| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 21DICEMBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 497 del 21dicembre 2011 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 9 agosto 2011 neiconfronti di Unicredit S.p.A. con il quale XY, rappresentata e difesa dall'avv.Santo Lopes, nel ribadire le istanze già formulate in sede di interpellopreventivo, nonché in alcune precedenti richieste avanzate ai sensi dell'art.119 del testo Unico Bancario (d.lg. n. 385/1993), e solo parzialmenteriscontrate, ha chiesto di accedere ai dati relativi ad un rapporto di contocorrente bancario, ora estinto, di cui la medesima risultava cointestataria,insieme al coniuge attualmente defunto, contenuti in una serie di documentipuntualmente individuati e chiedendo altresì di accedere ai dati contenuti inogni altra ulteriore documentazione eventualmente detenuta in meritodall'istituto di credito; la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a caricodella controparte le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 16settembre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 delCodice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste della ricorrente, il verbale dell'audizione svoltasi presso la sededell'Autorità in data 17 ottobre 2011, nonché la nota del 3 novembre 2011 concui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la prorogadel termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota, datata 7 ottobre 2011, con la quale la bancaresistente, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dalla ricorrente, harappresentato che "alla data del ricorso soltanto un'esigua parte delladocumentazione richiesta restava ancora da evadere", avendo provveduto afornire ampia parte dei dati richiesti già a seguito del previo interpellodell'8 giugno 2011 ed evidenziando, a tale proposito, come le istanzeprecedenti a tale data, più volte richiamate dall'interessata, non sianoriconducibili alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, maalla diversa disciplina di cui all'art. 119 del T.u.b.; il titolare deltrattamento ha peraltro manifestato l'impegno a trasmettere la documentazioneresidua entro breve termine; vista la successiva nota, datata 10 ottobre 2011,con cui Unicredit S.p.A., ad integrazione dei dati già trasmessi prima dellaproposizione del ricorso, ha comunicato dati aggiuntivi relativi a documentireperiti a seguito di ulteriori ricerche, alcuni dei quali trasmessi in copia; VISTA la nota, datata 17 ottobre 2011, con cui la ricorrente,eccependo l'incompletezza del riscontro ottenuto, ha ribadito la richiesta diestrazione dei dati relativi ai documenti richiesti, ma non ancora comunicati,chiedendo altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute peril procedimento; VISTA la nota, datata 8 novembre 2011, con cui l'istituto bancario hacomunicato alla ricorrente ulteriori dati rinvenuti, unitamente a copia dellarelativa documentazione, riservandosi di trasmettere la restante parte relativaad alcuni assegni bancari "per i quali le ricerche risultano tuttora incorso"; VISTA la nota, datata 3 novembre 2011, con cui la ricorrente, nellamentare la parzialità dei riscontri forniti dalla resistente, ha ribadito leproprie richieste volte ad ottenere l'integrazione della documentazione giàricevuta chiedendo, in particolare, di ottenere la conferma circa"l'esistenza o meno di ulteriori documenti (diversi da quellianaliticamente indicati nell'interpello preventivo dell'8 giugno 2011)contenenti dati personali relativi agli intestatari del conto corrente",la comunicazione dell'elenco dettagliato di tutti gli effetti cambiari a caricodella ricorrente e/o del marito defunto, nonché di tutti i titoli tratti eversati sul conto corrente medesimo; VISTE le note, datate 23 novembre, 25 novembre e 5 dicembre 2011, concui la banca resistente, nel ribadire le difficoltà incontrate nell'evasionedelle richieste in virtù "della loro ampiezza e della loro stratificazionenel tempo", ha comunque fornito riscontro a quanto evidenziatodall'interessata nella nota del 3 novembre 2011, individuando analiticamente"gli assegni che restano da consegnare", nonché "l'elenco deglieffetti cambiari a carico" dei cointestatari del conto ancora dacomunicare; VISTA la nota, datata 9 dicembre 2011, con cui la ricorrente, nelcontestare la veridicità di parte delle dichiarazioni rese dalla resistente, haribadito ulteriormente la richiesta di ottenere "l'estrazione totale egratuita dei dati personali contenuti in tutti i documenti bancari (Š) relativiagli intestatari del conto corrente n. (Š) a partire dall'anno 2000",comprensiva dei dati riferiti a terzi, insistendo altresì per l'addebito dellespese del procedimento in capo al titolare del trattamento; RILEVATO che l'art. 7 attribuisce all'interessato il diritto diottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali che loriguardano che siano effettivamente ed attualmente conservati dal titolare deltrattamento, che vanno estratti secondo le modalità di cui all'art. 10 delCodice, con esclusione dei dati personali di terzi; rilevato altresì che talearticolo disciplina le modalità di riscontro alle richieste dell'interessato,mediante estrazione dei dati a cura del responsabile o dell'incaricato deltrattamento e successiva comunicazione dei medesimi anche in forma orale omediante presa visione degli stessi tramite strumenti elettronici o, se vi èspecifica richiesta dell'interessato, mediante trasposizione su supportocartaceo o informatico, escludendo con ciò che le concrete modalità diestrazione possano essere stabilite dal richiedente (come ad esempio chiedendola formazione di elenchi o rapporti); rilevato peraltro che la previsione dicui all'art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare deltrattamento, qualora l'estrazione dei dati risulti particolarmentedifficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l'esibizione ola consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personalirichiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare,senza per questo trasformare l'istanza di accesso ai dati personali inun'istanza di accesso a documenti; RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover accogliereparzialmente il ricorso e di dover, per l'effetto, ordinare ad Unicredit S.p.A.di comunicare alla ricorrente, secondo le modalità di cui all'art. 10 delCodice e tenuto conto del limite decennale di conservazione dei dati di cui ald.lg. 385/1993 (Testo unico in materia bancaria), i dati relativi ai documentiindicati dalla medesima nell'atto introduttivo del procedimento, ma in partenon ancora rinvenuti dall'istituto di credito resistente, qualora tuttoradisponibili, previo oscuramento dei dati riferiti a terzi, entro novanta giornidalla ricezione del presente provvedimento, dandone conferma entro il medesimotermine a codesta Autorità; RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, secondo comma,del Codice, non luogo a provvedere in ordine ai dati comunicati dal titolaredel trattamento nel corso del procedimento; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico della resistente nella misura di euro 300, compensandone la residuaparte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina aUnicredit S.p.A. di comunicare alla ricorrente, previo oscuramento dei datiriferiti a terzi, i dati relativi ai documenti bancari indicati dalla medesima,ma, ad oggi, non ancora rinvenuti dall'istituto di credito, qualora tuttoradisponibili, entro novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento,dandone conferma a questa Autorità entro lo stesso termine; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai daticomunicati nel corso del procedimento; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico diUnicredit S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dellaricorrente. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice edell'art. 10 del d.lg. n. 150/2011, può essere proposta opposizione davanti altribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro iltermine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso. Roma, 21 dicembre 2011
|