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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 26 GENNAIO 2011 Registro dei provvedimenti n. 030 del 26 gennaio 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTA l'istanza formulata ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) con la quale XY S.p.A., dopo aver verificato che "sui report diffusi" da Cerved Group S.p.A. viene fornita, quale "situazione impresa" che la riguarda, l'informazione relativa all'apertura di una procedura di concordato preventivo nel maggio 2009, ha chiesto alla societ la cancellazione del dato in questione, considerando che la citata procedura si sarebbe gi "chiusa con l'omologazione del concordato, avvenuta giusto decreto del Tribunale di Treviso, depositato il 10 agosto 2009 e () ai sensi dell'art. 181, 1 c., l. fall." e contestando, tra i dati di tipo valutativo, la "classe statistica di rischio" per tale ragione assegnatale; VISTA la nota del 27 luglio 2010 con la quale Cerved Group S.p.A., nel rappresentare l'esattezza delle informazioni riportate, ha comunicato l'avvenuto aggiornamento del dato nella sezione relativa alla "situazione impresa", con l'inserimento della data di omologazione del concordato (precisando comunque che l'informazione era gi presente nella specifica sezione "Liquidazione, fallimenti ed altre procedure concorsuali"); in particolare, la societ ha giustificato la necessit di tale aggiornamento, rappresentando che l'omologazione del concordato non determinerebbe la chiusura della procedura, poich alla stessa seguirebbe "la fase di esecuzione del concordato al cui termine soltanto si avr la chiusura della procedura"; VISTO il ricorso al Garante presentato il 25 ottobre 2010 nei confronti di Cerved Group S.p.A. (rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Boccuccia), con il quale XY S.p.A. e la sua controllata KW s.r.l. (KW s.r.l.) (rappresentate e difese dall'avv. Enrico Bran), non essendo soddisfatte del riscontro ottenuto, hanno ribadito la richiesta di cancellazione della predetta informazione relativa alla procedura di concordato preventivo, rilevando che la menzione della stessa, contenuta anche nei report relativi a KW s.r.l. alla voce "Procedure su soci", non sarebbe giustificabile tenuto conto che l'omologazione del concordato preventivo avrebbe chiuso, a norma dell'art. 181, comma 1, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la procedura e che la medesima "legge fallimentare non prevede n l'emanazione di un provvedimento tipico che attesti l'avvenuto adempimento del concordato n tantomeno () l'iscrizione nel Registro delle Imprese di tale circostanza e/o provvedimento"; rilevato che le societ, contestando le valutazioni di rischio rappresentate dalla resistente nei prodotti informativi che le riguardano, hanno anche chiesto la cancellazione di "qualsiasi illazione e valutazione concernente la [loro] condizione economico/finanziaria, eccezion fatta per l'esposizione dei meri dati di bilancio, come desumibili dagli atti soggetti a deposito presso il registro delle imprese" e di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 27 ottobre 2010 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste delle ricorrenti, nonch la nota del 23 dicembre 2010 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la memoria anticipata via posta elettronica il 19 novembre 2010 con la quale Cerved Group S.p.A., nell'eccepire l'inammissibilit del ricorso proposto da KW s.r.l., che non ha formulato alcun interpello preventivo e delle richieste volte a modificare i dati valutativi relativi alle societ, ha chiesto il rigetto delle istanze avanzate, dichiarando che i dati relativi al concordato preventivo omologato nell'agosto 2009 sono tratti dal Registro delle imprese e sono correttamente trattati, tenuto anche conto che l'art. 185 della citata legge fallimentare prevede che il commissario giudiziale sorvegli l'adempimento del concordato, dopo la sua omologazione; VISTA la memoria inviata il 13 dicembre 2010 con la quale S.A.T. s.r.l. ha sostenuto l'ammissibilit del ricorso proposto, paventando tra l'altro che alla stessa derivi un pregiudizio imminente e irreparabile dal trattamento dei dati effettuato attualmente dalla resistente; rilevato che, con la medesima memoria, le ricorrenti hanno insistito nelle richieste formulate, lamentando che "la valutazione negativa dell'affidabilit dipende () esclusivamente dall'erroneo presupposto della pendenza del concordato (invero gi chiuso)", come – a proprio avviso – dimostrato da una modifica della valutazione in questione intervenuta per un breve periodo, prima del riscontro all'interpello preventivo, quando la societ sembrava aver aderito alle richieste con lo stesso formulate; VISTA la memoria inviata il 20 gennaio 2010 con la quale la resistente ha ribadito la liceit del trattamento effettuato e ha insistito nella richiesta di rigettare il ricorso, rilevando che anche nella visura ordinaria relativa a XY S.p.A. del Registro delle imprese rinvenibile l'informazione relativa al concordato preventivo; RILEVATO che, in virt delle previsioni del Codice in materia di protezione di dati personali, lo strumento del ricorso pu essere utilizzato solo per esercitare gli specifici diritti di cui all'art. 7 del Codice che abbiano formato oggetto di previa richiesta al medesimo titolare tramite interpello preventivo; ci salvo i casi in cui ricorra il presupposto della sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile che impedisca di attendere il decorso del termine di quindici giorni previsto dalla legge; RITENUTO che, sulla base della documentazione prodotta, non risulta allo stato comprovato il pregiudizio "imminente e irreparabile" che sarebbe potuto derivare a KW s.r.l. dal decorso del breve termine previsto dall'art. 146, comma 2, del Codice per il corretto esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo Codice; considerato infatti che l'ipotizzato pregiudizio, alla data di presentazione del ricorso, per il tipo e l'entit del danno invocato, non poteva pi considerarsi "imminente e irreparabile" tenuto anche conto che i dati oggetto di contestazione risultano, dalla documentazione in atti, gi trattati dalla societ resistente il 22 settembre 2010; RITENUTO, alla luce di ci, che il ricorso proposto da KW s.r.l. deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 148, comma 1, lett. b), del Codice in quanto difetta dei presupposti previsti dall'art. 146, comma 1, del medesimo; RITENUTO che anche in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo valutativo relativi a XY S.p.A. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo stata la richiesta proposta per la prima volta con il ricorso anzich con l'interpello preventivo ai sensi dell'art. 146; RILEVATO, con riferimento alla richiesta di cancellazione dell'informazione relativa al concordato preventivo omologato, che tale informazione risulta tratta da pubblici registri e che come tale, la stessa, in termini generali, pu allo stato essere utilizzata senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c) del Codice; RILEVATO tuttavia che l'ampiezza e la complessit dei trattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazione commerciale impongono un'attenta considerazione dei diversi e contrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un elevato livello di esattezza, completezza, pertinenza e qualit dei dati trattati; RILEVATO che l'Autorit ha avviato, con il coinvolgimento degli operatori del settore, le procedure volte a promuovere la redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, ci anche al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque; RITENUTA la necessit di disporre, alla luce di ci, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessata, nelle more della redazione del citato codice di deontologia, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni relative alla procedura di concordato preventivo cui stata soggetta la societ dalla sezione relativa alla "Situazione impresa", in qualunque prodotto informativo di Cerved Group S.p.A. in cui la stessa sia riportata, anche se non direttamente relativo alla medesima societ; RILEVATO che, in ordine alla lamentata erroneit delle valutazioni effettuate dalla resistente, le precedenti dichiarazioni di inammissibilit lasciano impregiudicato il diritto delle societ ricorrenti di adire le sedi competenti per tutelare i propri diritti; RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarit e novit della vicenda esaminata; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara inammissibile il ricorso proposto da KW s.r.l.; b) dichiara inammissibile la richiesta di cancellazione dei dati valutativi avanzata da XY S.p.A.; c) dispone, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessata, nelle more della redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni relative alla procedura di concordato preventivo dalla sezione relativa alla "Situazione impresa" in qualunque prodotto informativo di Cerved Group S.p.A. in cui la stessa sia riportata, anche se non direttamente relativo alla medesima societ; d) dichiara compensate le spese del procedimento. Roma, 26 gennaio 2011 Il presidente Il relatore Il segretario generale |