Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 17NOVEMBRE 2011

Registro dei provvedimenti
n. 323 del 17novembre 2011

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 27 giugno 2011 neiconfronti di Crif S.p.A., con il quale XY, rappresentata e difesa dall'avv.Luigi Riccio, ha chiesto la cancellazione dei dati personali che la riguardano,contenuti  nella banca dati "Informazioni da Tribunali e RegistriImmobiliari" gestita dalla odierna resistente, relativi ad un'ipotecagiudiziale del 1999 iscritta presso la conservatoria Torino 1, nonché ad unasentenza dichiarativa di fallimento emessa, nel medesimo anno, nei confrontidella ricorrente dal Tribunale di Torino, tenuto conto che la procedurafallimentare da cui le predette annotazioni traggono origine risulta chiusa afar data dal 14 novembre 2007; rilevato, in particolare, che la ricorrente,attualmente titolare di una ditta individuale, ha rappresentato il pregiudizioderivante alla sua attività commerciale dalle predette iscrizioni essendolesostanzialmente inibito, nonostante abbia ormai onorato tutte le obbligazionipendenti, l'accesso al credito; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresìdi porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 12luglio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, delCodice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessata, nonché la successiva nota dell'11 ottobre 2011 conla quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria, datata 20 luglio 2011, con la quale la resistente hasostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto del fattoche, nel caso specifico, la banca dati "Informazioni da Tribunali eRegistri Immobiliari", "gestita in modo distinto ed autonomo rispettoal Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con ilsistema stesso","si limita a veicolare quanto contenuto nelle banchedati pubbliche, svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullostato patrimoniale dell'interessato"; rilevato che, in relazione al casodi specie, la società ha precisato che i dati riferiti alla ricorrente sono"aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti pubbliche diprovenienza, come risulta dalle ispezioni ipotecarie" che la stessa haallegato;

VISTA la nota, pervenuta via e-mail il 27 luglio 2011, con cui laricorrente ha ribadito le proprie richieste eccependo l'illegittimità dellaconservazione da parte di soggetti privati, quali Crif S.p.A., di dati che,benché lecitamente consultabili da chiunque per il tramite degli archivipubblici, sono comunque relativi a "fatti che con il tempo devono esseresoggetti ad oblio";

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personalitratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allostato essere utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art.24, comma 1, lett. c) del Codice; visto che i dati in questione sono trattatinell'ambito dei servizi di informazione commerciale svolti dalla societàresistente attraverso l'utilizzo di banche dati diverse da quelle afferenti ilsistema di informazioni creditizie;

RILEVATO che l'ampiezza e la complessità dei trattamenti posti inessere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazionecommerciale impone un'attenta considerazione dei diversi e contrastantiinteressi in gioco al fine di assicurare un adeguato livello di esattezza,completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati;

RILEVATO che l'Autorità ha avviato, con il coinvolgimento deglioperatori del settore, le procedure volte a promuovere la redazione del codicedi deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personalieffettuato a fini di informazione commerciale, ciò anche al fine di elaborarecriteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specificoriferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, attie documenti conoscibili da chiunque;

RITENUTA la necessità di disporre, alla luce di ciò, quale misuranecessaria a tutela dei diritti dell'interessato, nelle more della redazionedel citato codice di deontologia, la sospensione temporanea della comunicazionea terzi delle informazioni oggetto del presente ricorso da parte di Crif S.p.A.e di ordinare alla società resistente di dare conferma dell'avvenutoadempimento al ricorrente e a questa Autorità entro quarantacinque giorni dalladata di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese delprocedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE:

a) dispone, quale misura necessaria a tutela dei dirittidell'interessato, nelle more della redazione del codice di deontologia e buonacondotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini diinformazione commerciale, la sospensione temporanea della comunicazione a terzidelle informazioni oggetto del presente ricorso e ordina a Crif S.p.A. di dareconferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entroquarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove hasede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del provvedimento stesso.

Roma, 17 novembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli