| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 25GENNAIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 24 del 25gennaio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretariogenerale; VISTO il ricorso proposto nei confronti di Crif S.p.A. e di SantanderConsumer Bank S.p.A., con il quale XY (rappresentata e difeso dall'avv. AntonioBoccuccia) ha ribadito le richieste, già avanzate con interpello preventivo aisensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), volte a ottenere la cancellazione dei datipersonali che la riguardano relativi al ritardato pagamento di alcune rate diun finanziamento per il quale la stessa è garante; rilevato che la ricorrentesostiene, in particolare, l'illegittimità del trattamento derivante dallamancata ricezione del preavviso di imminente registrazione dei dati previstodall'art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemiinformativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilitàe puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, inGazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in GazzettaUfficiale 29 gennaio 2005, n. 23); considerato che la ricorrente ha chiestoaltresì la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per ilprocedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 12dicembre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1,del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato i titolaridel trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata in data 21 dicembre 2011 con cui Crif S.p.A. haprecisato che "si limita a ricevere e rendere visibili dati"oggettivi" relativi alle richieste e rapporti di credito, nellastessa forma e contenuto in cui (Š) sono inviati dagli enti partecipanti",aggiungendo altresì che il preavviso di imminente registrazione dei dati ais.i.c. "deve essere fornito esclusivamente dagli enti partecipanti";la società resistente ha comunque rappresentato di aver provveduto ad attivare,successivamente alla richiesta di cancellazione da parte del ricorrente, unprocedimento di verifica con l'ente partecipante all'esito del quale l'entemedesimo "ha confermato la correttezza delle informazioni registrate nelSIC di Crif" precisando di aver provveduto a fornire il preavviso inquestione; rilevato che Crif S.p.A. ha infine sostenuto la legittimaconservazione delle informazioni creditizie di tipo negativo che risultanotuttora registrate nel s.i.c., non essendo ancora decorso il termine dalla datadi regolarizzazione, previsto dall'art. 6 del codice deontologico per leinformazioni creditizie di tipo negativo; VISTA la nota inviata via fax in data 28 dicembre 2011 con cuiSantander Consumer Bank S.p.A., richiamandosi a quanto già dichiarato in unanota inviata alla ricorrente prima della proposizione del ricorso, hadichiarato di aver inviato, in data 7 dicembre 2010 e 7 gennaio 2011 le dovutecomunicazioni contenenti il "preavviso" di imminente registrazionedei dati presso i s.i.c. previsto dall'art. 4, comma 7, del citato codice dideontologia e buona condotta e ha allegato copia delle note in questione; VISTA la nota datata 3 gennaio 2012 con la quale la ricorrente non haritenuto soddisfacente il riscontro delle controparti sostenendo in particolareche Santander Consumer Bank S.p.A. non avrebbe fornito prova dell'inoltrodelle lettere di preavviso; VISTA la memoria inviata via fax il 5 gennaio 2012 con la qualeSantander Consumer Bank S.p.A. ha ribadito di avere inoltrato i preavvisi diiscrizione (di cui ha inoltrato copia) e quindi di aver comunicato lecitamentele informazioni relative alla ricorrente a Crif S.p.A.; RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso nei confronti diSantander Consumer Bank S.p.A. e Crif S.p.A. in ordine alla richiesta dicancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo oggetto delricorso non potendosi ritenere che il trattamento sia stato effettuato inviolazione di legge essendo emersi dall'istruttoria elementi sufficienti adimostrare il rispetto da parte delle resistenti della disposizione dell'art.4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta sui s.i.c., avendoSantander Consumer Bank S.p.A. attestato (con dichiarazione della cui veridicitàl'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelledichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto ad inviareall'interessato, prima di procedere all'iscrizione nel s.i.c., il preavviso diimminente registrazione di cui ha peraltro prodotto copia e considerando ancheche la disposizione in oggetto non prevede, allo stato, particolari modalità diinvio dell'avviso in questione; tenuto altresì conto, che, nel caso in esame,non risulta decorso il termine previsto dal codice di deontologia e buonacondotta di settore per la cancellazione dei dati relativi ai ritardiregolarizzati; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti lespese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara infondato il ricorso nei confronti di SantanderConsumer Bank S.p.A.e di Crif S.p.A.; b) dichiara compensate le spese fra le parti. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 25 gennaio 2012
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