| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 30DICEMBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 510 del 30dicembre 2011 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente e del dott.Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Daniele De Paoli, segretariogenerale; VISTO il ricorso al Garante presentato il 29 settembre 2011 da TommasoDe Tommaso (rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Melpignano) nei confrontidi Unicredit S.p.A., con il quale il ricorrente ha ribadito la richiesta,avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione deidati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), volta a ottenere la comunicazionein forma intellegibile di tutti i dati personali che lo riguardano relativialle operazioni di investimento effettuate nel periodo 2008/2009, ivi compresii dati relativi agli ordini telefonici effettuati ("verbal ordering")estrapolati dalla documentazione che li contiene; rilevato che la ricorrenteha, altresì, chiesto di porre le spese del procedimento a carico dellacontroparte; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 3ottobre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, delCodice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 25 novembre 2011 con la quale questaAutorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la nota datata 20 ottobre 2011 con la quale Unicredit S.p.A. harappresentato di aver inviato al ricorrente parte dei dati personali richiesti,fornendo riscontro alle richieste formulate e mettendo a disposizione per un"ascolto congiunto" le registrazioni degli ordini impartititelefonicamente dallo stesso; rilevato che, in ordine ad altri dati non ancoracomunicati, la società ha dichiarato che "le relative ricerche sonotuttora in corso" e che gli stessi, non appena reperiti, saranno fornitial ricorrente; VISTA la nota del 26 ottobre 2011 con la quale il ricorrente hainsistito nelle richieste formulate, ribadendo il proprio diritto ad accedereanche alle registrazioni degli ordini telefonici impartiti alla banca; VISTA la nota datata 9 novembre 2011 con la quale la resistente hadichiarato di mettere a disposizione del ricorrente i dati che lo riguardanocontenuti in "n. 850 documenti complessivi, concernenti gli anni 2008 e2009" e di essere disponibile per l'ascolto congiunto degli ordiniimpartiti telefonicamente; VISTE le note del 24 novembre e 2 dicembre 2011 con cui il ricorrente, nel rappresentare di trascorrere "lunghi periodi all'estero per ragioniprofessionali", ha chiesto l'inoltro dei dati richiesti e la trasposizionedegli ordini impartiti telefonicamente, non ritenendo "sufficiente il meroascolto degli stessi"; VISTA la nota datata 13 dicembre 2011 con la quale l'ente resistenteha inviato al ricorrente i dati personali richiesti, includendo anche "leregistrazioni degli ordini titoli relative al periodo 2008 e 2009 apposte suadeguati supporti elettronici"; RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione,delineata dall'Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamentidati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicatosu G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenticontenenti dati bancari effettuata ai sensi dell'art. 119 del d. lgs. 1settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), e la richiesta, avanzata aisensi dell'art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in formaintelligibile dei dati personali riferiti all'interessato contenuti neimedesimi documenti; con riferimento a quest'ultima richiesta l'art. 10 delCodice prevede, infatti, che i dati siano estratti a cura del responsabile odegli incaricati e comunicati all'interessato anche oralmente, ovvero offertiin visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta,comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo oinformatico; rilevato peraltro che la previsione di cui all'art. 10, comma 4,del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l'estrazionedei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro"attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenticontenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare ilriscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l'istanza diaccesso ai dati personali in un'istanza di accesso a documenti; RILEVATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina inmateria di protezione dei dati personali avendo l'interessato chiesto lacomunicazione di dati personali che lo riguardano contenuti in alcuni documentidetenuti dalla banca; considerato altresì che il diritto di ottenere tali dati,così come disciplinato ai sensi dell'art. 7 del Codice, non può esserecondizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito,ad altri fini, dal citato Testo unico bancario in riferimento al distintodiritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari, anchenon contenenti dati personali o contenenti dati personali di terzi; RILEVATO, alla luce della documentazione in atti, che l'istituto dicredito resistente ha fornito, prima e nel corso del procedimento, unsufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, inviando allo stesso idati personali richiesti e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvederesul ricorso ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico di Unicredit S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazionedella residua parte, in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richiestedel ricorrente; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 300 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico diUnicredit S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore delricorrente. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice edell'art. 10 del d.lg. n. 150/2011, può essere proposta opposizione davanti altribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro iltermine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso. Roma, 30 dicembre 2011
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