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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 13 GENNAIO 2011 Registro dei provvedimenti n. 008 del 13 gennaio 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTA l'istanza dell'8 marzo 2010 con cui XY ha chiesto a Consum.it S.p.A. e, per conoscenza, a Crif S.p.A. la cancellazione delle segnalazioni negative a suo carico presenti nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. e relative al ritardo nel pagamento di alcune rate, successivamente regolarizzate, riferite a due contratti di finanziamento sottoscritti con Consum.it S.p.A. (il primo accordato in data 17.06.2004 ed estinto il 17.12.2007 e il secondo accordato in data 18.01.2006 ed estinto in data 08.03.2010), eccependo, in particolare, l'illegittimit del trattamento derivante dalla mancata ricezione del preavviso di segnalazione previsto dall'art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); visto che in data 19 aprile 2010 il sig. XY ha inviato un'ulteriore richiesta rivolta, per conoscenza, anche a CTC-Consorzio per la Tutela del Credito ed Experian Information Services S.p.A. con cui ha chiesto di ottenere "copia delle ricevute di avvenuta consegna" delle comunicazioni di preavviso di segnalazione; VISTO il ricorso, presentato al Garante l'8 ottobre 2010 nei confronti di Consum.it S.p.A., Crif S.p.A., CTC-Consorzio per la Tutela del Credito e Experian Information Services S.p.A., con il quale XY ha chiesto la cancellazione, dai sistemi di informazioni creditizie gestiti da Crif S.p.A, CTC-Consorzio per la Tutela del Credito ed Experian Information Services S.p.A., delle segnalazioni negative a proprio carico originate dal ritardo nel pagamento di alcune rate, successivamente regolarizzate, riferite ai contratti di finanziamento sopra citati; il ricorrente ha chiesto altres la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15 ottobre 2010, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 30 novembre 2010 con cui stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota, datata 25 ottobre 2010, con cui Consum.it S.p.A., nel riepilogare l'evolversi degli insoluti, successivamente regolarizzati, relativamente ad entrambi i contratti di finanziamento in questione, ha, in particolare, dichiarato (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che "le dovute segnalazioni sono state correttamente inviate come da documentazione in allegato", eccependo peraltro che "il Codice Deontologico non impone l'adozione di forme particolari per la spedizione del cd. preavviso di inserimento negli archivi dei Sic"; VISTA la nota, datata 26 ottobre 2010, con cui CTC-Consorzio per la Tutela del Credito, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Di Rago, ha affermato la legittimit del proprio operato rilevando, in particolare, di aver chiesto all'ente partecipante, a seguito delle istanze avanzate dal ricorrente, "di verificare la correttezza della segnalazione in questione e di controllare l'effettivo invio del c.d. preavviso di segnalazione" ed evidenziando come la risposta del partecipante, sul quale grava in via esclusiva il relativo obbligo, sia "stata positiva relativamente a entrambe le questioni"; VISTA la nota, datata 3 novembre 2010, con cui Crif S.p.A. ha precisato che "Crif si limita a rendere visibili dati oggettivi () relativi alle richieste e rapporti di credito, nella stessa forma e contenuto in cui () sono inviati dagli enti partecipanti", aggiungendo altres che il preavviso di segnalazione "deve essere fornito esclusivamente dagli enti partecipanti"; la societ resistente ha comunque rappresentato di aver provveduto ad attivare, successivamente alla richiesta di cancellazione da parte del ricorrente, un procedimento di verifica con l'ente partecipante all'esito del quale l'ente medesimo "ha confermato la correttezza delle informazioni creditizie registrate nel SIC"; la medesima societ ha infine sostenuto la legittima conservazione delle informazioni creditizie che risultano tuttora registrate nel Sic "non essendo ancora decorsi per entrambi i rapporti di credito (), i termini di conservazione previsti dall'art. 6, comma 2, lett. b), dello stesso codice – 24 mesi dalla data di regolarizzazione dei ritardi (febbraio 2010; marzo 2010) – con riferimento alle informazioni creditizie di tipo negativo superiori a due rate o mesi, successivamente regolarizzati"; VISTA la nota, datata 4 novembre 2010, con cui Experian Information Services S.p.A. (rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Aragno) ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilit, nei propri confronti, del ricorso proposto dal ricorrente in quanto il previo interpello contenente l'istanza "di cancellazione per violazione dell'art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta () stata inviata a Consum.it S.p.A. e Crif S.p.A. e non anche" ad Experian Information Services S.p.A.; la resistente ha comunque precisato che, pur gravando l'onere del preavviso di segnalazione solo sull'ente partecipante (nel caso specifico Consum.it S.p.A.), si sarebbe comunque "premurata di interpellare tale partecipante () al riguardo", ricevendo conferma circa l'assolvimento di detto incombente; RILEVATO che l'art. 146, comma 2, del Codice individua, tra i requisiti di proponibilit del ricorso, l'aver avanzato al titolare del trattamento, in sede di interpello preventivo, in modo diretto ed esplicito, una richiesta avente il medesimo oggetto di quella contenuta nel successivo atto di ricorso; RITENUTO, alla luce di ci, dando comunque atto del riscontro fornito nel corso del procedimento, di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei confronti di CTC-Consorzio per la Tutela del Credito ed Experian Information Services S.p.A. in quanto, come eccepito da quest'ultima societ e come risultante anche dall'atto introduttivo del procedimento, la richiesta di cancellazione delle segnalazioni negative a carico del ricorrente non stata avanzata, rispetto alle medesime, in sede di interpello preventivo; ci in quanto le medesime sono state destinatarie, oltretutto per mera conoscenza, di una nota inviata alla societ finanziaria contenente la diversa richiesta di ottenere copia delle note di preavviso di inserimento nei Sic; RITENUTO di dover parimenti dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Crif S.p.A. atteso che anche nei confronti di detta societ non stato proposto un valido interpello preventivo essendo stata inviata alla stessa, per mera conoscenza, una lettera rivolta esplicitamente nei confronti di Consum.it S.p.A. formulata, peraltro, senza alcun richiamo alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali; RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso nei confronti di Consum.it S.p.A., non potendosi ritenere che il trattamento sia stato effettuato in violazione di legge avendo Consum.it S.p.A. dichiarato di aver provveduto ad inviare all'interessato, prima di procedere all'iscrizione nei sic, il preavviso di segnalazione di cui all'art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti, di cui ha peraltro prodotto copia; tenuto altres conto del fatto che, nel caso in esame, non risulta peraltro decorso il termine previsto dal codice deontologico (di cui all'art. 6, comma 2 lett. b)) il quale prevede che le informazioni creditizie di tipo negativo possano essere conservate in un sistema di informazioni creditizie fino a 24 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di CTC-Consorzio per la Tutela del Credito, Experian Information Services S.p.A. e Crif S.p.A.; b) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Consum.it S.p.A.; c) dichiara compensate le spese fra le parti. Roma, 13 gennaio 2011 Il presidente Il relatore Il segretario generale |