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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 3 FEBBRAIO 2011 Registro dei provvedimenti n. 040 del 3 febbraio 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso, presentato al Garante il 13 dicembre 2010 nei confronti di Ecology Group – Consorzio stabile a r.l., con cui XY, rappresentata e difesa dall'avv. Donatello Esposito, in qualit di ex dipendente del Consorzio medesimo, nel ribadire le istanze avanzate ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha chiesto di ottenere, con specifico riferimento "ad eventuali dati personali adoperati nell'ambito della procedura di certificazione della qualit attivata dall'azienda" nonch ad eventuali "note di demerito", la comunicazione in forma intelligibile di dati personali che la riguardano, l'origine degli stessi, le finalit del trattamento, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati siano stati eventualmente comunicati, nonch la cancellazione di quelli trattati in violazione di legge; la ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 16 dicembre 2010, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata; VISTA la nota, datata 7 gennaio 2011, con cui il titolare del trattamento, nel fornire riscontro alle richieste della ricorrente, ha in particolare rappresentato che i dati personali della medesima sono stati acquisiti "dal Consorzio al momento dell'assunzione () e consistevano in quelli strettamente necessari e funzionali alla suddetta finalit", evidenziando come il trattamento di tali dati non richieda, come presupposto di liceit, il consenso dell'interessata in quanto posto in essere, peraltro, al fine di adempiere ad obblighi previsti dalla legge (quali elaborazione delle buste paga, obblighi previdenziali ecc.); il Consorzio resistente ha inoltre dichiarato (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere "note di merito e demerito n note di qualifica n comunicazioni di lavoro riguardanti la XY, se non quelle attinenti alla contestazione disciplinare ed alla successiva lettera di licenziamento, gi ricevute a suo tempo dalla ricorrente", che ha comunque allegato in copia; il titolare ha infine comunicato di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati "avanzata dalla ricorrente in quanto essi non sono stati trattati in violazione di legge e, comunque, la permanenza degli stessi necessaria per consentire al datore di lavoro" di curare gli adempimenti posti a suo carico dalla legge, nonch per difendere i propri diritti nell'ambito del giudizio pendente tra le parti; VISTA la nota pervenuta in data 14 gennaio 2011 con cui la ricorrente, nel contestare la fondatezza del riscontro fornito, ha ribadito le richieste avanzate con il ricorso; RILEVATO che la normativa in materia di protezione dei dati esonera il titolare di trattamento dalla necessit di ottenere il previo consenso dell'interessato rispetto al trattamento dei dati che lo riguardano nel caso in cui, tra l'altro, ci sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento o per dare esecuzione ad un contratto di cui sia parte il medesimo (artt. 24, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. 196/2003), come ad esempio si verifica nell'ambito di un rapporto di lavoro (settore al quale si riferisce, con riguardo al trattamento dei dati sensibili, anche l'art. 26, comma 4, lett. d)), nonch qualora ci sia necessario per far valere un proprio diritto in sede giudiziaria (art. 24, comma 1, lett. f), del Codice); RITENUTO pertanto di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali della ricorrente non risultando gli stessi, sulla base della documentazione in atti, trattati in violazione di legge, bens nei limiti di quanto necessario ai fini della gestione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e attualmente concluso, nonch per l'esercizio del diritto di difesa nell'ambito della controversia in cui le medesime sono coinvolte; RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente alle stesse, sia pure solo nel corso del procedimento; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Ecology Group – Consorzio stabile a r.l. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte, per giusti motivi in ragione della parziale infondatezza del ricorso; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati; b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte, a carico di Ecology Group – Consorzio stabile a r.l., il quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Roma, 3 febbraio 2011 Il presidente Il relatore Il segretario generale |