Garante per la protezione
    dei dati personali


Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Eraclea Minoa Village s.r.l.

PROVVEDIMENTO DEL 16 DICEMBRE 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 63 del 16 dicembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza di Roma predisposto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 1 ottobre 2008 nei confronti di Eraclea Minoa Village s.r.l., con sede in Agrigento via Giovanni XXIII n. 56, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che il predetto Comando nucleo speciale, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 16565 del 14 luglio 2008) e su specifica delega di questa Autorit (n. 16567/53969 del 14 luglio 2008), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 1 ottobre 2008 da cui risultato che la societ effettua una raccolta di dati personali (tra cui nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono e di fax) tramite un form del sito Internet www.eracleaminoavillage.it al fine di inviare agli interessati le informazioni richieste, senza rendere l'informativa di cui all'art. 13 del Codice;
VISTO il verbale n. 210 datato 1 ottobre 2008 con cui stata contestata alla predetta societ la violazione amministrativa prevista dall'art. 161 del Codice, in relazione all'art. 13 del Codice, informandola della facolt di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, in relazione all'omessa informativa agli interessati;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 20 ottobre 2008, inviato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la societ, rilevando l'inesistenza dell'illecito contestato in quanto non tratta dati sensibili, ha dedotto la mancanza dell'elemento soggettivo in quanto il sito stato realizzato da una societ specializzata, nonch l'assoluta mancanza di motivazione del provvedimento di contestazione;

RITENUTO che le argomentazioni addotte risultano inidonee in relazione a quanto contestato in quanto, diversamente da quanto rilevato, l'obbligo di rendere l'informativa agli interessati di cui all'art. 13 del Codice, non subordinato al solo trattamento di dati sensibili, ma sussiste anche a fronte del trattamento di dati comuni che, anche per stessa ammissione della societ, viene  effettuato tramite il form di raccolta del sito Internet www.eracleaminoavillage.it. Inoltre, la richiamata disciplina relativa all'errore incolpevole sul fatto, rileva solo in presenza di un elemento positivo, estraneo all'autore, idoneo ad ingenerare nell'agente l'incolpevole opinione di liceit del suo agire (Cass. Sez. I n. 1151/1999 e Cass. Sez. II n. 542/2006). Asserire di essere esenti da responsabilit in quanto la realizzazione, gestione e aggiornamento del sito erano state affidate a terzi (allegando solamente alcune fatture), senza fornire elementi oggettivi di riscontro quali contratti o certificazioni inerenti gli specifici obblighi cui il terzo doveva assolvere ovvero documenti che attestino quantomeno di aver fornito all'appaltatore il modello di informativa da rendere nel sito Internet in argomento,  non consente di rilevare n il requisito della positivit n quello della idoneit. Pertanto, le argomentazioni addotte dalla societ non risultano idonee per escludere la responsabilit in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa all'interessato (art. 3 l. n. 689/1981). Si evidenzia, altres, che l'organo accertatore, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 689/1981, ha congruamente accertato e documentato quanto contestato, anche in considerazione del fatto che, a fronte della domanda inequivoca sulle modalit di assolvimento degli obblighi di cui all'art. 13 del Codice, la parte, cos come risulta sia dal verbale di contestazione che dal verbale di operazioni compiute, ha dichiarato di non aver provveduto. D'altro canto, l'accertamento dei verbalizzanti consistito, altres, nell'attivit di riscontro del contenuto del sito in argomento ed documentata nel verbale di operazioni compiute all'allegato n. 3. Quanto detto determina l'inapplicabilit, al caso di specie, della disciplina prevista dall'art. 3 della legge n. 689/1981;

RILEVATO, pertanto, che la societ ha effettuato un trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, tramite il sito Internet www.eracleaminoavillage.it, senza rendere un'idonea informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l'art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO di dover determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all'opera svolta dall'agente ed alla gravit della violazione, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila/00 euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Eraclea Minoa Village s.r.l., con sede in Agrigento via Giovanni XXIII n. 56, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima societ di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalit indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorit, in originale o in copia autentica, quietanza dell'avvenuto versamento. Si segnala che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice, pu essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 16 dicembre 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli