| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 6DICEMBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 468 del 6dicembre 2011 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196(Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata il 30 giugno 2011alla Provincia KW con la quale XY, dipendente della stessa, dopo aver ricevutouna comunicazione relativa all'avvio di un procedimento disciplinare nei suoiconfronti poiché "da una ricerca sommaria" (effettuata a seguito diuna segnalazione anonima pervenuta al presidente della Provincia)"l'Amministrazione (Š) ha potuto constatare che" lo stesso"appare su alcuni siti [internet] di pubblico accesso nei quali mette in venditail proprio corpo per scopi sessuali" (indicando anche di essere un"HJ"), si è opposto al trattamento dei dati personali in questione,chiedendone la cancellazione e rilevando che gli stessi, in quanto relativialla propria vita sessuale, non possono essere trattati dall'Amministrazioneper il predetto procedimento disciplinare; VISTO il ricorso pervenuto il 27 luglio 2011 nei confronti dellaProvincia KW, con il quale XY (rappresentato e difeso dall'avv. FrancescaLapenna) nel lamentare il mancato riscontro alla predetta istanza, ha ribaditola richiesta volta a ottenere la cancellazione dei dati acquisitidall'Amministrazione resistente, rilevando anche che l'ente non si sarebbelimitato ad acquisire i dati che lo riguardano (tra cui alcune foto dellostesso e informazioni relative alle sue abitudini sessuali) dai siti webindicati nella comunicazione anonima, ma avrebbe utilizzato, sui motori diricerca, il nome utente relativo al suo account su Skype, rinvenendo così ancheil suo profilo sul portale WQ ["il più famoso ed utilizzato social-networkGLBT (Gay-Lesbo-Bisexual-Transgender)" dove lo stesso aveva creato"un proprio spazio (Š) per potersi relazionare con altre persone, a scopodi amicizia, incontro e relazione", senza lo scopo di "offrire pratichesessuali a pagamento"] ed acquisendo dallo stesso ulteriori dati che loriguardano (e, tra essi, l'indicazione della professione svolta dallo stesso);rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico dellaresistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 1°agosto 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la successiva nota dell'8 novembre 2011 con la quale èstata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota datata 22 agosto 2011 con la quale l'ente resistente harappresentato di non poter dar corso alla richiesta di cancellazione fino allaconclusione definitiva del procedimento disciplinare in questione e di ritenerelecito il trattamento dei dati relativi alla vita sessuale del dipendente allaluce del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsipresso l'Amministrazione provinciale, da ultimo approvato con DCP n. HH; aparere dell'Amministrazione resistente, infatti, non dovrebbe tenersi inconsiderazione la scheda n. 1 del regolamento relativa alla "Gestione delrapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Provincia,Enti, Istituzioni e Aziende collegate" – nella quale "sussisteeffettivamente una limitazione del trattamento dei dati relativi alla vitasessuale con riferimento alla sola "rettificazione di attribuzione disesso" –, ma la scheda n. 7 che individua quali tipi di dati chepossono essere trattati, nell'ambito delle finalità di "Gestione delcontenzioso – attività relative alla consulenza giuridica, nonché alpatrocinio ed alla difesa in giudizio dell'Amministrazione", anche i datirelativi alla vita sessuale, come si evincerebbe dalla "sinteticadescrizione del trattamento e del flusso informativo" contenuta nellamedesima scheda n. 7 che specifica che "i dati riguardano ogni fattispecieche possa dare luogo a un contenzioso"; VISTA la nota datata 5 settembre 2011 con la quale il ricorrente hacontestato il riscontro ottenuto, rilevando che il richiamo fatto alla schedan. 7 del regolamento sarebbe improprio tenuto conto che l'Amministrazionetrasformerebbe in tal modo il regolamento "in un mezzo per giustificarequalsiasi tipo di trattamento di dati", essendo "evidente, infatti,che ogni procedimento – nessuno escluso – avviato e istruito da unapubblica amministrazione possa potenzialmente dare luogo ad un contenzioso, conun'azione che, a seconda delle circostanze, può essere avviata tanto dall'Entequanto da un soggetto esterno coinvolto nel procedimento stesso"; secondoparte ricorrente, "la condotta posta in essere dalla PubblicaAmministrazione ha consentito alla stessa di ricostruire un profilo del propriodipendente sia sul piano dei suoi rapporti sociali che di quelli privati,traducendosi così in una vera e propria indagine sulle opinioni e sulla vitasessuale del lavoratore" in violazione del disposto di cui all'art. 8della l. 300 del 1970; VISTA la nota datata 19 ottobre 2011 con la quale il ricorrente hainviato copia della determinazione con cui l'Amministrazione, all'esito delprocedimento disciplinare avviato, lamentando un comportamento del dipendente"lesivo dell'immagine dell'Ente", ha disposto, "ai sensi delcombinato disposto dell'art. 3 comma 7, lettera i), dell'art. 3 comma 1 letterea) e d) del CCNL 11/04/2008 e dell'art. 84 lettera a)" del d.P.R. n.3/1957, la sua destituzione; RILEVATO che, nel caso di specie, l'ente resistente risulta averraccolto e utilizzato dati personali relativi alla vita sessuale del ricorrente(e, tra essi, in particolare, immagini e informazioni relative alle abitudinisessuali dello stesso) per l'avvio di un procedimento disciplinare che hacondotto alla sua destituzione e che non risulta, dalla documentazione in atti,che gli stessi siano stati utilizzati per far valere o difendere in giudizio undiritto dell'amministrazione resistente; RILEVATO che "la particolare natura di tali dati, e specialmentequelli appartenenti alla species supersensibili, che investe la parte piùintima della persona nella sua corporeità e nelle sue convinzioni psicologichepiù riservate, che riceve una tutela rafforzata proprio in ragione dei valoricostituzionali posti a loro presidio (artt. 2 e 3 Cost.), è oggetto diprotezione rafforzata, che si esplicita nelle garanzie poste ancheriguardo al trattamento operato dai soggetti pubblici" e rilevato ancheche "non è (Š) la pubblicità in sé del dato che ne consente il trattamento(Š), ma la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge" (Corte diCassazione, sentenza n. 14390 dell'8 luglio 2005); considerato che, ai sensidell'art. 20 del d.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati sensibili da parte diun soggetto pubblico, ove non ricorra l'ipotesi prevista dal suo primo comma,può essere effettuato solo in presenza di un'espressa disposizione di legge chespecifichi la finalità di rilevante interesse pubblico perseguita e di una normaregolamentare che indichi i tipi di dati sensibili che possono essere trattatie le operazioni eseguibili; RILEVATO che il trattamento volto all'accertamento della responsabilitàcivile, disciplinare e contabile del dipendente è ricompreso tra quelli effettuatiper le finalità, di rilevante interesse pubblico, di gestione di rapporti dilavoro ai sensi dell'art. 112 comma 1, lett. g) del Codice (a differenza deltrattamento volto a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa ogiudiziaria che rientra invece nella differente finalità di interesse pubblicodi cui all'art. 71 comma 1, lett. b) del Codice); RILEVATO che, con riferimento ai trattamenti effettuati per lagestione del rapporto di lavoro di cui al predetto art. 112 del Codice, il"Regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari daeffettuarsi presso l'Amministrazione provinciale" – adottatodall'ente resistente con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 78/2005 (emodificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. HH) sulla base delloschema tipo, predisposto dall'Upi-Unione delle Province d'Italia sulquale il Garante ha espresso parere favorevole – prevede che possanoessere trattati dati relativi alla vita sessuale del dipendente "soltantoin caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso"; RITENUTO che, in considerazione di ciò e impregiudicata la valutazionedi ulteriori profili in ordine alla liceità della raccolta dei dati alla lucedi altre disposizioni dell'ordinamento (cfr. art. 8 della legge n. 300/1970),non risulta che l'ente resistente fosse legittimato a trattare i dati personalirelativi alla vita sessuale del ricorrente per le finalità di gestione delrapporto di lavoro; ritenuto pertanto di dover dichiarare fondato il ricorso edi dover disporre, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misura atutela dei diritti dell'interessato, il divieto per l'ente resistente, a fardata dalla ricezione del presente provvedimento, di trattare ulteriormente leinformazioni relative alla vita sessuale del ricorrente; ritenuto di doverordinare all'ente resistente di dare conferma dell'avvenuto adempimento aquesta Autorità e al ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla data diricezione del presente provvedimento; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico di Provincia KW, nella misura di euro 300, previa compensazione della residuaparte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara fondato il ricorso e dispone, ai sensi dell'art. 150,comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato, ildivieto per l'ente resistente, a far data dalla ricezione del presenteprovvedimento, di trattare ulteriormente le informazioni relative alla vitasessuale del ricorrente; b) ordina all'ente resistente di dare conferma dell'avvenutoadempimento a questa Autorità e al ricorrente entro il termine di trenta giornidalla data di ricezione del presente provvedimento; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di euro 300,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico diProvincia KW, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo doveha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del provvedimento stesso. Roma, 6 dicembre 2011
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