Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 10NOVEMBRE 2011

Registro dei provvedimenti
n. 412 del 10 novembre 2011

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 30 agosto 2011 nei confronti di R.T.I.S.p.A. con il quale Pasquale Calviati, rappresentato e difeso dagli avv.tiAnnalisa Cancro e Francesco Amato, nel contestare l'avvenuta attivazione (conrelativo addebito in conto corrente bancario) del servizio Mediaset Premium chelo stesso dichiara di non avere richiesto, ha ribadito, tra l'altro, l'istanza- già avanzata con interpello preventivo - di cancellazione dei dati personaliche lo riguardano in quanto, a suo dire, trattati in violazione di legge;rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento del danno subìtononché di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 31agosto 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 23 settembre 2011 con la quale lasocietà resistente, nel precisare che il ritardo nel fornire riscontro alleistanze del ricorrente è dovuto esclusivamente ad un "accidentale difetto ditrasmissione della corrispondenza" tra gli uffici competenti, ha comunicato chei dati personali del ricorrente sarebbero stati acquisiti "in seguito allarichiesta di attivazione delle smart card n. 2092(Š) e 2091(Š) da parte delrelativo possessore, il quale – per l'attivazione del servizio – hacomunicato all'operatore del call center i dati necessari per la stipulazionedel contratto, ivi compreso il codice IBAN riferito al suo conto corrente";rilevato che la resistente ha inoltre affermato che "provvederà immediatamentead adeguarsi alla richiesta" dell'interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 30 settembre 2011 con la quale ilricorrente,  nel sottolineare la tardività del riscontro ottenuto, haribadito di non aver mai stipulato il contratto oggetto del presente ricorso edha rinnovato la richiesta di condanna della controparte alle spese delprocedimento;

RITENUTO che, alla luce del riscontro fornito, deve essere dichiaratonon luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice,tenuto conto che la resistente, con attestazioni della cui veridicità l'autorerisponde ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni enotificazioni al Garante"), ha dichiarato di adeguarsi alla richiesta delricorrente;

RITENUTO di dover invece dichiarare inammissibile la richiestarelativa al risarcimento del danno non essendo questa Autorità competente inmateria e rilevato che la medesima potrà essere, se del caso, avanzata dinanzila competente autorità giudiziaria;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico di R.T.I. S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione dellaresidua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, in ordine airestanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di R.T.I. S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove hasede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del provvedimento stesso.

Roma, 10 novembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli