Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 15DICEMBRE 2011

Registro dei provvedimenti
n. 477 del 15dicembre 2011

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196(Codice in materia di protezione dei dati personali) avanzata con nota inviatavia mail il 24 maggio 2011 da XY (capitano in servizio presso il Nucleo dipolizia tributaria di Brindisi) nei confronti della Guardia di Finanza -Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, con la qualel'interessato ha chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardanoconservati presso il suddetto Comando (dal giugno 2006 alla data dell'istanza)e di conoscere l'origine dei dati, le finalità, le modalità del trattamento,nonché gli estremi identificativi di titolare e responsabile, se designato;

VISTO il ricorso pervenuto in data 28 luglio 2011, con il quale XY,lamentando il mancato riscontro alle istanze proposte, ha ribadito le stesse eha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese delprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 29luglio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 2 novembre 2011, con la quale questaAutorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 7 del Codice;

VISTA la nota pervenuta il 2 settembre 2011 con la quale la resistenteha comunicato la tipologia di dati detenuti e ha fornito le informazioni sultrattamento degli stessi richieste ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice;

VISTA la nota del 13 settembre 2011 con la quale il ricorrente hachiesto di poter accedere ai dati personali indicati dalla resistente,ottenendo la loro trasposizione su supporto cartaceo;

VISTA la nota datata 17 novembre 2011 con la quale la resistente hacomunicato di aver inviato al ricorrente il riscontro circa i dati trattatipresso il Comando provinciale di Lecce, estrapolandoli dalla documentazione cheli contiene; rilevato che, con riferimento alla corrispondenza relativa ad"autonoma attività d'istituto", la resistente ha fornito gli estremidella stessa ed estrapolato alcuni dati personali del ricorrente ivi contenuti,ma ha comunicato di aver sottratto all'accesso "ulteriori dati indicatinella corrispondenza", ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Codice, poichégli stessi atterrebbero a "elementi di tipo valutativo da parte deltitolare del trattamento o di decisioni in via di assunzione da parte dellostesso, ovvero del responsabile del trattamento destinatario dellacorrispondenza";

VISTA la nota del 21 novembre 2011 con la quale il ricorrente, nelricostruire le vicende sottese alla documentazione indicata dalla resistente enel contestare l'inadeguatezza del riscontro ottenuto, ha insistitonell'istanza di accedere a tutti i dati che lo riguardano contenuti nellastessa e, in particolare, ai dati omessi dalla resistente richiamando l'art. 8,comma 4, del Codice;

VISTA la nota del 7 dicembre 2011 con la quale il Comando provincialedella Guardia di Finanza di Lecce ha ribadito di aver estrapolato i dati delricorrente dalla documentazione che li contiene e, in relazione a quanto sottrattoai sensi dell'art. 8, comma 4, del Codice, ha dichiarato di essere in attesa diulteriori direttive da parte del Comando generale al fine di fornire ulterioreriscontro alle richieste avanzate;

CONSIDERATO che l'art. 10 del Codice non prevede per il titolare deltrattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta diaccesso ai sensi dell'art. 7 del Codice, l'obbligo di esibire o allegare copiadi ogni singolo documento contenente i dati personali dell'interessato,imponendo al medesimo titolare di estrapolare dai propri archivi e documentisolo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventualidati relativi a terzi e fermi restando i limiti all'esercizio del diritto diaccesso previsti dall'art. 8, commi 2 e 4; 

RILEVATO, in particolare che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, delCodice "l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguardadati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna larettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativia giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonchél'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione daparte del titolare del trattamento";

RILEVATO che il titolare del trattamento, ovvero il Corpo dellaGuardia di Finanza quale organo nel suo complesso, ha fornito un parzialeriscontro alle richieste avanzate dal ricorrente, fornendo in parte i datipersonali che lo riguardano detenuti presso il Comando Provinciale dellaGuardia di Finanza di Lecce e richiamando, con riferimento alla corrispondenzarelativa ad "autonoma attività di istituto", l'art. 8, comma 4, delCodice;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare non luogo a provvederesul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice in ordine alle richiesteavanzate dal ricorrente ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice e allarichiesta di ottenere la comunicazione dei dati che lo riguardano conriferimento ai dati personali che gli sono stati comunicati;

RITENUTO di dover accogliere il ricorso, per la restante parte, e didover ordinare alla resistente di comunicare al ricorrente anche i dati di tipovalutativo che siano contenuti nella corrispondenza relativa ad "autonomaattività di istituto", ad eccezione delle informazioni relativestrettamente "all'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in viadi assunzione da parte del titolare del trattamento", entro il termine disessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dandoconferma anche a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entro il medesimotermine;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico della resistente nella misura di euro 400, previa compensazione dellaresidua parte per giusti motivi in considerazione del parziale riscontrofornito all'interessato, dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine allerichieste avanzate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice e ai datipersonali relativi al ricorrente che sono stati allo stesso comunicati;

b) accoglie parzialmente il ricorso per la restante parte eordina alla Guardia di Finanza di comunicare al ricorrente anche i dati di tipovalutativo che siano contenuti nella corrispondenza relativa ad "autonomaattività di istituto", ad eccezione delle informazioni relative"all'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via diassunzione da parte del titolare del trattamento", entro il termine disessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dandoconferma anche a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entro il medesimotermine;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Guardiadi Finanza - Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, la qualedovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo doveha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del presente provvedimento.

Roma, 15 dicembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli