Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 15DICEMBRE 2011

Registro dei provvedimenti
n. 482 del 15dicembre 2011

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott.Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 23 agosto 2011 nei confrontidi Cerved Group S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall'avv.Daniele Colangelo, si è opposto all'ulteriore trattamento (sollecitandone lacancellazione o, in subordine, la sospensione della comunicazione a terzi) deidati personali che lo riguardano ove gli stessi siano associati al fallimentodella Fincopel s.r.l. in liquidazione in cui lo stesso ha ricoperto in passatola carica di amministratore unico; visto che il trattamento sarebbe eccedentenella misura in cui Cerved Group S.p.A. associa al ricorrente informazionipregiudizievoli riferite a terzi, vale a dire la società Fincopel s.r.l. inliquidazione, della quale il ricorrente è stato amministratore unico fino al 15novembre 2010 e che è stata dichiarata fallita il 6 luglio 2011 ("quindiallorché il ricorrente non ricopriva alcun ruolo gestoreo"); ciò anche inconsiderazione della particolare attività svolta dall'interessato che esercitaprofessionalmente le funzioni di "consulente aziendale, con specificoindirizzo al problem solving in tema di crisi aziendale"; rilevato che ilricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese delprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 30agosto 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, delCodice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato, nonché la nota dell'8 novembre 2011 con la qualequesta Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorsoai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota pervenuta via fax il 16 settembre 2011 con la qualeCerved Group S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Guerra ePaolo Ricchiuto) ha sostenuto la "correttezza, pertinenza ed  esattezzadei dati personali oggetto del trattamento in questione, del tuttocorrispondenti a quelli attualmente presenti nei pubblici registri da cui sonostati estratti", dichiarando, pertanto, di non poter accogliere lerichieste del ricorrente; vista la successiva nota del 20 ottobre 2010 con laquale la resistente ha ribadito le proprie posizioni;

VISTA la nota pervenuta il 23 settembre 2011 con la quale ilricorrente ha contestato le argomentazioni avversarie ed ha insistito perl'accoglimento delle proprie richieste;

RITENUTA la necessità, attesa la problematicità e complessità deiprofili coinvolti, di disporre quale misura necessaria a tutela dei dirittidegli interessati, nelle more della redazione attualmente in corso del codicedi deontologia relativo al settore delle informazioni commerciali, lasospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggettodel presente ricorso da parte di Cerved Group S.p.A. e di ordinare alla societàresistente di dare conferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questaAutorità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presenteprovvedimento;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese delprocedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE:

a)  dispone, quale misura necessaria a tutela dei diritti degliinteressati, nelle more della redazione del codice di deontologia e buonacondotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini diinformazione commerciale, la sospensione temporanea della comunicazione a terzidelle informazioni oggetto del presente ricorso e ordina a Cerved Group S.p.A.di dare conferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autoritàentro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove hasede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del provvedimento stesso.

Roma, 15 dicembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
De Paoli