Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 1° DICEMBRE 2011

Registro dei provvedimenti
n. 455 del 1° dicembre 2011

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 12 luglio 2011 nei confronti di BancaPopolare di Sondrio s.c. p. a. con il quale XY, in qualità di amministratore diKW s.a.s., e ZK (rappresentate e difese dall'avv. Rina Izzo) hannoribadito la richiesta – già avanzata con interpello preventivo cui nonera stato fornito riscontro – volta a ottenere la cancellazione dei datiche le riguardano relativi ad una sofferenza riferita al fido su conto correnteintestato alla società KW s.a.s., con "avallo personale della sig.raZK", dalla Centrale rischi della Banca d'Italia e da ogni altra banca datiin cui siano stati segnalate, lamentando, in particolare, il mancato inoltro diun preavviso di iscrizione alla banca dati di Crif S.p.A.; rilevato che laricorrente ha chiesto altresì la liquidazione, in proprio favore, delle spesesostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 18luglio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, delCodice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste delle interessate, nonché lanota del 13 ottobre 2011 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149,comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 1 agosto 2011 con la quale l'istituto di creditoresistente ha comunicato di aver fornito alle ricorrenti l'informativa previstadalle "istruzioni di vigilanza" della Banca d'Italia;

VISTA la nota del 14 settembre 2011 con cui le ricorrenti hannoribadito la propria richiesta, rappresentando di non aver ricevuto alcunainformativa preventiva delle segnalazioni effettuate a loro carico;

VISTE le note del 20 ottobre e 25 novembre 2011 con cui la resistenteha comunicato che il contenzioso si è chiuso con un "accordo di pagamentoa saldo e stralcio" e che le segnalazioni a sofferenza alla Centralerischi della Banca d'Italia e al sic di Crif S.p.A. sono cessate già dal mesedi giugno 2011, come da documentazione allegata;

RILEVATO che, nel corso del procedimento, la resistente ha comunicatoche i dati relativi alle ricorrenti non sono più oggetto delle segnalazioni dicui al ricorso;

RILEVATO tuttavia che, dalla documentazione acquisita nel corso delprocedimento, risulta che, nel profilo storico del sistema di informazionicreditizie gestito da Crif S.p.A., risultano tre segnalazioni (marzo, aprile emaggio 2011) riferite alle ricorrenti con la dicitura "allegale/sofferenza" e rilevato che la società resistente non risulta averfornito, rispetto a tali segnalazioni, il dovuto preavviso di cui all'art. 4,comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativigestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità epuntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, inGazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in GazzettaUfficiale 29 gennaio 2005, n. 23); ritenuto pertanto, quale misura a tutela deidiritti delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, di doverordinare a Banca Popolare di Sondrio s.c. p. a. di cancellare, entro trentagiorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, le informazionirelative alle stesse riferite alle tre segnalazioni "allegale/sofferenza" inviate a Crif S.p.A., dando conferma dell'avvenutoadempimento alle ricorrenti e a questa Autorità entro la medesima data;

RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere, ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice, sulla richiesta di cancellazione dei datidelle ricorrenti dalla Centrale rischi di Banca d'Italia, tenuto conto che laresistente ha comunicato, solo nel corso del procedimento, che i dati relativialla sofferenza – che non risultano essere stati comunicati alla stessain violazione di legge – non sono più oggetto di segnalazione;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico di Banca Popolare di Sondrio s.c. p. a., nella misura di euro 300,previa compensazione della residua parte, in ragione del riscontro fornito nelcorso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazionedei dati personali relative alle ricorrenti riferite alle tre segnalazioni(marzo, aprile e maggio 2011) "al legale/sofferenza" inviate a CrifS.p.A. e, quale misura a tutela dei diritti delle stesse ai sensi dell'art.150, comma 2, del Codice, ordina a Banca Popolare di Sondrio s.c. p. a. dicancellare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del presenteprovvedimento, tali informazioni, dando conferma dell'avvenuto adempimento allericorrenti e a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine allarichiesta di cancellazione delle informazioni dalla Centrale rischi di Bancad'Italia;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di BancaPopolare di Sondrio s.c. p. a., la quale dovrà liquidarli direttamente a favoredelle ricorrenti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo doveha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del presente provvedimento.

Roma, 1° dicembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
De Paoli