Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 4 OTTOBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 365 del 4 ottobre 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato al Garante il 12 maggio 2011 nei confronti di Fastweb S.p.A. con cui XY s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Behare, ha chiesto, reiterando la richiesta gi avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, di ottenere "i tabulati telefonici in chiaro relativi al traffico in entrata ed in uscita sull'utenza n. ()" intestata alla medesima societ "a partire da gennaio 2010 per far fronte ad una esigenza di tutela dei dati aziendali"; ci nell'ambito di investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 397 volte a verificare l'esistenza di contatti sistematici avvenuti tra un ex dipendente della ricorrente ed una societ concorrente che sarebbe risultata in possesso di "informazioni assolutamente riservate inerenti al know how aziendale e commerciale dell'istante"; la ricorrente ha chiesto altres la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 17 maggio 2011, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del Codice ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch la nota dell'8 luglio 2011 con la quale stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento; VISTA la nota, datata 6 giugno 2011, con la quale Fastweb S.p.A., nel fornire riscontro alle istanze dell'interessata, ha, in primo luogo, eccepito la genericit dell'interpello inviato alla resistente prima della proposizione del ricorso in quanto contenente, con riguardo alle finalit poste a fondamento dell'accesso, un imprecisato riferimento "alla tutela del segreto aziendale" al quale si "aggiungeva un richiamo alla attivit investigativa che sarebbe stata in corso ma che, come tale, poteva svolgersi anche in un contesto meramente civilistico"; tali finalit, secondo quanto affermato dalla resistente, sarebbero state infatti in parte esplicitate solo con il ricorso che, per la prima volta, "chiarisce () che la richiesta ha finalit di accertamento e di repressione dei reati in relazione ad asseriti illeciti penali di un ex dipendente"; la resistente, pur sollevando dubbi sull'ammissibilit formale della richiesta, ha comunque manifestato la propria disponibilit a comunicare i dati di traffico uscente richiesti; con specifico riguardo ai dati in entrata la medesima resistente ha invece eccepito l'insussistenza del requisito del pregiudizio effettivo e concreto, cui le norme in materia di protezione dei dati personali subordinano l'accesso, in virt del carattere meramente esplorativo della richiesta che, in quanto non concludente rispetto ai fatti che ne dovrebbero risultare provati, potrebbe "al pi essere utile alle attivit di indagine"; VISTA la nota, datata 19 luglio 2011, con cui la societ ricorrente, nel contestare il riscontro fornito da Fastweb S.p.A., ha rappresentato che la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice deve ritenersi chiaramente formulata, seppure in termini sintetici; con specifico riguardo alla richiesta di accesso ai dati di traffico in entrata la medesima ha altres contestato l'affermata mancanza dei presupposti di legge evidenziando, a dimostrazione del pregiudizio che subirebbe dal negato accesso, come tali dati siano necessari al fine di ottenere conferma della sistematicit degli asseriti contatti intercorsi tra un suo ex dipendente ed una societ concorrente "anche per via di un corretto inquadramento temporale"; VISTA la nota, datata 5 settembre 2011, con cui Fastweb S.p.A. ha nuovamente manifestato, alla luce delle memorie prodotte dalla ricorrente, la propria disponibilit a comunicare i dati richiesti, ribadendo tuttavia che "gli elementi necessari ai fini di legge per la concessione dell'accesso" sono stati integrati "solo con le ultime note difensive della ricorrente"; la resistente ha inoltre precisato, riguardo ai dati di traffico in entrata, che "anche ritenendo configurato il requisito di legge, ci non toglierebbe che il ricorso originario sia stato presentato in assenza di una precedente istanza pertinente"; RILEVATO che i dati di traffico telefonico e telematico hanno una natura particolarmente delicata tenuto conto delle garanzie che assistono la libert e segretezza delle comunicazioni e dei diversi soggetti interessati da una medesima comunicazione (abbonati o utenti chiamati o chiamanti) e che, alla luce di ci, l'attuale art. 132 del Codice (come modificato per effetto del d.lg. 109/2008 con cui stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 riguardante "la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/Ce") prevede che, fermo restando quanto disposto dall'art. 123, comma 2, del Codice relativamente alla conservazione dei dati di traffico a fini di fatturazione, i dati di traffico telefonico debbano essere conservati dal fornitore del servizio per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione esclusivamente "per finalit di accertamento e repressione dei reati", disciplinando (al suo comma 3) specifiche modalit di accesso a tali dati; RITENUTO che i dati di traffico telefonico oggetto della richiesta in esame, pur essendo lecitamente conservati da Fastweb S.p.A., non possono tuttavia formare, allo stato della documentazione in atti, materia di accesso collocandosi la vicenda al di fuori degli specifici presupposti di cui all'art. 132 del Codice; ci in quanto, non essendo stato avviato alcun procedimento penale (nel corso del quale, laddove ritenuto necessario dalla competente autorit, tali dati potrebbero comunque essere acquisiti), l'accesso ai dati richiesti, per stessa affermazione di parte ricorrente, avrebbe esclusivamente lo scopo di consentire alla medesima di raccogliere elementi ulteriori, rispetto a quelli gi detenuti dalla ricorrente, volti a sostenere un'eventuale querela nei confronti dell'ex dipendente; RITENUTO pertanto, alla luce di ci, di dover rigettare il ricorso; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: 1) rigetta il ricorso; 2) dichiara compensate le spese del procedimento tra le parti. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice, pu essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento. Roma, 4 ottobre 2011 Il presidente Il relatore Il segretario generale |