Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 1°DICEMBRE 2011

Registro dei provvedimenti
n. 456 del 1°dicembre 2011

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 4 agosto 2011 nei confronti di BanquePSA Finance S.p.A. con il quale XY s.r.l., nella persona del legalerappresentante KW, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Cottone, haribadito la richiesta volta a ottenere la cancellazione dei dati che lariguardano dal sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., conriferimento ad una segnalazione negativa effettuata in capo alla societàricorrente per ritardi nei pagamenti afferenti un contratto di leasing diun'autovettura giunto a scadenza nel maggio 2010; a parere della societàricorrente tale segnalazione sarebbe illecita in quanto alla scadenza delcontratto di leasing, "onorati puntualmente tutti i ratei previsti dalpiano di ammortamento", l'autovettura è stata restituita, opzione previstadal contratto medesimo, senza che ciò potesse comportare alcun addebito disomme a carico dell'utilizzatore, peraltro genericamente indicate come"penalità risarcitoria"; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresìla liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 10agosto 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, delCodice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste della società interessata, nonchéla nota dell'11 novembre 2011 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149,comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 7 settembre 2011, con la quale iltitolare del trattamento ha affermato che la società ricorrente, nel momento incui ha riconsegnato l'autoveicolo presso i locali della concessionaria indicataper la riconsegna, non ha provveduto a sottoscrivere il verbale di stato d'usocome previsto dalle condizioni generali del contratto di leasing ed ha, altresì,precisato che la segnalazione oggetto del ricorso è scaturita dalla richiestainoltrata all'interessata di corresponsione di una somma che si riteneva dovutaper i danni riscontrati sull'autovettura concessa in leasing; visto che laresistente ha altresì dichiarato che, "al solo fine di dirimere lacontroversia, ha provveduto a rettificare i dati negativi nei sistemi diinformazioni creditizie a carico della XY s.r.l.";

VISTA la nota pervenuta via fax il 20 novembre 2011 con la quale lasocietà ricorrente, nel prendere atto che la resistente ha provveduto arevocare l'iscrizione in Crif S.p.a., si è dichiarata soddisfatta ed harinnovato la sola richiesta di condanna della controparte alle spese delprocedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamentofornito positivo riscontro alle richieste della società interessata nel corsodel procedimento;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti lespese del procedimento, in ragione della peculiarità della vicenda esaminata edella sequenza di rapporti intercorsi tra le parti sia prima sia dopo lapresentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove hasede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del provvedimento stesso.

Roma, 1° dicembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
De Paoli