Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 24NOVEMBRE 2011

Registro dei provvedimenti
n. 441 del 24novembre 2011

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196(Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata il 25 giugno 2011da Pierluigi Lucatuorto nei confronti di Gruppo101 S.r.l. con la qualel'interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionaleinviata al proprio indirizzo di posta elettronica, nonostante le assicurazioniricevute in occasione della presentazione di un precedente ricorso, ha chiestodi avere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e diottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l'origine,le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, gliestremi identificativi del titolare e dell'eventuale responsabile, nonché isoggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;visto che il ricorrente si è altresì opposto all'ulteriore trattamento di talidati, di cui ha sollecitato la cancellazione (con relativa attestazione chetale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sianostati comunicati o diffusi);

VISTO il ricorso pervenuto il 14 settembre 2011 nei confronti diGruppo101 s.r.l., con il quale Pierluigi Lucatuorto, nel sostenere di non averricevuto dalla società resistente un idoneo riscontro bensì ulterioricomunicazioni promozionali non sollecitate, ha ribadito le proprie richieste eha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese delprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 19settembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la successiva nota con la quale è stata disposta laproroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax in data 10 ottobre 2011 con la qualela resistente, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente aisensi dell'art. 7 del Codice, ha sostenuto: a) di aver per "mero erroremateriale" inviato nuovamente la comunicazione promozionaleall'interessato (avendo inizialmente eliminato per errore il solo indirizzo Pece non anche l'ulteriore indirizzo di posta elettronica del ricorrente); b) diaver adesso cancellato tutti i dati personali del ricorrente dal propriodatabase;

VISTA la nota inviata via email in data 11 ottobre 2011, con la qualeil ricorrente ha rinunciato al ricorso "essendo venuta meno la materia delcontendere" ed ha chiesto la compensazione integrale delle spese tra leparti;

RITENUTO, alla luce del riscontro fornito dalla resistente, di doverdichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, tenuto anche conto dellespiegazioni tecniche fornite dal titolare del trattamento e delle relativeassicurazioni in ordine al rispetto della volontà dell'interessato di nonricevere più altre comunicazioni indesiderate;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese delprocedimento tra le parti in ragione della rinuncia al ricorso da parte delricorrente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo doveha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del provvedimento stesso.

Roma, 24 novembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
De Paoli