Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 12 GENNAIO2012

Registro dei provvedimenti
n. 06 del 12gennaio 2011

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 10 ottobre 2011 nei confrontidi Eurosanità S.p.A., con cui XY, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo DiBacco, in qualità di coniuge separata del marito, ora defunto, che era statoricoverato, prima del decesso, presso una struttura sanitaria di cui è titolarela resistente, ha chiesto, ribadendo le istanze avanzate ai sensi dell'art. 9del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196), di accedere ai dati personali contenuti nella cartella clinica del decuius "mediante consegna di una copia della medesima ovvero con le diversemodalità ritenute adeguate"; ciò in virtù dell'esistenza di un interesseproprio a conoscere le circostanze in cui il coniuge è deceduto "sia pervalutare eventuali inadempienze dei medici" sia al fine di esercitare ildiritto di impugnativa del testamento che il de cuius ha reso a favore di terziprima del decesso "per la parte lesiva della propria quota dilegittima"; visto che la ricorrente ha chiesto di porre a carico dicontroparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 14ottobre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedella ricorrente, nonché la nota del 1° dicembre 2011 con cui è stata disposta,ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine perdecisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 23 ottobre 2011, con cui Eurosanità S.p.A.,rappresentata dall'avv. Emanuela Errighi, nel richiamare quanto già comunicatoprima della proposizione del ricorso in ordine alla necessità, in capo allaricorrente, di comprovare la propria legittimazione ad accedere ai datisanitari del defunto, ha comunque rappresentato l'esistenza di un documento, dicui ha prodotto copia, con cui il de cuius "provvedeva a fornire preciseindicazioni (Š) in ordine al trattamento dei propri dati personali,acconsentendo al rilascio delle informazioni sul proprio stato di salute, invita, in favore di tre soggetti tra i quali non era presente la sig.ra XY, enel caso di morte "al solo fine dell'iniziativa pubblica""; laresistente ha inoltre rappresentato la circostanza secondo cui la ricorrente,con la quale peraltro non sarebbe intercorso alcun contatto durante tutto ilperiodo di degenza del coniuge, non avrebbe mai prodotto alcun tipo "dimotivazione né documento che potesse consentire (Š) di superare le preclusioniimposte dal paziente al trattamento dei propri dati personali": ciò sia aisensi dell'art. 9, comma 3, che dell'art. 92 del Codice, richiamato in viaalternativa dall'interessata, tenuto peraltro conto che, sulla base delladocumentazione in possesso del titolare, la qualità di erede sarebbe allo statoriconducibile ad un'unica persona, diversa dall'interessata, designata dal decuius con testamento pubblico; la società resistente ha inoltre reso noto diaver interessato sul punto l'Autorità chiedendo un formale parere circa lasussistenza dei presupposti di legge cui subordinare l'accesso della ricorrenteai dati sanitari richiesti (richiesta peraltro pervenuta negli stessi giorni incui veniva presentato il ricorso in questione);

VISTA la nota, datata 8 novembre 2011, con cui XY, nel contestare leeccezioni sollevate dalla resistente in ordine alla sussistenza di un interessemeritevole di protezione in capo alla medesima, ha reiterato la richiesta diaccedere ai dati sanitari relativi al coniuge defunto "sia per conoscereil comportamento della casa di cura nella vicenda, sia per poter eventualmenteimpugnare il testamento del de cuius sotto il profilo della lesione della quotadi legittima"; l'interessata ha altresì aggiunto che "trattandosi diun diritto autonomo del congiunto esso esula da una volontà contraria delsoggetto interessato una volta che sia deceduto" volontà che peraltro nonrisulterebbe espressa "nel cd. testamento biologico";

VISTA la nota, datata 28 novembre 2011, con cui Eurosanità S.p.A. haribadito le ragioni sottese al diniego all'accesso sottolineando come"dalla documentazione prodotta è evidente che il sig. (Š) volesse"estromettere" la propria moglie (Š) dalle proprie vicende sanitarieed economiche" dal momento che "tra le persone autorizzate a ricevereinformazioni sul proprio stato di salute non figura la sig.ra XY",peraltro espressamente esclusa dal de cuius anche dalla possibilità di assumerequalsivoglia decisione in ordine alle eventuali cure da somministrare almedesimo;

RILEVATA  la necessità di tracciare la distinzione tra l'accessoai dati personali concernenti persone decedute di cui all'art. 9, comma 3, delCodice che riconosce tale diritto, a prescindere dallo status di erede, a"chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o perragioni familiari meritevoli di protezione" e la diversa ipotesi, disciplinatadall'art. 92 del Codice, di richiesta di presa visione o di rilascio di copiadella cartella clinica di  persone decedute da parte di persone diversedall'interessato (o comunque diverse, come nel caso di specie, dal soggetto chesi trovi nella particolare situazione legittimante di cui all'art. 9, comma 3,del Codice); rilevato infatti che, nel primo caso, l'interessato ha il dirittodi accedere ai dati personali riguardanti il  defunto senza dover forniregiustificazioni documentali della necessità di ottenere tali informazioni, comeinvece previsto nella diversa ipotesi di cui al citato art. 92 (o doverdimostrare che i diritti fatti valere siano di rango pari a quelli dellapersona cui si riferiscono i dati); rilevato infine che tale diritto di accessoai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente tuttaviaall'interessato di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del Codice, la solacomunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamentedetenuti, estrapolati dai documenti o dagli altri supporti che li contengonoovvero -quando l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosasecondo una valutazione che pertiene al titolare medesimo- la consegna in copiadei documenti, con l'omissione di tutto ciò che non costituisce dato personaledell'interessato (cfr. art. 10, commi 4 e 5, del Codice);

RILEVATO che, nel caso in esame, si ritiene applicabile la disciplinadi cui all'art. 9, comma 3, del Codice potendosi configurare in capo allaricorrente l'interesse ad accedere ai dati personali contenuti nella cartellaclinica del coniuge defunto, benché separato, a tutela, in primo luogo, deldefunto medesimo, nonché di un proprio specifico interesse; ciò, inparticolare, "onde conoscere le sue condizioni nei giorni precedenti lamorte e le cause di questa", tenuto conto anche della sussistenza dicircostanze peculiari allegate dalla ricorrente (quale la redazione, nellamedesima giornata e in due luoghi diversi, di documenti redatti dal notaio allapresenza del de cuius nel periodo in cui il medesimo risultava ricoverato, inprecarie condizioni di salute, presso la casa di cura gestita dallaresistente);  ritenuto inoltre, in ordine alle dichiarazioni di volontàrilasciate dal de cuius prima della morte e più volte richiamate dallaresistente, che le stesse si limitano ad individuare i soggetti legittimati aricevere informazioni sulla salute del paziente ancora in vita (in aderenzaalle prescrizioni dettate dal Garante nel provvedimento del 9 novembre 2005relativo a "Strutture sanitarie: rispetto della dignità") prevedendo,relativamente al periodo successivo alla morte, che il trattamento dei datirelativi al medesimo dovesse avvenire al solo fine "dell'iniziativapubblica"; ciò non può tuttavia ritenersi ragione sufficiente a comprimerel'autonomo diritto che l'art. 9, comma 3, del Codice riconosce in capo asoggetti che possano vantare un interesse proprio alla conoscenza dei dati inquestione;

RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso e, per l'effetto, didover ordinare a Eurosanità S.p.A. di consentire alla ricorrente, nei limiti esecondo le modalità di cui al citato art. 10, l'accesso ai dati personalirelativi al defunto coniuge contenuti nella cartella clinica relativa allostesso, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione del presenteprovvedimento, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entrola medesima data;

RITENUTO di compensare fra le parti le spese del procedimento, inragione della peculiarità della vicenda in esame;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE

a) accoglie il ricorso e per l'effetto ordina a Eurosanità S.p.A.di consentire alla ricorrente, nei limiti e secondo le modalità di cui alcitato art. 10, l'accesso ai dati personali relativi al defunto coniugecontenuti nella cartella clinica relativa allo stesso, entro e non oltrequarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dandoconferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 12 gennaio 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli