| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 25GENNAIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 29 del 25gennaio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretariogenerale; VISTO il ricorso pervenuto il 25 ottobre 2011, presentato da PaoloMaione nei confronti di Sky Italia s.r.l., con cui il ricorrente, nelcontestare la ricezione di numerose comunicazioni a carattere promozionale alproprio numero di utenza mobile, ha ribadito le istanze previamente avanzate aisensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volte ad avere conferma dell'esistenza di datipersonali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in formaintelligibile, a conoscerne l'origine, la logica, le modalità e le finalità sucui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui imedesimi dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi deltitolare e del responsabile eventualmente designato; rilevato che con ilricorso il ricorrente si è nuovamente opposto al trattamento dei medesimi datia fini commerciali e promozionali, sollecitandone la cancellazione (conrelativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza dicoloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi) e ha chiesto infine diporre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 26ottobre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro in ordine allerichieste del ricorrente; nonché la successiva nota del 20 dicembre 2011 con laquale è stata disposta la proroga del termine per la decisione del ricorso; VISTA la nota datata 11 novembre 2011 con la quale la societàresistente, nel comunicare i dati dell'interessato "acquisiti dalla stessaal momento dell'adesione telefonica ai servizi televisivi avvenuta in data27.1.2010 e riferiti al contratto di abbonamento n. (..) attivato telefonicamentein data 29.1.2010", ha affermato che i contatti lamentati "eranovolti al recupero del materiale ancora in suo possesso – decoder e smartcard – e, qualora fosse interessato, alla riattivazione delservizio" e che "a fronte della restituzione del suddetto materialeavvenuta in data 10/10/2011 (Š) i suoi dati verranno conservati esclusivamenteper l'adempimento degli obblighi di legge e non verrà più contattato perfinalità commerciali"; VISTA la nota datata 18 novembre 2011 con la quale il ricorrente, nelsottolineare che la consegna del materiale in suo possesso non è avvenuta, comedichiarato dalla controparte, in data 10 ottobre 2011 bensì il 2 marzo 2011(come dimostra la "dichiarazione di consegna apparati" di cui haallegato copia), ha ritenuto incompleto il riscontro ottenuto ed ha rinnovatola richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento; VISTA la nota pervenuta via fax il 19 gennaio 2011 con la quale lasocietà resistente, nell'affermare che da opportune verifiche "è emersoche a causa di un disguido nei nostri processi interni il nominativo delricorrente è stato oggetto di chiamate a fini promozionali", ha altresìdichiarato di avere "provveduto ad adottare idonee misure volte aprevenire l'inoltro, con qualsiasi mezzo, di ulteriori comunicazionipubblicitarie e/o chiamate a fini promozionali all'interessato medesimo";visto che la società ha anche confermato la veridicità delle affermazionidell'interessato in ordine ai tempi di restituzione dei materiali di proprietàdella stessa società; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamentofornito un sufficiente riscontro alle richieste dell'interessato, seppursuccessivamente alla presentazione del ricorso, dichiarando (con attestazionedella cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice) diaver provveduto "ad adottare idonee misure volte a prevenire l'inoltro,con qualsiasi mezzo, di ulteriori comunicazioni pubblicitarieall'interessato"; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico della resistente nella misura di euro 400, previa compensazione dellaresidua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornitoall'interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di SkyItalia s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 25 gennaio 2012
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