Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 24NOVEMBRE 2011

Registro dei provvedimenti
n. 442 del 24novembre 2011

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 26 settembre 2011 nei confrontidi Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con il quale Cassa Mutua diPrevidenza ed Assistenza fra il personale dipendente del Ministero dellePolitiche Agricole, Alimentari e Forestali (MI.P.A.A.F.), rappresentata edifesa dall'avv. Arnaldo Del Vecchio, nel ribadire le istanze già formulate insede di interpello preventivo e solo parzialmente riscontrate, ha chiesto diottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lariguardano riferiti ad un rapporto di conto corrente bancario a suo tempointrattenuto con la Banca Nazionale dell'Agricoltura, con particolareriferimento ai dati contenuti "nell'assegno n. 760921(Š) tratto sul contocorrente n. (Š) acceso presso Banca Nazionale dell'Agricoltura, oggi BancaMonte dei Paschi di Siena S.p.A."; visto che la ricorrente ha, altresì,chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 3ottobre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedella ricorrente;

VISTA la nota pervenuta via mail il 21 ottobre 2011 con la quale labanca resistente, nel precisare di avere "già fornito idoneo riscontro all'interessatacon missiva del 13.4.2011  nella quale si comunicava l'impossibilità difornire informazioni circa il beneficiario dell'assegno, stante l'irreperibilitàdella copia fotostatica del medesimo assegno tratto nel 1994 (Š)", haribadito "l'impossibilità di reperire alcuna informazione poiché, stanteil decorso del termine decennale di prescrizione, non è stato possibilereperire copia del titolo, né le ridette informazioni sono state reperite alivello informatico";

VISTA la nota datata 28 ottobre 2011 con la quale la ricorrente, nelritenere soddisfacente il riscontro ottenuto dalla resistente, ha ribadito larichiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento,sottolineando come l'istituto di credito resistente, nelle missive precedenti,si sia limitato ad affermare di non essere in grado di fornire informazioni inordine all'assegno contestato senza motivare alcunché;

CONSIDERATO che occorre rammentare la distinzione, delineatadall'Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti datirelativi rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U.n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenentidati bancari, effettuata ai sensi dell'art. 119 del Testo unico bancario (che consentedi ottenere la copia integrale della documentazione bancaria, ivi compresi, adesempio, dati personali di terzi) e la richiesta, avanzata ai sensi dell'art. 7del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei solidati personali riferiti all'interessato contenuti nei medesimi documenti; conriferimento a quest'ultima richiesta l'art. 10 del Codice prevede, inparticolare, che i dati siano estratti dalla documentazione che li contiene ecomunicati all'interessato, anche oralmente, ovvero offerti in visione mediantestrumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediantetrasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente integrato, nelcorso del procedimento, il riscontro fornito a seguito dell'interpellopreventivo dell'interessata, precisando di non detenere i dati personalirichiesti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra leparti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo doveha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del provvedimento stesso.

Roma, 24 novembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
De Paoli