Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 17NOVEMBRE 2011

Registro dei provvedimenti
n. 425 del 17novembre 2011

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,  e del dott. DanieleDe Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 12 luglio 2011 da Patrizia Cantoni,Mariapia Casiraghi, Gaetana Colamonico, Emma De Ruvo, Angelo Dembech, Mirko DiGregorio, Nicoletta Fusaro, Maria Grazia Galli, Ubaldo Greco, GiovanniGrimaldi, Antonio Lamanna, Pasqua Lamantea, Giovanni Lanzo, Maria Mattea AnnaLibera Lopane, Massimiliano Mariconti, Patrizia Mudanò, Libera Santoro, RenzoScalas, Gaetana Simone, Simona Stefania Tartaglia, Patrizia Tomas, MassimoVergani, Tiziana Vicentini, rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Cro, neiconfronti di Sma S.p.A., società di cui i ricorrenti sono dipendenti,  concui gli interessati, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli art. 7 e8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, hanno chiesto, tral'altro, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che liriguardano riferiti agli "orari giornalieri di ingresso e di uscita(comprese le pause) dal lavoro" per il periodo compreso tra novembre 2009ed aprile 2011; i ricorrenti hanno altresì chiesto  la liquidazione inproprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 14luglio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati,nonché la nota del 25 ottobre 2011 con cui è stata disposta, ai sensi del comma7 del medesimo articolo, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, anticipata via fax il 28 luglio 2011, con cui la societàresistente, nel fornire riscontro alle istanze avanzate dai ricorrenti, harappresentato le modalità con cui la medesima gestisce i dati relativi allarilevazione delle presenze sul luogo di lavoro, evidenziando come il datore dilavoro abbia sempre "garantito l'accesso ai dati personali che liriguardano secondo modalità che tengano conto, oltre che degli interessi deilavoratori, anche delle esigenze aziendali e, comunque, in modo da noncostituire un onere eccessivo", in particolare consentendo ai dipendentiinteressati "la consultazione elettronica (visualizzazione a video) delproprio cartellino"; la resistente ha infine invitato i ricorrenti "aprendere visione dei dati di presenza" riferiti ai periodi indicati nelricorso, ponendo a tal fine a disposizione degli stessi un proprio incaricato;

VISTA la nota, datata 6 settembre 2011, con cui i ricorrenti, riguardoal riscontro fornito dal datore di lavoro relativamente alla richiesta diaccesso ai dati riferiti agli orari di lavoro, si sono dichiarati parzialmenteinsoddisfatti ritenendo "la proposta aziendale per nulla rispondente allerichieste"; ciò rilevando, in particolare, che il diritto di accessogarantito dalla norma agli interessati non può "consistere nellatemporanea presa visione dei dati (Š) bensì in una loro "comunicazione informa intelligibile" condizione che non può essere assolta nella modalitàproposta (Š) stante l'enormità dei dati che il lavoratore si troverebbe avisionare";

VISTA  la nota, datata 13 ottobre 2011, con cui la societàresistente ha ribadito la propria disponibilità a fornire i dati richiesti"tramite invio telematico ad un unico indirizzo di postaelettronica", in quanto l'invio dei "documenti all'indirizzopersonale di ciascun dipendente", richiesto dai ricorrenti,"comporterebbe un maggior onere per la società", come tale nongiustificato alla luce delle prescrizioni contenute nell'art. 10 del Codice;

VISTA la nota, datata 28 ottobre 2011, con cui gli interessati, hannoribadito, per ragioni di riservatezza, la volontà di ricevere i dati richiestiad indirizzi di posta elettronica differenziati facenti capo a ciascunricorrente, fornendone il relativo elenco;

VISTA  la nota, datata 3 novembre 2011, con cui Sma S.p.A. haconfermato che stava provvedendo alla comunicazione dei dati richiesti dairicorrenti ad un unico indirizzo di posta elettronica, in quanto, come piùvolte rappresentato, la modalità dai medesimi richiesta comporterebbe "unmaggior onere per la società che, oltre a rappresentare un precedentedifficilmente gestibile per eventuali future richieste analoghe a frontedell'elevato numero dei dipendenti Sma (Š) implicherebbe un aggravio sia intermini di personale impiegato (Š) sia sotto il profilo dei relativicosti"; riguardo alle perplessità manifestate dai ricorrenti in termini diviolazione della riservatezza il titolare del trattamento ha evidenziato che"i dati saranno trasmessi in files separati, riferiti ciascuno ad unospecifico lavoratore", all'indirizzo e-mail del procuratore dei medesimi,autorizzato, in quanto tale, alla raccolta e al trattamento dei dati richiesti;

RILEVATO che l'art. 10 del Codice attribuisce al titolare la facoltàdi scegliere, in un'ottica di contemperamento tra i diritti dell'interessato ela necessità di evitare l'insorgere di oneri eccessivi in capo al medesimo, lemodalità di riscontro più idonee nel caso concerto; tenuto conto che, nel casodi specie, essendo i ricorrenti rappresentati da un unico procuratore abilitatoal compimento degli atti e alla cura degli adempimenti connessi alla proceduradel ricorso, la modalità di riscontro proposta dal titolare, tramite l'invio difiles separati, riferiti ai singoli lavoratori, all'indirizzo di postaelettronica facente capo al legale che li rappresenta, risulta funzionale allatutela dei diritti degli interessati;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare deltrattamento dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l'autorerisponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni enotificazioni al Garante") di aver provveduto a trasmettere agliinteressati i dati richiesti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli,nella misura di 300 euro, a carico di Sma S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di300 euro, a carico di Sma S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente afavore dei ricorrenti; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove hasede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del provvedimento stesso.

Roma, 17 novembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli