Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 25GENNAIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 27 del 25gennaio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 24 ottobre 2011 da XY s.r.l.(rappresentata e difesa dallavv. Stefano Pucci), nei confronti della Bancapopolare di Milano soc. coop. a r.l. con il quale la ricorrente, nel contestareliscrizione delle proprie generalità presso larchivio informatizzato degliassegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale dallarmeinterbancaria–C.a.i.), istituito presso la Banca dItalia per mancatopagamento di due assegni (di euro 7.500,00 e 5.000,00) per difetto diprovvista, ha chiesto la cancellazione della predetta iscrizione dal medesimoarchivio C.a.i.; ciò, in quanto la ricorrente avrebbe provveduto al pagamentosatisfattivo e tardivo degli assegni entro i termini ultimi indicati neipreavvisi di revoca notificati ex art. 9 bis della citata legge n. 386/1990 edavrebbe altresì inviato alla citata banca a mezzo fax le quietanze liberatoriedei beneficiari dei titoli, seppur successivamente alla scadenza di talitermini, per cause imputabili ai beneficiari stessi e non dipendenti dallapropria responsabilità; rilevato che la ricorrente ha chiesto la liquidazionein proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti dufficio e, in particolare, la nota del 26ottobre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dellart. 149, comma 1, delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dellinteressata, nonché la nota del 22 dicembre 2011 con cui, aisensi dellart. 149, comma 7 del Codice, è stato prorogato il termine per ladecisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 14 novembre 2011 con la quale laBanca popolare di Milano soc. coop. a r.l., nel ricostruire i passaggi chehanno portato alla segnalazione delle generalità della ricorrente nellarchivioC.a.i., ha dichiarato che, pur prendendo atto dellavvenuto pagamentosatisfattivo nelle mani dei portatori dei titoli, la ricorrente non avrebbefornito alla banca, entro il termine ultimo del 6 settembre 2011 indicato neipreavvisi di revoca, loriginale delle quietanze liberatorie sottoscritte daiportatori dei titoli con firma autenticata; infatti, con riferimento allassegnodi euro 5.000,00, solo in data 8 settembre 2011, veniva inviata alla banca, amezzo fax, fotocopia e quindi non originale della quietanza liberatoria consottoscrizione autenticata l8 settembre stesso del portatore del titolo,mentre, sempre in data 8 settembre 2011, a mezzo fax, veniva inviata fotocopiadellassegno di euro 7.500,00 tagliato a metà unitamente ad una quietanzaliberatoria del portatore del titolo, priva di sottoscrizione autenticata;

VISTA la memoria datata 18 novembre 2011 con la quale la ricorrente hainsistito per laccoglimento delle proprie richieste;

VISTA la nota datata 21 novembre 2011 con la quale la banca resistenteha sostenuto che gli istituti di credito ai sensi della legge n. 386/90 nondispongono di alcun potere discrezionale in ordine alliscrizione allarchivioC.a.i. trattandosi di un obbligo cui sono tenuti qualora il traente dellassegnonon fornisca la prova, entro i termini e secondo le forme previste dalla legge,del pagamento tardivo del titolo, "volendo il legislatore tutelare ilportatore dellassegno impagato, e non listituto di credito che opera invecequale semplice esecutore delle disposizioni di legge";

RILEVATO che il contestato inserimento dei dati della ricorrentenellarchivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte dipagamento di cui allart. 10-bis della legge n. 386/1990 è avvenuto con modalitàche non risultano, sulla base della documentazione in atti, aver violato ledisposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegnibancari (l. 15 dicembre 1990, n. 386), anche in relazione alle istruzioni ecircolari applicative della Banca dItalia, non risultando comprovato che laprova del pagamento (che deve essere documentato nelle forme –peraltrovarie – e nei tempi puntualmente previsti dallart. 8 della legge n.386/1990) sia stata fornita dalla stessa, come dovuto, entro il termineperentorio previsto dallart. 9-bis della citata legge; rilevato, pertanto, chenon risulta illecita la segnalazione disposta dalla resistente nellarchivioC.a.i.;

RILEVATO tuttavia che lart. 40, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, modificando la definizionedi "dato personale" ed "interessato" contenuta allart. 4del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ha sottratto dallambito di applicazionedella disciplina in materia di protezione dei dati personali le personegiuridiche (oltre ad enti e associazioni);

RILEVATO pertanto che il ricorso proposto da XY s.r.l., in quantoproposto da persona giuridica, deve essere dichiarato allo stato inammissibile;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dellUfficio formulate dal segretario generale aisensi dellart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione allautoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede allestero.

Roma, 25 gennaio 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli