Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 24NOVEMBRE 2011

Registro dei provvedimenti
n. 443 del 24novembre 2011

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott.Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 6 luglio 2011 nei confrontidi Cerved Group S.p.A. con il quale XY S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv.Nicola Bottero, si opposta all'ulteriore trattamento (sollecitandone lacancellazione o, in subordine, la sospensione della comunicazione a terzi) deidati personali che la riguardano ove gli stessi siano associati al fallimentood altre procedure concorsuali di societ in cui alcuni degli attualiconsiglieri di amministrazione di XY S.p.A. hanno ricoperto cariche, nonchalle informazioni relative ad una serie di ipoteche giudiziali iscritte a caricodi due soci della XY S.p.A.; in particolare la societ interessata ha lamentatol'eccedenza del trattamento posto in essere da Cerved Group S.p.a. in virt delfatto che nei Dossier riferiti alla XY S.p.a. i dati che la riguardanosarebbero associati ad informazioni pregiudizievoli riferite a terzi minandonel'affidabilit commerciale; ci, in quanto le informazioni relative alleipoteche giudiziali riportate nella sezione Eventi negativi riferita a XYS.p.A. in realt riguardano vicende personali di due soci della stessa edinoltre, essendo la XY una societ per azioni, i soci non rispondonopersonalmente delle obbligazioni sociali, stante l'autonomia patrimoniale checonnota le societ per azioni; inoltre, il trattamento sarebbe eccedente nellamisura in cui Cerved Group S.p.A. associa a XY S.p.A. informazioni riferite asociet fallite o che hanno subito procedure concorsuali in cui gli attualiconsiglieri di amministrazione della ricorrente hanno ricoperto cariche postoche non stata accertata alcuna responsabilit di questi ultimi in relazione atali procedure; rilevato che la ricorrente ha infine chiesto la liquidazione inproprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 12luglio 2011 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, delCodice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessata, nonch la nota del 19 ottobre 2011 con la qualequesta Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorsoai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota pervenuta via fax il 25 luglio 2011 2011 con la qualeCerved Group S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Guerra ePaolo Ricchiuto) ha sostenuto la correttezza, pertinenza ed  esattezzadei dati personali oggetto del trattamento in questione, del tuttocorrispondenti a quelli attualmente presenti nei pubblici registri da cui sonostati estratti, dichiarando, pertanto, di non poter accogliere le richieste dicessazione e/o sospensione della comunicazione a terzi delle informazionioggetto di ricorso nell'ambito dei prodotti informativi forniti da Cerved GroupS.p.A.; vista la successiva nota del 23 novembre 2011 con la quale laresistente ha ribadito le proprie posizioni;

RITENUTA la necessit, attesa la problematicit e complessit deiprofili coinvolti, di disporre quale misura necessaria a tutela dei dirittidegli interessati, nelle more della redazione attualmente in corso del codicedi deontologia relativo al settore delle informazioni commerciali, lasospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggettodel presente ricorso da parte di Cerved Group S.p.A. e di ordinare alla societresistente di dare conferma dell'avvenuto adempimento alla ricorrente e aquesta Autorit entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione delpresente provvedimento;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese delprocedimento tra le parti in ragione della peculiarit della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE:

a) dispone, quale misura necessaria a tutela dei diritti degliinteressati, nelle more della redazione del codice di deontologia e buonacondotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini diinformazione commerciale, la sospensione temporanea della comunicazione a terzidelle informazioni oggetto del presente ricorso e ordina a Cerved Group S.p.A.di dare conferma dell'avvenuto adempimento alla ricorrente e a questa Autoritentro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,pu essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove hasede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del provvedimento stesso.

Roma, 24 novembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli