| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 12 GENNAIO2012 Registro dei provvedimenti n. 05 del 12gennaio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196(Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata da Pier LuigiMaria Lucatuorto a Digicall s.r.l., con la quale l'interessato, nel contestarela ricezione di una comunicazione promozionale tramite sms al proprio numero diutenza mobile, ha chiesto di avere conferma dell'esistenza di dati personaliche lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile,di conoscerne l'origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento,gli estremi identificativi del titolare e dell'eventuale responsabile, nonché isoggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che il ricorrente si è altresì opposto all'ulterioretrattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione (con relativaattestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro aiquali i dati siano stati comunicati o diffusi); VISTO il ricorso pervenuto il 12 ottobre 2011 nei confronti diDigicall s.r.l., con il quale Pier Luigi Maria Lucatuorto, non avendo ricevutoalcun riscontro, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, diporre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 14ottobre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 6 dicembre 2011 con la quale questaAutorità ha disposto la proroga del termine per la decisione ai sensi dell'art.149, comma 7, del Codice; RILEVATO che la raccomandata a.r., datata 14 ottobre 2011, con cuisono stati spediti alla società resistente presso la sede legale risultanteagli atti sia la copia del ricorso che dell'invito a fornire riscontro allerichieste nello stesso proposte è stata restituita al mittente con la dicitura"trasferito"; rilevato che, successivamente, la stessadocumentazione, come anche la comunicazione di proroga del termine per ladecisione sono stati inviati alla società resistente presso la sede legaleregistrata presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricolturadi Milano (come da relativa visura camerale) per mezzo di raccomandata a.r.restituita al mittente con la dicitura "sconosciuto"; rilevato,infine, che gli stessi documenti sono stati inviati alla società resistenteanche via e.mail; RILEVATO che la società resistente, che già non aveva riscontratol'interpello preventivo, non ha fatto pervenire alcun riscontro nel corso delprocedimento; RITENUTO alla luce di ciò di dover accogliere il ricorso e di doverordinare alla resistente di fornire riscontro, entro il termine di trentagiorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a tutte le richiesteavanzate dal ricorrente con l'interpello preventivo e poi ribadite nel ricorsoe di dare conferma, entro il medesimo termine, a questa Autorità dell'avvenutoadempimento; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e ritenuto di porliinteramente a carico di Digicall s.r.l.; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: a) accoglie il ricorso e ordina alla società resistente difornire riscontro, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezionedel presente provvedimento, a tutte le richieste avanzate dal ricorrente e didare conferma, entro il medesimo termine, a questa Autorità dell'avvenutoadempimento; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, posti interamente a carico diDigicall s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore delricorrente. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 12 gennaio 2012
|