| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 21DICEMBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. del 21dicembre 2011
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTA l'istanza del 26 settembre 2011 avanzata ai sensi degli artt. 7e 8 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione deidati personali) con la quale XY ha chiesto a Telecom Italia S.p.A. di accedereai "dati dettagliati ed in chiaro relativi al traffico in entrata e inuscita dalla linea di rete fissa (Š)", della quale era intestataria,relativi al periodo 1° gennaio 2010 fino alla cessazione dell'utenza telefonica(26 giugno 2010), rilevando di avere formulato la prima richiesta il 24 giugno2010, "in occasione della disdetta dell'utenza telefonica, reiterata ilsuccessivo 9-08-2010 in occasione dell'avvio della procedura di tentativoobbligatorio di conciliazione" dinanzi al Corecom "conclusosi loscorso 22-06-2011 da cui è scaturita la contabilizzazione dell'annullamentodella fatturazione contestata"; rilevato che l'interessata ha chiestoaltresì l'attestazione dell'avvenuta cancellazione dei dati trattati inviolazione di legge; VISTA la nota del 18 ottobre 2011 con la quale Telecom Italia S.p.A.ha fornito riscontro all'interessata, rilevando di avere fornito "ildettaglio delle telefonate in uscita effettuate dal 1/1/10 al 30/4/2010 (Š) indata 12/7/2010" e di non aver inviato i dati relativi al restante periodo –non ancora fatturati al momento della richiesta avanzata in giugno 2010 –non avendo l'interessata formulato la nuova richiesta "non appena ricevutala fattura di riferimento", così come era stata invitata a fare; rilevatoche la società ha rappresentato di non poter ora aderire alla richiesta diottenere in chiaro i dati relativi al traffico uscente e al traffico entrante,essendo decorsi i termini per la conservazione degli stessi per finalità difatturazione ai sensi dell'art. 123 del Codice; rilevato che la società hacomunicato di aver provveduto a cancellare i dati che la riguardano dagliarchivi della società di recupero crediti cui erano stati comunicati; VISTO il ricorso presentato il 3 novembre 2011 nei confronti diTelecom Italia S.p.A. con il quale XY, dichiarandosi insoddisfatta delriscontro ottenuto, ha ribadito le richieste avanzate con interpello preventivoe ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per ilprocedimento; VISTA la memoria inviata via fax il 29 novembre 2011 con la quale lasocietà resistente ha rappresentato di non aver potuto aderire alla richiestadella ricorrente, avanzata il 26 settembre 2011 ai sensi dell'art. 7 delCodice, "per mancanza dei requisiti richiesti dalle disposizionilegislative dettate in materia" di conservazione dei dati di trafficotelefonico; rilevato che, in ordine ai pregressi rapporti intercorsi con laricorrente, la società ha precisato di aver comunicato alla stessa, a suotempo, i dati di traffico relativi al periodo gennaio-aprile 2010 e di non averpotuto inviare i dati di traffico relativi al successivo bimestre(maggio-giugno 2010) dal momento che, al giugno 2010, data della primarichiesta della ricorrente, tale traffico non era ancora stato fatturato e nonera pertanto "disponibile per rispondere alle finalità di contestazionedelle fatture formulate dalla ricorrente", motivo per cui la società avevachiesto alla stessa "di riformulare l'istanza successivamente"; VISTO il verbale dell'audizione del 6 dicembre 2011 e il fax del 9dicembre 2011 con cui la ricorrente ha ribadito la richiesta di ottenere inchiaro i dati di traffico relativi al periodo gennaio-giugno 2010 e haricostruito i contatti intercorsi con la società resistente, precisando: 1) diaver presentato la prima richiesta di "accesso a dati amministrativi dellelinea telefonica e connessi dati di fatturazione" il 13 aprile 2010; 2) diaverla reiterata poi con la raccomandata del 24 giugno 2010; 3) di aver avuto,l'8 luglio 2010, un contatto telefonico con la società nel quale si sarebberaggiunto un accordo su diversi punti – e, tra questi, l'invio dei datiin chiaro – poi non formalizzato per iscritto; 4) di aver ricevuto unalettera della società del 19 luglio 2010 con la quale la stessa, contrariamentea quanto stabilito telefonicamente, intimava il pagamento delle fatture; 5) diaver pertanto "rivolto altrove la propria attenzione giungendo alCorecom"; 6) di aver sottoscritto l'accordo presso tale organo nellaconvinzione della disponibilità dei dati di traffico richiesti che invece,successivamente, non le sono stati comunicati; VISTO il fax del 14 dicembre 2011 con il quale la resistente, nelrichiamare nuovamente il disposto dell'art. 132 del Codice in ordine ai tempidi conservazione del traffico telefonico, ha rappresentato che "le finalitàdichiarate nelle varie richieste formulate dalla ricorrente, hanno sempre esolo riguardato la contestazione degli addebiti in fattura", rilevando chela stessa "ha chiesto il dettaglio delle chiamate ma non ha maispecificato che le stesse dovevano essere "in chiaro""; per taleragione, la società, in data 12 luglio 2010, "inviava l'elenco delletelefonate relativo ai conti 2/10 e 3/10 con le ultime cifre oscurate, inottemperanza alle disposizioni dell'art. 124 del Codice privacy ed inconsiderazione del fatto che la ricorrente non aveva mai chiesto l'attivazionedel servizio di documentazione di traffico"; rilevato che la resistente hasottolineato "che la ricorrente non ha mai nelle ripetute richieste, anchequelle irritualmente proposte dinanzi al Corecom del Lazio, formalizzato lasussistenza di motivazioni diverse dalla contestazione degli addebiti" ecomunque che la stessa, "dopo aver ricevuto i dati di traffico dei duebimestri con le ultime cifre oscurate, non ha mai reiterato detta richiestamanifestando la volontà di ottenere gli stessi dati di traffico "inchiaro"" fino all'istanza del settembre 2011; RILEVATO che i dati di traffico telefonico e telematico hanno unanatura particolarmente delicata tenuto conto delle garanzie che assistono lalibertà e segretezza delle comunicazioni e dei diversi soggetti interessati dauna medesima comunicazione (abbonati o utenti chiamati o chiamanti) e che, allaluce di ciò, l'attuale art. 132 del Codice (come modificato per effetto deld.lg. 109/2008 con cui è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 riguardante"la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornituradi servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di retipubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/Ce")prevede che, fermo restando quanto disposto dall'art. 123, comma 2, del Codicerelativamente alla conservazione dei dati di traffico a fini di fatturazione, idati di traffico telefonico debbano essere conservati dal fornitore delservizio per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione esclusivamente"per finalità di accertamento e repressione dei reati"; RILEVATO che l'art. 123, comma 2, del Codice prevede che "iltrattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini difatturazione per l'abbonato (Š) è consentito al fornitore, a fini didocumentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa delpagamento, per un periodo non superiore a sei mesi" e che l'art. 124 del Codiceprevede che "l'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta esenza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongonola fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio dellaconversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località,alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione" eche "nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime trecifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazionedell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati,l'abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi dellecomunicazioni in questione"; RILEVATO che, nel caso di specie, la richiesta di ottenere "inchiaro" i dati di traffico entrante e uscente relativa al periodo gennaio –giugno 2010 risulta essere stata effettuata espressamente soltanto conl'inoltro dell'interpello preventivo del 26 settembre 2011; rilevato infatti,alla luce della documentazione in atti, che, nelle precedenti comunicazionicitate dalla ricorrente e allegate al ricorso, la stessa risulta aver chiesto,anche a mezzo di un legale, esclusivamente "l'elenco dettagliato delletelefonate" in questione, nell'ambito della contestazione di alcune fatture(contestazione poi portata dinanzi al Corecom Lazio e conclusasi con "lostorno dell'insoluto totale" da parte della società), senza chiedere lacomunicazione dei numeri completi; RITENUTO che i dati di traffico telefonico oggetto della richiesta inesame, pur essendo attualmente conservati da Telecom Italia S.p.A., non possonotuttavia formare, allo stato della documentazione in atti, materia di accessocollocandosi la vicenda al di fuori degli specifici presupposti di cui agliartt. 123 e 132 del Codice; ciò in quanto, da un lato, risultano decorsi itermini per la conservazione dei dati per finalità di fatturazione e nonrisulta comprovato che la ricorrente abbia chiesto tali dati in chiaro entro isei mesi dalla data delle conversazioni medesime e, dall'altro, poiché nonrisulta che gli stessi siano stati ora richiesti per finalità di accertamento erepressione dei reati e, con particolare riferimento, ai dati di trafficoentrante che risulti dimostrato un "pregiudizio effettivo e concreto perlo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre2000, n. 397" dalla mancata comunicazione di tali dati, così come previstodall'art. 8, comma 2, lett. f), del Codice; RITENUTO pertanto, alla luce di ciò, di dover dichiarare infondato ilricorso; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra leparti alla luce dell'infondatezza del ricorso; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara infondato il ricorso; b) dichiara compensate le spese per il procedimento. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice edell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2011, può essere proposta opposizione davanti altribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro iltermine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso. Roma, 21 dicembre 2011
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