| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 1°DICEMBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 454 del 1°dicembre 2011 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTE le istanze datate 9 maggio e 20 giugno 2011 inviate a Cassa dirisparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con le quali XY, ex dipendente ditale società e parte in alcuni giudizi in corso dinanzi all'autoritàgiudiziaria nei confronti della stessa, ha chiesto di accedere ai datipersonali che lo riguardano contenuti in una nota di valutazione aziendale perl'anno 2010, nonché i dati che lo riguardano contenuti in una memoriadepositata "prima dell'udienza di discussione del 16 febbraio 2011 delgiudizio di lavoro n.r.g.c.l. 1242/99"; VISTO il ricorso presentato il 12 luglio 2011 da XY nei confronti diCassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l'interessato,non avendo ricevuto riscontro alle predette istanze, ha ribadito le richieste,chiedendo anche di porre a carico dell'istituto di credito resistente le spesedel procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 14luglio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 19 ottobre 2011 con cui, ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per ladecisione sul ricorso; VISTE le note datate 20 settembre e 4 novembre 2011 con le quali laresistente, nel fornire i dati relativi alla nota di valutazionerichiesta, ha rappresentato che gli altri dati richiesti fanno riferimento a"note difensive e conclusive sottoscritte esclusivamente dagli avvocati ()e depositate nei termini del giudizio di lavoro richiamato dallo stessoricorrente, note che, per regola processuale, secondo l'art. 429 c.p.c.,vengono scambiate con il difensore di controparte (), il quale dunque ne è inpossesso e per esso anche XY"; VISTE le note datate 1° e 23 settembre e 9 e 16, 23 e 24 novembre 2011con le quali il ricorrente ha insistito nella richiesta formulata; VISTA la nota datata 21 novembre 2011 con la quale la resistente, nelrappresentare che è il proprio difensore a detenere copia delle memorie depositatenel giudizio di lavoro citato dal ricorrente, ne ha fornito allo stesso copia,ricordando nuovamente che tali memorie sono conosciute dal ricorrente che ha giàdepositato un ricorso in appello; RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice – come già evidenziato più volte dal Garante conprecedenti provvedimenti adottati nei confronti delle medesime parti –consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del Codice, la comunicazione informa intelligibile dei soli dati personali effettivamente e attualmentedetenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che licontengono, e che tale richiesta, da un lato, non consente all'interessato dichiedere copia integrale di tali documenti, né la conferma circa la loropregressa esistenza o attestazioni circa la loro avvenuta distruzione e,dall'altro, non importa l'obbligo per il titolare del trattamento di adoperarsipresso terzi per rinvenire dati personali un tempo detenuti ma allo stato nonpiù dallo stesso trattati; RILEVATO che la resistente ha comunque fornito al ricorrente i datipersonali dallo stesso richiesti con il ricorso, peraltro ricomunicandoglianche quelli dallo stesso già conosciuti in quanto depositati in unprocedimento giudiziario di cui lo stesso è parte, e ritenuto pertanto di doverdichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra leparti anche alla luce del riscontro fornito dal titolare del trattamento; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) dichiara compensate le spese tra le parti. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove hasede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del provvedimento stesso. Roma, 1° dicembre 2011
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