Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 21DICEMBRE 2011

Registro dei provvedimenti
n. 495 del 21dicembre 2011

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196(Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata tramite postacertificata il 14 giugno 2011 da Pier Luigi Maria Lucatuorto nei confronti diMediacom Group S.r.l., con la quale l'interessato, nel contestare la ricezionedi una comunicazione promozionale inviata al proprio indirizzo di postaelettronica, ha chiesto di avere conferma dell'esistenza di dati personali chelo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, diconoscerne l'origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa illoro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell'eventualeresponsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i datipossono essere comunicati; visto che il ricorrente si è altresì oppostoall'ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione(con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenzadi coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi);

VISTO il ricorso pervenuto il 10 agosto 2011 nei confronti di MediacomGroup S.r.l., con il quale Pier Luigi Maria Lucatuorto, nel sostenere di nonaver ricevuto alcun riscontro dalla società resistente, ha ribadito le proprierichieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spesedel procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 29agosto 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 4 novembre 2011 con cui è stata dispostala proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 26 settembre 2011 con la quale il ricorrente hacomunicato di non aver ricevuto alcun riscontro alle istanze formulate con ilricorso e di avere invece ricevuto ulteriori messaggi promozionali al proprioindirizzo di posta elettronica in data 10 agosto 2011 e 4 settembre 2011;

VISTA la nota datata 16 novembre 2011 con la quale la societàresistente ha affermato di avere provveduto alla cancellazione dell'indirizzoe-mail del ricorrente "già lo scorso mese di giugno" e che lo stesso indirizzo,che era l'unico dato di cui disponeva, "non è stato trasmesso ad altri"; vistoche la resistente ha inoltre precisato che il predetto indirizzo di postaelettronica dell'interessato era stato "acquistato da una delle società checommercializzano database di aziende e privati" e che, tuttavia, "non èpossibile risalire alla società venditrice del singolo indirizzo perché idatabase acquistati sono stati travasati in un unico file";

VISTA la nota pervenuta il 25 novembre 2011 con la quale ilricorrente, nel ritenere insoddisfacente il riscontro ottenuto, ha contestatol'affermazione di controparte in ordine all'avvenuta cancellazione, nel mese digiugno, del proprio indirizzo e-mail, ribadendo di avere ricevuto ulterioricomunicazioni promozionali anche successivamente a quella data e fino al 4settembre 2011; il ricorrente ha quindi rinnovato le istanze di accessoformulate con il ricorso e ha chiesto conferma dell'avvenuta cancellazione deipropri dati personali;

VISTA la nota datata 2 dicembre 2011 con la quale il titolare deltrattamento ha integrato il riscontro precedentemente fornito ribadendo, tral'altro, che per quanto riguarda l'origine dei dati dell'interessato "non èpossibile rintracciare la fonte di acquisizione perché il database dinominativi utilizzato per l'invio di newsletter pubblicitarie comprendeva siagli iscritti ai nostri portali sia quelli ricevuti da altri operatori"; vistoche la società resistente ha inoltre chiarito che "il ripetersi dell'inviodelle e-mail pubblicitarie è dipeso dal fatto che l'interessato, per comunicarela sua volontà di cancellarsi dalla newsletter ha utilizzato, anzichél'apposito link inserito nella newsletter medesima, la posta certificata PEC laquale non è mai arrivata (Š) perché a giugno i nostri server di posta non eranoconfigurati per ricevere posta PEC"; visto che la resistente ha dichiarato diavere cancellato l'indirizzo di posta elettronica del ricorrente "manualmente asettembre";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamentofornito riscontro alle richieste dell'interessato, seppur successivamente allapresentazione del ricorso, dichiarando (con attestazione della cui veridicitàl'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice) di aver provveduto acancellare i dati che lo riguardano e di non trattarli per il futuro perfinalità promozionali;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico diMediacom Group S.r.l., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro250, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico diMediacom Group S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore delricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice edell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2011, può essere proposta opposizione davanti altribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro iltermine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 21 dicembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
De Paoli