Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 30DICEMBRE 2011

Registro dei provvedimenti
n. 511 del 30dicembre 2011

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott.Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Daniele De Paoli, segretariogenerale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 29 settembre 2011 presentatoda XY nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A. con il quale laricorrente, nel contestare la ricezione di alcune comunicazioni a caratterepromozionale alla propria utenza telefonica di rete fissa, ha ribadito larichiesta avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione deidati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con la quale si era opposta all'ulterioretrattamento dei propri dati a fini promozionali;  rilevato che laricorrente ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spesesostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 3ottobre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, delCodice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessata, nonché la proroga del termine per la decisione sulricorso disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, con nota del 22novembre 2011;

VISTA la nota pervenuta via fax il 27 ottobre 2011 con la quale lasocietà resistente, nello scusarsi per il ritardo con cui ha fornito riscontroall'interessata a causa di "un mero disguido di comunicazioneinterna" e nel confermare che la ricorrente, al momento dell'attivazionedel contratto, ha negato il consenso al trattamento dei propri dati per finalitàpromozionali, ha affermato che "a seguito di approfonditi accertamenti, haappurato che l'utenza in questione non è stata oggetto di contatti commercialinell'ambito dello svolgimento delle campagne promozionali di Wind dedicate allapropria customer base"; visto che la resistente ha altresì aggiunto diavere "verificato se i contatti lamentati possano essere stati effettuatida una delle nostre Agenzie canale fisico - le quali tuttavia agiscono in pienaautonomia in ordine all'individuazione dei numeri da contattare e alla sceltadei contatti - e di avere provveduto a diffidarle ed invitarle ad evitarequalsiasi forma di contatto senza un preventivo consenso da parte dell'interessato";visto che la stessa ha inoltre affermato di avere effettuato "ulterioricontrolli presso tutti i canali di vendita (Š), al fine di risalire al soggettoche ha effettuato i contatti, e nessun riscontro ha dato esito positivo";

VISTE le note del 7 e 11 novembre 2011 con le quali la ricorrente hacontestato il riscontro ottenuto, sottolineando "di aver dettagliato inmodo accurato e preciso, fin dall'interpello preventivo, date e orari delletelefonate indesiderate ricevute" e segnalando altresì di "averericevuto, ancora in data 10 novembre 2011, una ulteriore chiamata di tipopubblicitario da persona qualificatasi come "Stefano dell'amministrazioneInfostrada";

VISTE le note pervenute il 25 novembre 2011 e il 21 dicembre 2011 conle quali la società resistente ha ribadito che l'utenza intestata allaricorrente, "presente nei nostri sistemi di customer base, non è stataoggetto di contatti commerciali da parte dei nostri teleseller nell'ambitodello svolgimento delle campagne promozionali di Wind" e di avere comunque"comunicato a tutti i partner di non contattare la predetta utenza"; visto che la resistente ha nuovamente affermato che "nessun riscontropositivo" è pervenuto dalle verifiche effettuate presso "le agenziecanale fisico" le quali, comunque, "fino alla pubblicazione delprovvedimento dell'Autorità Garante sulla Titolarità del trattamento del 15giugno 2011  agivano autonomamente rispetto all'individuazione dei numerida contattare ed alla scelta dei contatti"; visto che la stessa ha altresìdichiarato di avere "appena ultimato l'attuazione del predetto provvedimentodel Garante che ha comportato per tutti i nostri agenti canale fisico nonché iTeleseller, per i c.d. fuori lista, la nomina a Responsabili del trattamento aisensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003 (Š)" con conseguente "obbligodi effettuare le chiamate commerciali, per conto di Wind, con il numero inchiaro";

RITENUTO, allo stato della documentazione in atti, di dover dichiararenon luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, delCodice, avendo la resistente fornito nel corso del procedimento un sufficienteriscontro alle richieste della ricorrente, dichiarando tra l'altro, conattestazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 delCodice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"),che "i contatti lamentati non possono essere alla stessa imputabili"e che la società sta ultimando l'attuazione del provvedimento del Garante del15 giugno 2011 con riferimento ai soggetti che per conto di Wind effettuanochiamate commerciali;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previacompensazione della residua parte per giusti motivi connessi al riscontrofornito, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro,previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di WindTelecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dellaricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice edell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2011, può essere proposta opposizione davanti altribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro iltermine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 30 dicembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
De Paoli