| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 20GENNAIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 16 del20 gennaio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 14 ottobre 2011, propostonei confronti di Generali Business Solutions S.C.p.A., con cui XY, a seguito diun'istanza di risarcimento danni da responsabilità professionale, ha ribaditola richiesta, previamente avanzata ai sensi dell'art. 7 del d.lg. 30 giugno2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), volta a ottenerela comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardanocontenuti nella perizia medico-legale redatta dal professionista incaricatodalla compagnia di assicurazioni, ivi comprese le "fotografie che laritraggono"; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico dellacontroparte le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 18ottobre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessata, nonché l'ulteriore nota del 7 dicembre 2011, con cui, aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per ladecisione sul ricorso; VISTA la nota datata 21 novembre 2011 con la quale il titolare deltrattamento, nello scusarsi per il ritardo nel fornire riscontro alle istanzedella ricorrente, ha comunicato di avere trasmesso all'interessata copia dellaperizia medica richiesta "nonché di tutta la documentazione sanitariapresente in fascicolo"; VISTA la nota pervenuta via fax il 13 dicembre 2011 con la quale laricorrente, nell'affermare di avere "ricevuto la relazione richiesta,completa della documentazione fotografica solo in data 29.11.2011", ha ribaditola richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamentofornito un adeguato riscontro alla richiesta di accesso dell'interessata,seppure solo nel corso del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e deidiritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, dicui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico diGenerali Business Solutions S.C.p.A. in ragione del mancato riscontroall'interpello preventivo, nella misura di euro 300, compensandone la residuaparte per giusti concorrenti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di300 euro, a carico di Generali Business Solutions S.C.p.A., la quale dovràliquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti laresidua porzione delle spese. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 20 gennaio 2012
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