Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 15DICEMBRE 2011

Registro dei provvedimenti
n. 478 del 15dicembre 2011

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante nei confronti di Reconta Ernst& Young S.p.A., con il quale XY (rappresentato e difeso dagli avv.ti Andreae Donato Ricchiuti), lamentando il diniego opposto dalla resistente adun'istanza volta ad accedere ad alcuni documenti, espressamente indicati e relativiagli anni 2008, 2009 e 2010, adottati nell'ambito del "Programma aziendaledi valutazione della prestazione" relativa allo stesso, ha richiesto lacomunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardanocontenuti nei predetti documenti e l'adozione di eventuali misuresanzionatorie; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico dellacontroparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9settembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1,del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontroall'interessato, nonché la nota del 26 ottobre 2011 con la quale questa Autoritàha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE le memorie del 3 e 7 ottobre 2011 con le quali la societàresistente, nel fornire i dati personali del ricorrente relativi al processovalutativo, ha rappresentato di aver fornito riscontro alle richieste dallostesso avanzate, precisando che "le valutazioni ed i relativi criterinonché ogni documento relativo al Programma aziendale di valutazione delleprestazioni (cd. "PMDP") sono state sempre liberamente accessibili econsultabili nella sezione del programma EYLEADS presente sulla intranetaziendale e che le stesse, per gli anni più risalenti, erano state giàconsegnate all'interessato" e che dunque il ricorrente, fino alla datadelle sue dimissioni – presentate il 28 febbraio 2011 – "è stato posto in condizione (Š) di poter, in qualsiasi momento, visionaretramite la intranet aziendale tutto quanto relativo" al predettoprocedimento di valutazione "nonché di stampare e conservare quantovisionato"; rilevato che la resistente ha altresì precisato che "idocumenti allegati (Š) costituiscono l'unica documentazione risultante agliatti relativa al ricorrente non possedendo REY alcun'altradocumentazione";

VISTA la memoria inviata l'11 ottobre 2011 con la quale il ricorrente,nel richiamare quanto dedotto nel ricorso circa l'impossibilità ad accederealle sezioni della intranet aziendale contenenti i documenti oggetto di istanzae nel contestare, alla luce della documentazione ricevuta, il processovalutativo posto in essere, ha ribadito le richieste relative all'adozione dieventuali sanzioni e alle spese del procedimento;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del predettoCodice, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personalieffettivamente trattati e tuttora conservati dal titolare del trattamento,estrapolati dai documenti che li contengono e trasposti, ove richiesto, susupporto cartaceo; rilevato che l'esibizione o la consegna in copia di atti edocumenti contenenti i dati personali richiesti è prevista, dall'art. 10, comma4, del Codice, solo previa omissione di eventuali dati personali riferiti aterzi, nel caso in cui l'estrapolazione dei dati da tali documenti risultiparticolarmente difficoltosa per il titolare e non costituisce quindi modalitàobbligata di riscontro all'interessato;

RILEVATO che, sulla base della documentazione in atti, risulta che lasocietà resistente ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente, fornendoallo stesso i dati contenuti nella documentazione richiesta;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare non luogo a provvederesul ricorso, ai sensi dell'art. 145, comma 2, del Codice;

RITENUTO di dover compensare le spese tra le parti alla luce dellagenericità dell'istanza avanzata dal ricorrente prima della presentazione delricorso e del riscontro comunque fornito dalla resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese sostenute per il procedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo doveha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del provvedimento stesso.

Roma, 15 dicembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
De Paoli