| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 2FEBBRAIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 37 del 2febbraio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196(Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata da Pier LuigiMaria Lucatuorto nei confronti di 2MTech di Renzo De Luca, con la qualel'interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionaleinviata al proprio indirizzo di posta elettronica, ha chiesto di avere confermadell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la lorocomunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l'origine, le finalità, lemodalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, gli estremiidentificativi del titolare e dell'eventuale responsabile, nonché i soggetti ole categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto cheil ricorrente si è altresì opposto all'ulteriore trattamento di tali dati, dicui ha sollecitato la cancellazione (con relativa attestazione che taleoperazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano staticomunicati o diffusi); VISTO il ricorso pervenuto il 14 dicembre 2011 nei confronti di 2MTechdi Renzo De Luca, con il quale Pier Luigi Maria Lucatuorto, nel sostenere dinon aver ricevuto alcun riscontro dalla resistente, ha ribadito le proprierichieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della stessa le spese delprocedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20dicembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato; VISTA la nota del 30 dicembre 2011 con la quale la resistente haaffermato di avere provveduto alla cancellazione dell'indirizzo e-mail delricorrente, precisando l'origine dello stesso e comunicando di non averloportato a conoscenza di terzi; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamentofornito riscontro alle richieste dell'interessato, seppur successivamente allapresentazione del ricorso, precisando, in particolare, – con attestazionedella cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice –l'origine dei dati e comunicando di aver provveduto a cancellare gli stessi pernon utilizzarli ulteriormente; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutatocongruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di 2MTech di RenzoDe Luca, stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 200, previacompensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di 2MTechdi Renzo De Luca, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore delricorrente. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 2 febbraio 2012
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