detenuti presso la divisione anticrimine e la Squadra mobile;

VISTA la nota del 26 novembre 2010 con la quale il ricorrente si fra l'altro nuovamente opposto al trattamento dei dati di natura "paragiurisdizionale" contenuti nella citata decisione del Giudice sportivo ritenendone illecita l'acquisizione;

RITENUTO, alla luce delle risultanze istruttorie, che, in ordine alla sola richiesta di accesso formulata dal ricorrente con l'istanza ex art. 7 e ribadita nel ricorso, debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice, per quanto concerne i dati gi messi a disposizione del ricorrente dalla Questura di KW; ritenuto, invece, che per quanto concerne l'accesso ai restanti dati il ricorso deve essere accolto anche alla luce di quanto precisato dal ricorrente nel corso del procedimento, in particolare nel corso dell'audizione, (in conformit al disposto dell'art. 149, comma 4, del Codice); ritenuto pertanto che la Questura di KW dovr comunicare all'interessato gli eventuali ulteriori dati detenuti e non ancora messi a disposizione dello stesso, precisando in caso contrario che presso gli indicati uffici non sono presenti ulteriori dati personali oltre quelli gi comunicati; il riscontro, che dovr riguardare le informazioni di carattere personale, conservate in qualunque forma e luogo, dovr essere fornito al ricorrente entro sessanta giorni dalla ricezione del presente procedimento, dando conferma anche a questa Autorit, entro il medesimo termine, dell'avvenuto adempimento;

RITENUTO che in ordine all'opposizione al trattamento dei dati di natura "paragiurisdizionale" contenuti nella citata decisione del Giudice sportivo, di cui il ricorrente ha contestato l'acquisizione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo stata tale opposizione formulata per la prima volta nel ricorso e non previamente avanzata nell'interpello ai sensi dell'art. 7 del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della Questura di KW nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, in ragione della parziale inammissibilit del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina alla Questura di KW di comunicare al ricorrente gli ulteriori dati personali (conservati in ordine allo stesso in qualunque forma e luogo e che non gli siano stati gi messi a disposizione) entro sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma anche a questa Autorit, entro il medesimo termine, dell'avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso con riferimento alle informazioni gi messe a disposizione dal ricorrente;

c) dichiara inammissibile l'opposizione al trattamento manifestata dal ricorrente;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della Questura di KW la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 dicembre 2010

 

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli