| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 21DICEMBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 496 del 21dicembre 2011 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso, presentato al Garante il 13 settembre 2011 neiconfronti del Ministero degli affari esteri - Consolato generale d'Italia aCanton, con il quale XY, accreditato, nel periodo compreso tra febbraio 2006 edottobre 2009, presso il predetto Consolato in qualità di coniuge di unadipendente del Ministero medesimo, ha chiesto, reiterando le istanze giàavanzate ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei datipersonali, di ottenere la comunicazione dei dati che lo riguardano relativi, inparticolare, a fatture a lui intestate "presentate presso ilConsolato (Š) per il rimborso delle tasse dei beni acquistati durante ilperiodo" della permanenza in Canton, nonché i dati relativi al lororimborso; ciò lamentando che il predetto rimborso sarebbe stato disposto afavore della coniuge, con la quale vige attualmente lo stato di separazionelegale, nonostante parte delle fatture presentate per il rimborso risultasserointestate personalmente al ricorrente; l'interessato ha chiesto altresì diporre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15settembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1,del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontroall'interessato, nonché la nota dell'8 novembre 2011 con la quale questaAutorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTE le note, datate 28 settembre 2011 e 7 ottobre 2011, con cui ilMinistero degli affari esteri - Consolato generale d'Italia a Canton hacomunicato, ribadendo quanto già evidenziato in sede di riscontroall'interpello preventivo, che "i dati che riguardano il sig. XY agli attidi questa Sede (..) sono quelli anagrafici, di stato di famiglia, fiscalicontenuti nel fascicolo personale del coniuge (Š) in quanto dipendente delMinistero degli Affari Esteri", rappresentando, con riguardo "allefatture dei beni acquistati dal nucleo familiare", che le stesse nonrisultano conservate agli atti del Consolato in quanto trasmesse allecompetenti Autorità cinesi per la gestione della pratica di rimborso esuccessivamente restituite "direttamente al dipendente beneficiario"; VISTE le memorie, depositate presso l'Autorità il 10 ottobre 2011, concui il ricorrente, lamentando la lacunosità dei riscontri forniti dal titolaredel trattamento, ha ribadito le proprie richieste, sostenendo come, aseguito di una variazione delle modalità di esecuzione delle procedure dirimborso adottate all'interno del Consolato, le relative operazioni "devonoaver lasciato necessariamente tracce informatiche e/o cartacee" tali daconsentire di estrapolare i dati richiesti dall'interessato; VISTA la nota, datata 11 ottobre 2011, con cui il Consolato, nelprendere atto delle argomentazioni addotte dal ricorrente, si è riservato dieffettuare ulteriori verifiche in ordine alle istanze avanzate dal medesimo; VISTA la nota, datata 25 ottobre 2011, con cui il titolare deltrattamento ha inviato al ricorrente, sia nella versione originale in linguacinese che nella traduzione in italiano, il tabulato relativo alle fatturetrasmesse per via telematica alle competenti Autorità cinesi, nel periodocompreso tra il quarto trimestre 2007 e il quarto trimestre 2009, in ordinealle quali l'interessato e/o il coniuge hanno avanzato richiesta direstituzione dell'imposta indiretta pagata in occasione dell'acquisto di alcunibeni; il Consolato ha inoltre inviato copia di "n. 12 ricevute dipagamento relative alla somma consegnata in contanti all'interessata ovvero aterzi dalla stessa designati", nonché copia di "n. 1 fattura, giàrimborsata all'interessata per la parte delle imposte, ancora agli attidell'Ufficio"; VISTA la nota, datata 26 ottobre 2011, con cui il ricorrente, nelprendere atto del riscontro fornito dal Consolato, ha tuttavia chiesto diottenere chiarimenti contestando, in particolare, la scarsa leggibilità delladocumentazione inviata che anziché essere "emendata", come affermatodal titolare del trattamento, nella sola parte relativa ai terzi, risulta inrealtà emendata anche nella parte relativa al ricorrente e al coniuge "nonfacendo trasparire i nomi dei reali intestatari delle fatture";l'interessato ha quindi chiesto di ottenere una nuova copia dei predettidocumenti "come risultano essere stampati direttamente dal sistema senzamodifiche", nonché copia delle deleghe sulla base delle quali terzepersone sarebbero state autorizzate, dall'interessato o dal coniuge delmedesimo, al ritiro delle somme di denaro a loro spettanti; VISTA la nota, datata 21 novembre 2011, con cui il Consolato, nelfornire riscontro alle eccezioni sollevate dal ricorrente, ha, tra l'altro,rappresentato che "nel programma telematico di trasmissione delle fatturepossono essere inseriti solamente i nominativi del personale dipendenteaccreditato presso le Autorità locali", in questo caso il coniuge delricorrente, rilevando altresì che "tutta la documentazione (Š) relativa aibeni acquistati dal nucleo familiare, è stata consegnata in copia al sig. XY (Š)a seguito di specifica richiesta e di ulteriori verifiche" e dichiarandodi non detenerne ulteriore; il titolare ha infine precisato che "aprescindere dall'intestatario delle singole fatture, il diretto ed esclusivobeneficiario delle stesse e del relativo rimborso è sempre stata considerata daqueste Autorità la sig.ra (Š) in quanto accreditata ufficialmente presso lestesse, per il periodo in esame, come funzionario del Consolato Generale, ilquale si è (Š) limitato a fare da tramite, senza peraltro avere l'obbligo ditrattenere agli atti copia della (Š) documentazione"; VISTA la nota, datata 23 novembre 2011, con cui l'interessato haribadito la richiesta di ottenere "una ritrasmissione trasparente deidocumenti contenente i dati con i campi leggibili (Š) senza omissioni o modificheapportate", nonché di avere "copia e/o estrapolare i dati relativialle modalità di consegna delle fatture ad (Š) con tutti i dati del caso (date,estremi del corriere, eventuali autorizzazioni se consegnate a mano, da chi,etc.)"; RILEVATA l'opportunità, vista la parziale sovrapposizione, nel caso inesame, di diversi procedimenti avviati dal ricorrente nei confronti delmedesimo soggetto, nonché di diverse richieste avanzate anche nell'ambito delricorso presentato al Garante, di evidenziare la fondamentale distinzione tradiritto di accesso ai dati personali contenuti in atti e documenti, tutelabileai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ediritto di accesso agli atti e documenti disciplinato da altre normative (segnatamentela legge n. 241/1990 e s.m.i.) e implicante il diverso diritto di prenderevisione e/o estrarre copia degli atti medesimi; RILEVATO infatti che la richiesta di accesso ai dati personali di cuiagli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, secondo le modalità di cuiall'art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei datipersonali effettivamente trattati e attualmente conservati dal titolare deltrattamento, estrapolati dai documenti che li contengono e trasposti, overichiesto, su supporto cartaceo; rilevato che l'esibizione o la consegna incopia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti, previaomissione di eventuali dati personali riferiti a terzi, è prevista, dall'art.10, comma 4, del Codice, qualora l'estrazione dei dati risulti particolarmentedifficoltosa senza per questo trasformare l'istanza di accesso ai datipersonali in un'istanza di accesso a documenti; RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare non luogo a provvederesul ricorso, ai sensi dell'art. 145, comma 2, del Codice, avendo il titolaredel trattamento fornito riscontro alle richieste del ricorrente dichiarando(con dichiarazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art.168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni alGarante") di non detenere dati ulteriori rispetto a quelli già comunicatial ricorrente nel corso del procedimento; RITENUTO di dover dichiarare inammissibile la richiesta volta adottenere la comunicazione dei dati contenuti nei documenti relativi alledeleghe conferite a terzi dal coniuge del ricorrente, nonché alle modalità diesecuzione, in favore del medesimo coniuge, del rimborso delle fatturepresentate, trattandosi di dati riferiti a terzi sui quali è peraltro pendente,presso il Consolato, un distinto procedimento di accesso ai documenticontenenti tali dati ai sensi della legge n. 241 del 1990; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico del resistente nella misura di euro 250, compensandone la residua parteper giusti motivi; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara inammissibile la richiesta volta ad ottenere lacomunicazione di dati riferiti a terzi; b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico diMinistero degli affari esteri - Consolato generale d'Italia a Canton, il qualedovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice edell'art. 10 del d.lg. n. 150/2011, può essere proposta opposizione davanti altribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro iltermine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso. Roma, 21 dicembre 2011
|