Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 1°DICEMBRE 2011

Registro dei provvedimenti
n. 457 del 1°dicembre 2011

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 4 agosto 2011 nei confronti di BanquePSA Finance S.p.A. con il quale XY, rappresentata e difesa dall'avv. AlfonsoCottone, ha ribadito la richiesta volta a ottenere la cancellazione dei datiche la riguardano dal sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A.,con riferimento ad una segnalazione negativa effettuata in capo alla ricorrenteper ritardi nei pagamenti afferenti un contratto di leasing di un'autovetturastipulato con KW s.r.l. rispetto al quale l'interessata aveva rivestito ilruolo di Garante; a parere della ricorrente tale segnalazione sarebbe illecitain quanto alla scadenza  del contratto di leasing, "onoratipuntualmente tutti i ratei previsti dal piano di ammortamento",l'autovettura è stata restituita, opzione prevista dal contratto medesimo,senza che ciò potesse comportare alcun addebito di somme a caricodell'utilizzatore, peraltro genericamente indicate come "penalitàrisarcitoria"; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì laliquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 10agosto 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, delCodice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la notadell'11 novembre 2011 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 7 settembre 2011, con la quale iltitolare del trattamento ha affermato che KW s.r.l., di cui la ricorrente èrappresentante legale, nel momento in cui l'autoveicolo è stato riconsegnatopresso i locali della concessionaria indicata per la riconsegna, non ha provvedutoa sottoscrivere il verbale di stato d'uso come previsto dalle condizionigenerali del contratto di leasing ed ha, altresì, precisato che la segnalazionedel presente ricorso è scaturita dalla richiesta inoltrata alla KW s.r.l. dicorresponsione di una somma che si riteneva dovuta per i danni riscontratisull'autovettura concessa in leasing; visto  che la resistente ha altresìdichiarato che, "al solo fine di dirimere la controversia, haprovveduto a rettificare i dati negativi nei sistemi di informazioni creditiziea carico della KW s.r.l. e dell'interessata";

VISTA la nota pervenuta via fax il 20 novembre 2011 con la quale laricorrente, nel prendere atto che la resistente ha provveduto a revocarel'iscrizione in Crif S.p.a., si è dichiarata soddisfatta ed ha rinnovato lasola richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamentofornito positivo riscontro alle richieste dell'interessata nel corso delprocedimento;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti lespese del procedimento, in ragione della peculiarità della vicenda esaminata edella sequenza di rapporti intercorsi fra le parti sia prima sia dopo lapresentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove hasede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del provvedimento stesso.

Roma, 1° dicembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli