| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 21DICEMBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 491 del 21dicembre 2011 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato il 29 agosto 2011 nei confronti di Gruppoeditoriale L'Espresso S.p.A., in qualità di editore del sito internet www.larepubblica.it,con il quale XY, in relazione alla pubblicazione, nell'archivio on-line delcitato quotidiano, di dati personali che la riguardano – in particolareil proprio nome, cognome ed indirizzo di posta elettronica - contenuti inalcuni commenti dalla stessa inviati al dott. Corrado Augias a margine di duearticoli recanti il titolo "Se si usa il proprio corpo per farecarriera" e "Se l'opinione pubblica non si risveglia",pubblicati il 19 settembre 2010, il 30 gennaio 2011 e ancora il successivo 5febbraio 2011, ha chiesto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003),la cancellazione dei predetti dati personali negli articoli e nelle rubrichecitate, attualmente reperibili sul web anche mediante il ricorso ai comunimotori di ricerca; la ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in propriofavore delle spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 30agosto 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessata, nonché la nota dell'11 novembre 2011 con cui è stata dispostala proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota del 10 ottobre 2011 con la quale la società resistente,nel precisare di avere già fornito riscontro all'interessata in epoca anteriorealla proposizione del ricorso con la nota del 15 giugno 2011, ha ribadito laliceità del trattamento dei dati "ab origine, in quanto effettuato perl'esercizio dell'attività giornalistica e per l'esclusivo perseguimento dellerelative finalità", sottolineando altresì che "le generalità dellaricorrente erano state dalla stessa volontariamente fornite al titolare di unarubrica editoriale destinata a ricevere e pubblicare la posta dei lettori epertanto lo stesso volontario conferimento dei dati non può che essereconsiderato espressione di consenso al loro trattamento"; visto che nellamedesima nota la resistente ha dichiarato che in ogni caso, accogliendo lerichieste della ricorrente, già prima della proposizione del ricorso aveva"provveduto a modificare i due articoli in questione inserendo le soleiniziali al posto del nome della ricorrente ed eliminando l'indirizzo e-mail (Š)";visto che la resistente ha peraltro rilevato che, con riferimento all'asseritorinvenimento di uno degli articoli in questione all'indirizzo http://www.zeroviolenzadonne.it,non è nelle possibilità del Gruppo editoriale l'Espresso S.p.A. intervenire suicontenuti riprodotti nella rassegna stampa del predetto sito web "la cuiproprietà e la cui gestione gli è del tutto estranea"; VISTA la nota anticipata via fax il 14 ottobre 2011 con la quale laricorrente ha contestato il riscontro ricevuto dalla controparte, lamentandoche ancora in data 22 agosto 2011, come risulta dalla documentazione allegataal ricorso, alcuna modifica fosse stata apportata agli articoli in questione;la ricorrente ha peraltro aggiunto che, nonostante la prima lettera inviata aldott. Augias il 30 gennaio 2011 fosse stata trasmessa "al fine di chiederela cancellazione dei propri dati personali a margine dell'articolo "Se siusa il proprio corpo per fare carriera", non solo la stessa è stataignorata ma ha avuto come "conseguenza quella, paradossale e ancora piùspiacevole, che venisse persino pubblicato, sul quotidiano La Repubblica del5.2.2011, un estratto delle opinioni espresse con la stessa mail del 30 gennaio2011, peraltro estrapolate e seguite dal nome nella sua interezza edall'indirizzo di posta elettronica mai diffuso prima"; VISTA la nota pervenuta il 19 dicembre 2011 con la quale la societàresistente, ribadendo la liceità del trattamento, ha affermato di avereprestato piena adesione a quanto richiesto dalla ricorrente perfezionando"tutte le operazioni tecniche, non solo relative alla interdizione dellaindicizzazione ma alla modifica dei due articoli in questione (Š) inserendo lesole iniziali al posto del nome della ricorrente ed eliminando l'indirizzoe-mail riportato solo nel secondo articolo"; RILEVATO che il trattamento cui fa riferimento l'odierno ricorso, inorigine effettuato per finalità giornalistiche, rientra attualmente, attraversola conservazione nell'archivio on-line del quotidiano del testo degli articolipubblicati, tra i trattamenti effettuati per fini di documentazione anche ditipo storico; tale ulteriore finalità, per espressa previsione normativa (art.99, comma 1, del Codice), è considerata compatibile con i diversi scopi per iquali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, rendendo pertantolecito il perdurante trattamento, pur in assenza di espresso consensodell'interessata; RILEVATO che l'editore resistente ha comunque dichiarato di avereaderito alle richieste della ricorrente già prima della presentazione delricorso e che a causa di disguidi tecnici le generalità e l'indirizzo e-maildell'interessata sono stati rinvenuti sulla rete Internet ancora successivamente;rilevato che la resistente ha però da ultimo dichiarato di avere perfezionato"tutte le operazioni tecniche, non solo relative alla interdizione dellaindicizzazione ma alla modifica dei due articoli in questione (Š) inserendo lesole iniziali al posto del nome della ricorrente ed eliminando l'indirizzoe-mail riportato solo nel secondo articolo"; RITENUTO quindi di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorsoai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistenteaderito alle richieste dell'interessata, seppure solo nel corso delprocedimento; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra leparti in ragione della particolarità della vicenda esaminata; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) dichiara compensate le spese del procedimento tra leparti. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice edell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2011, può essere proposta opposizione davanti altribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro iltermine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso. Roma, 21 dicembre 2011
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