Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 21DICEMBRE 2011

Registro dei provvedimenti
n. 492 del 21dicembre 2011

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTA l'istanza del 5 gennaio 2010, rinnovata in data 24 marzo 2010,presentata in riferimento all'art. 391 c.p.p., con la quale XY, che ha lavoratoalle dipendenze della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. dal settembre 1979 aldicembre 1996 (data in cui la citata banca lo ha licenziato), ha chiesto "ilrilascio del Š fascicolo inerente" la propria "storia personale"unitamente a quello di un altro ex collega di lavoro per il periodo 1982-1988,nonché le informazioni contenute nei fogli presenze giornaliere dei dipendentiin servizio presso la filiale di Perugia per il periodo 1982-1987 e nellerichieste ed autorizzazioni per ferie, permessi per motivi di studio ed altroper il periodo 1982-1987; vista la nota del 29 aprile 2010 con la quale lacitata banca ha comunicato all'interessato che la documentazione richiesta(relativa a fatti risalenti nel tempo) non era più rinvenibile presso gliarchivi dell'istituto di credito; considerato che, in data 18 febbraio 2011,una serie di documenti relativi all'interessato era stata acquisita dallaGuardia di Finanza su delega dell'autorità giudiziaria nell'ambito di dueprocedimenti penali pendenti presso la Procura della Repubblica presso ilTribunale di Perugia e che la stessa banca, in due procedimenti civili pressoil Tribunale di Perugia, aveva prodotto documentazione originale riferita alXY, l'interessato, dapprima con lettera del 24 maggio 2010, e successivamentecon lettere del 15 marzo 2011 e 10 maggio 2011, ha chiesto di poter visionareil proprio fascicolo personale ed in particolare le copie dei documenticontenenti le seguenti informazioni: 1) ferie relative agli anni1984-1985-1986-1994-1995-1996; 2) Mod. 4017 (pagamenti riassunto mensile Km +Diarie + rimborso spese) per gli anni 1994-1995-1996; 3) Proposte notecaratteristiche anni 1994-1995-1996;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 13 settembre 2011 con cuiXY, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Angelini, ha ribadito le proprie richieste chiedendo di accedere ai dati del proprio fascicolo personaledetenuti dalla citata banca; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre lespese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15settembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 26 ottobre 2011 concui, ai sensi dell'art. 149, comma 7 del Codice, è stato prorogato il termineper la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 28 settembre 2011 con la quale la banca resistente,richiamandosi alla propria precedente nota del 29 aprile 2010, ha ribadito chegli specifici documenti indicati nelle istanze formulate dal ricorrente, stanteil tempo trascorso, non sono più rinvenibili negli archivi della banca;rilevato che la banca ha sottolineato che i documenti acquisiti dalla Guardiadi Finanza "sono completamente diversi da quelli elencati dal XY nelleproprie istanze" e che, in ordine alla presunta incompletezza di taledocumentazione, la Guardia di Finanza "nulla ha eccepito alriguardo"; in ultimo, la banca ha precisato che i documenti "Proposte note caratteristiche anni 1994-1995-1996" non esistono:

VISTI il verbale dell'audizione dell'11 ottobre 2011, nonché lamemoria integrativa del 20 ottobre 2011, con i quali il ricorrente ha chiestodi accedere  all'intero fascicolo personale;

VISTA la nota dell'8 novembre 2011 con la quale la banca ha ribaditoquanto già espresso nelle precedenti note, rilevando che la documentazionefornita alla Guardia di Finanza (riferita ad incarichi/mansioni svolte,provvedimenti disciplinari, richiami, ecc.) viene necessariamente conservatadalla banca "in quanto funzionale alla ricostruzione del profilo deldipendente durante l'intero svolgersi del rapporto di lavoro";

VISTA la nota del 16 novembre 2011 con la quale il ricorrente ha ribaditole proprie richieste;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

RITENUTO che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile attesoche, dalla documentazione in atti, come già rilevato dall'Ufficio del Garantecon la nota di regolarizzazione, non risulta alcun valido esercizio dei dirittidi cui all'art. 7 del Codice. Rilevato infatti che tutte le numerose istanzeavanzate fra il 2010 e il 2011 dall'interessato e dal suo legale sono stateformulate (e in questo senso sono state interpretate da parte resistente) comemere richieste di acquisizione di copia di documenti finalizzati all'acquisizionedi informazioni relative all'interessato (e in un primo tempo anche di terzi)utili per l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato stesso sia in sedecivile che penale (da cui gli espressi riferimenti della disciplina sulleinvestigazioni difensive);

RILEVATO che l'istituto di credito resistente ha comunque fornito siaprima che dopo la presentazione del ricorso una serie di informazioni alricorrente e che resta ferma la possibilità di questi di proporre, in relazionea ulteriori dati detenuti dalla banca, una nuova istanza correttamenteformulata in relazione all'art. 7 del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso;

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice edell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2011, può essere proposta opposizione davanti altribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro iltermine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 21 dicembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
De Paoli