| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 6DICEMBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 470 del 6dicembre 2011 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso, regolarizzato l'11 ottobre 2011 nei confronti diCrif S.p.A. e di Santander Consumer Bank S.p.A., con il quale XY (rappresentatoe difeso dall'avv. Carlotta Canal) ha ribadito le richieste, già avanzate coninterpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezionedei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196), volte a ottenere lacancellazione dei dati personali che lo riguardano relative a due crediticeduti dopo alcuni ritardi, successivamente regolarizzati, nel pagamento dialcune rate di due finanziamenti sottoscritti con Santander Consumer BankS.p.A.; rilevato che il ricorrente sostiene, in particolare, l'illegittimitàdel trattamento derivante dalla mancata ricezione del preavviso di imminenteregistrazione dei dati previsto dall'art. 4, comma 7, del codice dideontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggettiprivati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti(Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio2005, n. 23); considerato che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione,in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 14ottobre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1,del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato i titolaridel trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata in data 27 ottobre 2011 con cui Crif S.p.A. haprecisato che "si limita a ricevere e rendere visibili dati"oggettivi" relativi alle richieste e rapporti di credito, nellastessa forma e contenuto in cui (Š) sono inviati dagli enti partecipanti",aggiungendo altresì che il preavviso di imminente registrazione dei dati ais.i.c. "deve essere fornito esclusivamente dagli enti partecipanti";la società resistente ha comunque rappresentato di aver provveduto ad attivare,successivamente alla richiesta di cancellazione da parte del ricorrente, unprocedimento di verifica con l'ente partecipante all'esito del quale l'entemedesimo "ha confermato la correttezza delle informazioni registrate nelSIC di Crif" precisando di aver provveduto a fornire il preavviso inquestione; rilevato che Crif S.p.A. ha infine sostenuto la legittimaconservazione delle informazioni creditizie di tipo negativo che risultanotuttora registrate nel s.i.c., non essendo ancora decorso dallaregolarizzazione (marzo 2010) il termine di 24 mesi previsto dall'art. 6, comma2, lett. b), del Codice Deontologico per le informazioni creditizie di tiponegativo relative a ritardi superiori a due rate o mesi, successivamenteregolarizzati; VISTA la nota inviata via fax in data 31 ottobre 2011 con cuiSantander Consumer Bank S.p.A., richiamandosi a quanto già dichiarato indiverse note inviate al ricorrente prima della proposizione del ricorso, hadichiarato di aver inviato, in data 5 settembre 2008 e 22 dicembre 2008, ledovute comunicazioni contenenti il "preavviso" di imminenteregistrazione dei dati presso i s.i.c. previsto dall'art. 4, comma 7, delcitato codice di deontologia e buona condotta e ha allegato "copia delleevidenze del (Š) sistema informatico che hanno allora tracciato l'invio deisuddetti avvisi, contraddistinto dal codice PSO ("postel")"; VISTA la nota datata 2 novembre 2011 con la quale il ricorrente non haritenuto soddisfacente il riscontro delle controparti sostenendo in particolareche Santander Consumer Bank S.p.A. non avrebbe fornito prova dell'inoltrodelle lettere di preavviso; VISTA la memoria inviata via fax il 3 novembre 2011 con la qualeSantander Consumer Bank S.p.A. ha ribadito di avere inoltrato i preavvisi diiscrizione (di cui ha inoltrato copia) e quindi di aver comunicato lecitamentele informazioni relative al ricorrente a Crif S.p.A.; RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso nei confronti diSantander Consumer Bank S.p.A. e Crif S.p.A. in ordine alla richiesta dicancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo oggetto delricorso non potendosi ritenere che il trattamento sia stato effettuato inviolazione di legge essendo emersi dall'istruttoria elementi sufficienti adimostrare il rispetto da parte delle resistenti della disposizione dell'art.4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta sui s.i.c., avendoSantander Consumer Bank S.p.A. attestato (con dichiarazione della cui veridicitàl'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelledichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto ad inviareall'interessato, prima di procedere all'iscrizione nel s.i.c., il preavviso diimminente registrazione di cui ha peraltro prodotto copia e considerando ancheche la disposizione in oggetto non prevede, allo stato, particolari modalità diinvio dell'avviso di questione; tenuto altresì conto, che, nel caso in esame,non risulta decorso il termine previsto dal codice di deontologia e buonacondotta di settore (di cui all'art. 6, comma 2, lett. b)) il quale prevede chele informazioni creditizie di tipo negativo possano essere conservate in unsistema di informazioni creditizie fino a 24 mesi dalla data di registrazionedei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti lespese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara infondato il ricorso nei confronti di SantanderConsumer Bank S.p.A.e di Crif S.p.A.; b) dichiara compensate le spese fra le parti. Roma, 6 dicembre 2011
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